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Informationen zum Dokument  BGer 6B_118/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_118/2008 vom 12.03.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_118/2008 /biz
 
Sentenza del 12 marzo 2008
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Schneider, presidente,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
 
6528 Camorino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Infrazione alla legge sulla circolazione stradale,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 7 febbraio 2008 dal Presidente della Pretura penale.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 26 gennaio 2007, la Sezione della circolazione infliggeva a A.________ una multa di fr. 200.--, oltre alla tassa di giustizia e alle spese, per essersi inoltrato alla guida del veicolo xxx in un'area con percorso rotatorio obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra e per aver omesso di segnalare il cambiamento di direzione. Fatti accertati il 27 settembre 2006 in territorio di Y.________.
 
Avverso questa decisione A.________ adiva il Presidente della Pretura penale che, con sentenza del 7 febbraio 2008, respingeva il ricorso del condannato.
 
Con scritto datato 12 febbraio 2008, A.________ ricorre al Tribunale federale. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
2.
 
Il ricorso al Tribunale federale può essere inoltrato per violazione del diritto così come determinato dagli art. 95 e 96 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale federale esamina solamente le censure adeguatamente motivate.
 
A questo proposito l'art. 42 cpv. 