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Informationen zum Dokument  BGer 6B_94/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_94/2007 vom 15.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_94/2007 /biz
 
Sentenza del 15 febbraio 2008
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Ferrari, Foglia, giudice supplente,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.________,
 
opponente, patrocinato dall'avv. Mauro Belgeri.
 
Oggetto
 
Truffa (art. 146 CP),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 7 marzo 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.a Il 16 aprile 2003 A.________ si recava per la prima volta presso la Boutique B.________, Lugano, per vedere dei gioielli da regalare a C.________, la sedicente moglie che lo accompagnava. I due venivano serviti dalla commessa D.________. Scelti tre oggetti del costo complessivo di fr. 37'680.--, A.________ non procedeva al loro immediato pagamento, bensì chiedeva di riservarli fino al giorno successivo quando il suo legale, avv. E.________, avrebbe mandato qualcuno a ritirarli e pagare quanto dovuto. Ma così non avveniva. Solo qualche giorno dopo l'acquirente dava notizie di sé telefonicamente adducendo impegni imprevisti e chiedendo nondimeno di continuare a riservare i gioielli fino a quando sarebbe passato a ritirarli. Nelle settimane successive, A.________ contattava ripetutamente la gioielleria affermando di non poter recarsi a Lugano in quanto in viaggio per affari. Solo verso la fine di maggio, egli concretizzava l'acquisto. Per telefono, chiedeva di portare i preziosi all'aeroporto di Agno, dove avrebbe fatto scalo con il suo aereo privato. F.________, direttrice della gioielleria, e D.________ si recavano quindi al bar dell'aeroporto dove A.________ pagava, in euro e in contanti, il controvalore di fr. 33'000.-- profittando dello sconto concessogli.
 
A.b Il 10 settembre 2003 A.________ tornava alla Boutique B.________ accompagnato dalla sorella di C.________, presentata come sua cognata, e chiedeva di vedere dei gioielli da regalare, come nella prima occasione, alla moglie. I due sceglievano tre oggetti per un costo complessivo di fr. 19'140.--. A.________ domandava nuovamente di riservare gli articoli, dichiarando che sarebbe passato a ritirarli e pagarli in un secondo momento. Egli continuava a mantenere contatti telefonici con la gioielleria giustificando il proprio ritardo fino al 18 ottobre 2003 quando, sempre per telefono, domandava alla direttrice della Boutique di recarsi nella casa di sua proprietà a Z.________ per mostrare alla moglie i gioielli ordinati in settembre nonché degli altri. F.________ accondiscendeva alla richiesta e portava con sé D.________. Sul posto, le sorelle C.________ sceglievano oggetti per complessivi fr. 39'360.-- domandando che fossero loro riservati. Anche in questo caso A.________ continuava a chiamare telefonicamente la gioielleria affermando di non poter andare a Lugano per regolare la transazione perché troppo impegnato. In un momento successivo, A.________ si faceva comunicare le coordinate bancarie della Boutique al fine di effettuare il pagamento della somma di fr. 39'360.-- mediante un bonifico.
 
Il 12 dicembre 2003 A.________ faceva pervenire via fax alla gioielleria la copia di uno scritto di medesima data a nome della G.________, Tortola (British Virgin Islands), con cui detta società, a titolo di "conferma d'ordine urgente", da Londra incaricava la "banca L.________" a Nassau, e per essa il "dott. H.________", di "disporre in data odierna" il bonifico di fr. 39'360.-- in favore di Boutique B.________, accreditando il conto bancario indicato presso la banca M.________ a Lucerna. In calce all'intestazione dello scritto figurava che la sede amministrativa della G.________ era a Lugano, presso I.________; venivano inoltre indicati un recapito telefonico svizzero, ancorché di un telefono cellulare, oltre a un numero di fax, in questo caso un collegamento fisso.
 
A.c Sempre il 12 dicembre 2003, A.________ si presentava alla Boutique B.________. Scelti due smeraldi di grande pregio, da montare l'uno su un anello e l'altro su un pendente, chiedeva che i gioielli gli fossero preparati per Natale al fine di poterli regalare alla moglie. Affermava che, anche in questo caso, avrebbe proceduto al pagamento del prezzo, preventivatogli in fr. 150'000.--, mediante un altro ordine di bonifico. Nell'occasione, però, egli non ritirava gli oggetti riservati a settembre-ottobre e (teoricamente) pagati con l'ordine di pagamento fatto pervenire quello stesso giorno, dichiarando che avrebbe ritirato il tutto prima di Natale.
 
Il 19 dicembre 2003, la Boutique B.________ riceveva copia di un fax, uguale in tutto e per tutto a quello del 12 dicembre 2003, dal quale risultava che in data 19 dicembre la predetta G.________ aveva ordinato alla banca L.________ a Nassau di disporre il bonifico di fr. 150'000.-- in favore del conto della gioielleria presso la banca M.________ di Lucerna.
 
Il giorno seguente, 20 dicembre 2003, A.________ tornava nella Boutique. Dopo essersi accertato che la gioielleria avesse ricevuto l'ordine di pagamento di fr. 150'000.-- per gli smeraldi, chiedeva e otteneva la consegna dei gioielli scelti a settembre-ottobre (per fr. 39'360.-- come all'istruzione di bonifico impartita 8 giorni prima). Si raccomandava inoltre che gli smeraldi venissero allestiti per il 24 dicembre, giorno in cui sarebbe passato a ritirarli. La direttrice non solo consegnava all'acquirente gli oggetti da fr. 39'360.--, ma, visto che nel frattempo era emerso che il costo degli smeraldi ammontava a fr. 140'000.-- anziché fr. 150'000.-- come preventivato, gli consegnava altresì fr. 10'000.-- in contanti a concorrenza del maggior versamento risultante dall'ordine di bonifico del 19 dicembre.
 
La vigilia di Natale, A.________ ritirava gli smeraldi e si faceva dare a credito anche un orologio X.________ e un pendente, il tutto per un importo complessivo di fr. 167'500.-- (ossia fr. 140'000.-- per gli smeraldi, fr. 25'000.-- per l'orologio e fr. 2'500.-- per il pendente).
 
A.d Il 28 dicembre 2003, A.________ contattava nuovamente F.________, raccontandole di aver un problema di liquidità, dovuto al fatto che la sua relazione bancaria era a Nassau, e di necessitare perciò di un piccolo anticipo in contanti per complessivi fr. 12'000.--. La donna lo accontentava facendogli pervenire la somma a Y.________ tramite un fattorino.
 
Gli ordini di bonifico del 12 e del 19 dicembre 2003 non sono stati mai eseguiti. A.________ manteneva contatti telefonici con la direttrice della gioielleria fin verso la fine di marzo 2004, formulando reiterate e non mantenute promesse di pagamento. Dall'inizio di aprile 2004, si rendeva irreperibile. Una semplice telefonata al numero della fiduciaria luganese figurante in calce alla carta intestata della G.________ permetteva di apprendere che A.________ aveva sì avuto presso di loro la sede di una sua società, ma che da oltre un anno ciò non era più il caso, la G.________ essendo stata radiata d'ufficio già nel novembre del 2002.
 
B.
 
A seguito della denuncia penale dell'8 aprile 2004 di J.________AG, proprietaria della Boutique B.________, per titolo di truffa, il Procuratore pubblico ordinava il 14 aprile 2004 l'arresto di A.________, ordine poi sostituito il 27 luglio 2005 con un mandato di arresto internazionale. Il 27 dicembre 2005 A.________ veniva arrestato in occasione di un viaggio in Polonia, dove rimaneva in detenzione sino al 29 marzo 2006, data della sua estradizione in Svizzera. Veniva rilasciato il 6 aprile 2006, dopo l'avvenuta restituzione di due gioielli con smeraldo e di un orologio, del valore di fr. 140'000.-- rispettivamente di fr. 25'000.--. Nel corso della rapida istruttoria, A.________ ammetteva sostanzialmente i fatti, riconoscendo di aver raggirato la direttrice della Boutique per farsi consegnare i gioielli - destinati alla sua amante ucraina - che sapeva di non poter pagare. Veniva inoltre accertato che A.________ aveva noleggiato un aviogetto per effettuare due voli privati, il 29 maggio e il 15 giugno 2003, lasciando però scoperta la relativa fattura allestita a nome della predetta G.________.
 
L'8 settembre 2006, il Procuratore pubblico poneva A.________ in stato di accusa per ripetuta truffa, commessa a Lugano nel periodo aprile-dicembre 2003, per aver ingannato con astuzia F.________, all'epoca direttrice della Boutique B.________ di Lugano, di proprietà della denunciante, approfittando del rapporto di fiducia instauratosi grazie a un precedente rilevante acquisto di gioielli pagato in contanti, mettendo altresì in atto stratagemmi truffaldini per dimostrare capacità finanziarie inusitate ma in realtà inesistenti, facendole inoltre pervenire copia di due falsi ordini di bonifico datati 12 e 19 dicembre 2003 attestanti contrariamente al vero l'invio di istruzioni di pagamento a una banca di Nassau in realtà inesistente, sottacendo di non avere né intenzione né disponibilità economica di pagare tale merce.
 
C.
 
Con sentenza del 24 gennaio 2007, pronunciata in contumacia, il Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano proscioglieva A.________ dall'accusa di ripetuta truffa. In breve, non ravvisando gli estremi per ammettere la creazione di un rapporto di fiducia tra l'accusato e la direttrice della gioielleria, il giudice riteneva che il preteso inganno astuto poteva essere facilmente scoperto se la parte lesa avesse prestato quella minima prudenza che si poteva esigere da lei.
 
D.
 
Il 7 marzo 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso interposto dal Procuratore pubblico contro la sentenza di prime cure.
 
E.
 
Il Procuratore pubblico insorge con ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale e il rinvio della causa alla CCRP per nuovo giudizio.
 
F.
 
Invitati a esprimersi sul gravame, la CCRP rinuncia a presentare osservazioni, mentre A.________, pur rimettendosi al giudizio di questo Tribunale, propone la reiezione del ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
Presentato dal Pubblico ministero, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).
 
2.
 
Il ricorrente rimprovera alla CCRP una valutazione arbitraria dei fatti accertati procedendo a un esame della fattispecie per compartimenti stagni e perdendo così di vista lo sviluppo della vicenda.
 
Per costante giurisprudenza, un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
 
2.1 A mente del ricorrente, l'autorità cantonale ha escluso la rilevanza ai fini della successiva sussunzione giuridica dei fatti avvenuti prima del dicembre 2003. Partendo dalla premessa manifestamente errata che l'ipotesi accusatoria contenuta nell'atto d'accusa fosse fondata unicamente sul rapporto di fiducia tra l'accusato e la vittima venutosi a creare con il primo acquisto di gioielli, la CCRP ha dapprima negato l'esistenza di tale rapporto e quindi negletto la rilevanza dell'episodio per la successiva sussunzione giuridica. Pur volendo seguire la CCRP laddove esclude che le parti fossero unite da un rapporto di fiducia, occorreva comunque prendere in considerazione quanto accaduto nell'aprile 2003 sotto il profilo delle manovre truffaldine poste in atto o, in ogni modo, sfruttate successivamente dall'accusato. Lo stesso dicasi, continua il ricorrente, in relazione agli incontri e contatti occorsi tra settembre e ottobre 2003, segnatamente in relazione all'episodio della casa di Z.________.
 
2.2 Escludendo l'esistenza di un rapporto di fiducia tra le parti, la CCRP ha considerato che non c'era più spazio per verificare se i successivi comportamenti messi in atto dall'accusato fossero da ritenere truffaldini, posto come le truffe - secondo l'atto di accusa - sarebbero state commesse profittando del rapporto di fiducia instauratosi tra l'accusato e la direttrice della Boutique. Per l'autorità cantonale, la prima transazione, conclusa non senza difficoltà, era lungi dal rendere A.________ una persona meritevole di fiducia agli occhi della vittima e quindi non era idonea a far abbassare il livello di prudenza di cui doveva far prova la vittima in occasione dei successivi acquisti. Essa ha quindi analizzato gli episodi di settembre-dicembre 2003 in modo autonomo, senza prendere in considerazione i fatti risalenti ad aprile-maggio 2003.
 
2.3 Il modo di procedere della CCRP non è sostenibile in quanto fonda il suo giudizio su un accertamento dei fatti troncato omettendo di considerare tutta la dinamica del caso. Analizza transazione per transazione perdendo così di vista l'insieme; trascura l'influenza del primo acquisto sulle successive transazioni. Le obiezioni del ricorrente per cui l'episodio di aprile 2003 costituisce un dato di fatto sul quale, da un lato, l'accusato ha successivamente basato e costruito le ulteriori macchinazioni e, dall'altro, la vittima si è fondata per valutare il cliente sono fondate. L'autorità cantonale esamina gli episodi di settembre-dicembre 2003 come se la vittima avesse incontrato l'accusato solo in quel momento. Nel dicembre 2003, come giustamente rileva il Ministero pubblico, per il personale della gioielleria A.________ era più di un semplice cliente di passaggio. In occasione del primo acquisto egli è riuscito a fornire una suggestiva immagine di sé: facoltoso uomo d'affari assai indaffarato, sempre in viaggio per lavoro, immagine peraltro che non ha cessato di alimentare sino alla fine della vicenda. Questo è sicuramente un fatto di rilievo per la successiva sussunzione giuridica. Non prendendolo in considerazione l'autorità cantonale è caduta nell'arbitrio. E arbitraria risulta pure la sua interpretazione dell'atto d'accusa. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla CCRP, l'atto d'accusa non fa dipendere la truffa esclusivamente dallo sfruttamento di un previo rapporto di fiducia venuto in essere nella primavera 2003, ma altresì da stratagemmi truffaldini nonché dall'invio di due falsi ordini di bonifico. L'autorità cantonale non poteva dunque, pur negando l'esistenza di un rapporto di fiducia tra le parti, disinteressarsi delle ripercussioni sulla vittima del primo acquisto. Su questo punto, il gravame dev'essere accolto. Occorre ora esaminare se, come pretende il ricorrente, l'autorità cantonale ha violato il diritto federale, segnatamente l'art. 146 CP, negando l'esistenza di un inganno astuto.
 
3.
 
Si rende colpevole di truffa ai sensi dell'art. 146 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
 
Sotto il profilo oggettivo, il reato di truffa presuppone tra l'altro un inganno, inganno che deve inoltre essere astuto. Secondo la giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma anche laddove si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile oppure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a). Ciò vale in particolare nel caso in cui l'autore conclude un contratto avendo sin dal principio l'intenzione - non riconoscibile - di non fornire la sua prestazione (DTF 118 IV 359 consid. 2), se sfrutta un rapporto di fiducia preesistente che dissuade la vittima dall'effettuare delle verifiche (DTF 122 IV 246 consid. 3a) oppure laddove la vittima, a causa della sua situazione personale (debolezza mentale, inesperienza, senilità o malattia), non è in grado di procedere a delle verifiche e l'autore approfitta di tale sua situazione (DTF 120 IV 186 consid. 1a).
 
L'astuzia, tuttavia, va negata qualora la vittima poteva difendersi facendo prova di un minimo di attenzione o evitare l'errore con un minimo di prudenza. Non è però necessario che la vittima abbia fatto prova della più grande diligenza e adottato tutte le misure di prudenza possibili. Non si tratta quindi di sapere se la vittima abbia fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata. L'astuzia va negata solo quando la vittima è corresponsabile del danno per non aver osservato le misure elementari che si imponevano. Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come una persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all'inganno, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii).
 
3.1 La CCRP ha considerato che F.________ doveva imputare a sé stessa il raggiro in quanto aveva disatteso le più elementari norme di prudenza e di buon senso che era tenuta a rispettare in virtù del qualificato rango che occupava in seno alla gioielleria. Essa ha quindi implicitamente ammesso l'esistenza di un inganno, ma non ne ha riconosciuto il carattere astuto. Gli ordini di pagamento ricevuti, rileva la Corte, erano alquanto insoliti: il mandante non era il cliente, ma una persona giuridica sconosciuta alla vittima, la destinataria dell'ordine una misteriosa banca L.________ di Nassau. Prima di consegnare i gioielli a A.________, la direttrice avrebbe pertanto dovuto quantomeno verificare se la somma indicata nel primo bonifico bancario del 12 dicembre 2003 fosse stata accreditata sul conto della Boutique B.________ e non poteva limitarsi a confidare nelle dichiarazioni dell'acquirente per cui il denaro sarebbe arrivato dopo essere transitato dalla banca K.________. Non avendogli in precedenza venduto merce a credito, ottenendone poi il successivo pagamento, la gerente non poteva considerarlo un cliente affidabile. Ella doveva imporsi una maggiore prudenza dopo aver ricevuto il secondo ordine di pagamento del 19 dicembre 2003 per l'importo ben più consistente di fr. 150'000.-- che accresceva notevolmente il potenziale debito dell'acquirente nei confronti della gioielleria determinando così una successiva situazione di rischio. Il 24 dicembre 2003, quando cedeva all'accusato preziosi per complessivi fr. 167'500.--, la direttrice aveva un ulteriore motivo per verificare se perlomeno il primo ordine di pagamento fosse stato finalmente onorato. Per la CCRP, dunque, in quanto direttrice di una lussuosa gioielleria che si presume essere persona qualificata a trattare le modalità di pagamento dei preziosi - analogamente a quanto avviene mutatis mutandis in una banca in occasione della concessione di crediti - il comportamento di F.________ è suscettibile di escludere per grave concolpa il preteso inganno astuto.
 
3.2 A mente del ricorrente, pur ammettendo che nella fattispecie la direttrice della gioielleria non abbia fatto prova di una grande diligenza e abbia persino peccato di ingenuità, non le si può attribuire tutta la responsabilità della vicenda. Si è trattato di una truffa articolata, un castello di menzogne, una messa in scena composta da svariati tasselli che hanno contribuito nel loro insieme a indurre in errore la vittima ponendola nella condizione di omettere le necessarie verifiche del caso. Il rapporto tra l'accusato e la vittima si è sviluppato sull'arco di svariati mesi con incontri e frequenti contatti telefonici. Sin dall'aprile 2003, A.________ si è palesato come un uomo d'affari impegnato e facoltoso. Immagine alimentata dalla consegna di gioielli all'aeroporto di Agno, dove faceva asseritamente scalo con il suo aereo privato, nonché dall'invito alla direttrice di recarsi presso la casa di Z.________ per mostrare i preziosi alla sedicente moglie. I frequenti contatti telefonici, poi, rafforzavano nella vittima l'idea di un uomo che, seppur indaffarato e in viaggio per il mondo, non dimenticava gli accordi presi. Nel dicembre 2003, l'accusato non era più un cliente sconosciuto. Ed è in questo periodo che egli concretizza le sue macchinazioni. Il 12 dicembre 2003, dopo aver fatto pervenire alla vittima un falso ordine di bonifico, si recava di persona alla Boutique B.________ e sceglieva gli smeraldi, ma non reclamava la consegna della merce riservata nel settembre-ottobre 2003 per cui (in apparenza) era già stato disposto il pagamento. Un tale comportamento non poteva che tranquillizzare la vittima. Solo il 20 dicembre 2003 A.________ ritirava parte dei gioielli, non prima di essersi sincerato che il suo secondo bonifico bancario destinato a pagare gli smeraldi fosse stato ricevuto. La vigilia di Natale, infine, ritirava gli smeraldi nonché l'orologio e il pendente assicurando di procedere immediatamente a dare disposizioni per un ulteriore ordine di pagamento. Le consegne di gioielli del 20 e 24 dicembre 2003 rientravano nel contesto di una relazione protrattasi nel tempo, durante la quale la vittima si era formata una convinzione errata circa l'accusato e la sua situazione professionale e finanziaria. Proprio i rapporti precedenti tra accusato e vittima hanno spinto quest'ultima ad accettare una transazione a credito. La direttrice della gioielleria non può, come invece fa la CCRP, essere paragonata a una banca. Non ci si può quindi richiamare ai doveri di controllo di una banca per giustificare quelli della vittima non concernenti aspetti specifici del mestiere di gioielliere, quanto piuttosto aspetti finanziari. Il ricorrente rileva infine che nella fattispecie la vittima non avrebbe potuto effettuare alcuna verifica con la propria banca.
 
3.3 Come già esposto in precedenza (v. consid. 2.3), gli episodi di aprile-maggio 2003 sono di indubbio rilievo per la valutazione penale del comportamento adottato nel dicembre 2003 dall'accusato. Già dopo il primo acquisto, infatti, A.________ è riuscito a imprimere nella vittima l'immagine di uomo facoltoso. Basti pensare alla consegna dei gioielli all'aeroporto di Agno. Contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale, questo episodio non attestava semplicemente la solvibilità del cliente sino a concorrenza dell'acquisto effettuato, ma era tale da indurre in errore la vittima sulle sue reali disponibilità economiche e, nel contempo, validava le giustificazioni addotte dall'accusato per procrastinare la conclusione della transazione. A ciò va poi aggiunto l'invito dell'ottobre 2003 a recarsi presso la casa di sua proprietà a Z.________ per mostrare alla sua pretesa moglie non solo i preziosi selezionati un mese prima, ma anche ulteriori gioielli. Pure in questo caso nella vittima non poteva che radicarsi l'idea che A.________ fosse un uomo danaroso: oltre a un aereo privato, una casa e un'ordinazione di gioielli che da settembre a ottobre 2003 lievitava da fr. 19'140.-- fino a fr. 39'360.--. In quest'occasione il cliente riproponeva le modalità del primo acquisto: scelta di gioielli, prenotazione e contatti telefonici. Il ritardo nell'onorare l'ordinazione di settembre veniva così offuscato e posto in secondo piano da un "déjà vu" nonché da una transazione di ben 20'000.-- franchi superiore. L'immagine dell'accusato veniva viepiù rafforzata dai frequenti contatti telefonici intesi a giustificare il ritardo nel pagamento, allegando l'impossibilità di recarsi a Lugano a causa di impegni di lavoro e viaggi d'affari. Seppure distante e indaffarato, per la vittima egli era costantemente presente e, come giustamente rilevato dal ricorrente, non dimenticava gli accordi presi. Se non pagava quindi non era perché non ne avesse l'intenzione, ma perché impedito da obblighi professionali. È in questo contesto che vanno analizzati gli eventi del dicembre 2003.
 
3.3.1 Il 12 dicembre 2003, A.________ faceva pervenire alla gioielleria la copia di un bonifico bancario destinato a pagare i gioielli selezionati nei mesi di settembre-ottobre mettendo così apparentemente fine a una transazione rimasta in sospeso per mesi. Per la CCRP la modalità di pagamento scelta era inusuale a più di un titolo: per la persona dell'ordinante (una società BVI), per quella della banca incaricata (banca L.________ di Nassau), per l'assenza di un recapito di quest'ultima o del funzionario incaricato della pratica. Ciò avrebbe dovuto rendere guardinga la vittima. Come già obiettato dal ricorrente, il fatto che l'ordine fosse intestato a una società, invece che emanare dallo stesso cliente, non aveva di per sé niente di particolarmente insolito. Non è infatti inusuale che persone danarose facciano capo a strutture off-shores. Quanto poi alla banca destinataria, non si può certo pretendere da una direttrice di una gioielleria, seppur lussuosa, che conosca tutti gli istituti attivi nel settore bancario; si aggiunga poi che la sigla scelta è molto simile a quella, sicuramente più familiare a queste latitudini, della banca N.________. Che poi questa fantomatica banca si trovasse a Nassau non poteva apparire singolare più di tanto, considerato che si trattava di un cliente sempre in giro per il mondo e quindi con relazioni in vari stati. È più che comprensibile, invece, che la vittima abbia piuttosto prestato la sua attenzione sull'importo dell'ordine di pagamento nonché sull'esattezza del conto da accreditare.
 
3.3.2 Sempre il 12 dicembre 2003, A.________ tornava nuovamente alla Boutique B.________. Egli, tuttavia, non reclamava la consegna dei gioielli per i quali in apparenza era già stato disposto il pagamento con il bonifico bancario dello stesso giorno, ma selezionava degli smeraldi da fr. 150'000.--. Il 19 dicembre 2003, l'accusato faceva pervenire alla gioielleria la copia di un secondo bonifico bancario, analogo al primo, per fr. 150'000.--. Il giorno successivo, egli ritornava in gioielleria e ritirava i preziosi scelti in settembre-ottobre. L'autorità cantonale pretende che, prima di consegnare la merce al cliente, la direttrice avrebbe dovuto verificare se la somma di cui al primo ordine di pagamento fosse stata effettivamente accreditata. Se si può comprendere, continua la corte, che la frenesia del periodo natalizio le abbia impedito di cerziorarsi presso la propria banca dell'effettiva esecuzione del primo ordine di pagamento, l'arrivo di un secondo bonifico bancario avrebbe necessariamente dovuto richiamare la sua attenzione e indurla a fare le verifiche del caso. Una direttrice di una gioielleria non poteva ignorare che un ordine di pagamento bancario, ancorché internazionale, può essere eseguito nell'arco di 3 o 4 giorni lavorativi in casi di urgenza. Ora, come giustamente rileva il ricorrente, dal primo bonifico bancario alle successive consegne di gioielli erano trascorsi al massimo 6 rispettivamente 9 giorni lavorativi. Inoltre, la stessa CCRP ha accertato che A.________ ha indicato alla vittima che il pagamento avrebbe dovuto transitare dalla banca K.________. Questa affermazione, intesa a giustificare un eventuale ritardo nell'accredito, era tale da dissuadere la vittima dall'effettuare dei controlli. Per l'autorità cantonale si trattava tuttavia di una bugia facilmente riconoscibile, non essendo comprensibile per quale motivo la banca L.________ di Nassau non avrebbe potuto accreditare direttamente la banca M.________, primaria banca di rinomanza mondiale. Con tale argomento essa sembra però dimenticare che la vittima non era un'impiegata di banca avvezza ai dettagli delle pratiche bancarie, ma persona attiva in una gioielleria. Non regge pertanto il paragone fatto tra una direttrice di una gioielleria e una banca, tra le modalità di pagamento di gioielli e la concessione di crediti. Non va poi dimenticato che, ogniqualvolta che A.________ si presentava in gioielleria, procedeva a nuove prenotazioni di preziosi, abbacinando così la vittima con nuove prospettive di guadagno. Le difese della direttrice erano ormai assopite, da un lato, dal cumulo di bugie dell'accusato e, dall'altro, dall'immagine di uomo facoltoso con mezzi necessari a onorare le diverse transazioni. Occorre viepiù osservare che la prima consegna a credito di gioielli è avvenuta il 20 dicembre 2003, un sabato, giorno in cui le banche sono notoriamente chiuse. La direttrice non poteva dunque contattare il suo istituto bancario.
 
3.3.3 Avendo ingannato per mesi la vittima, millantando l'immagine di facoltoso uomo d'affari, non è sorprendente che l'accusato sia riuscito nel dicembre 2003 a farsi consegnare i gioielli. Facendosi consegnare la prima parte dei preziosi solo il 20 dicembre 2003, 8 giorni dopo aver fatto pervenire il primo falso bonifico bancario, egli mostrava di non aver fretta nell'impossessarsi dei gioielli. Questo comportamento, come rilevato nel ricorso, non poteva che tranquillizzare la vittima. Lo stesso 20 dicembre 2003, prima di ritirare la merce, A.________ si è accertato che la gioielleria avesse ricevuto il secondo ordine di pagamento, dimodoché nella vittima si ancorava l'idea che egli avesse predisposto quanto necessario per onorare i suoi obblighi. Le difese della direttrice erano ormai assopite da tempo quando, il 24 dicembre 2003, ella consegna all'accusato gli smeraldi, l'orologio e il pendente. Ne consegue che il comportamento della vittima, benché incauto, non è tale da escludere l'inganno astuto. Non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi oggettivi della truffa, la CCRP ha pertanto violato il diritto federale.
 
4.
 
Nel suo gravame, il ricorrente non pretende che il reato di truffa sia adempiuto anche in relazione alla somma di fr. 12'000.-- che l'accusato si è fatto consegnare il 28 dicembre 2003. A ragione. In questo caso, infatti, alla direttrice della gioielleria doveva sorgere più di un dubbio. Anche volendo ammettere che un uomo facoltoso, come l'accusato ha fatto credere di essere, possa avere un temporaneo problema di liquidità dovuto al fatto che la sua relazione bancaria fosse a Nassau, mal si comprende perché egli avrebbe dovuto rivolgersi alla gioielleria. Questo episodio avrebbe dovuto destare la vittima dal torpore in cui si trovava.
 
5.
 
Stante quel che precede, il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata va dunque annullata. Agendo nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, al ricorrente non vengono accordate spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Le spese giudiziarie dovrebbero essere addossate all'opponente che soccombe. Considerato che questi si è limitato, rimettendosi al giudizio di questa Corte, a proporre la reiezione del ricorso, il Tribunale federale rinuncia a porre a suo carico le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Non si accordano ripetibili.
 
4.
 
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per conoscenza al patrocinatore della parte civile.
 
Losanna, 15 febbraio 2008
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
Schneider Ortolano
 
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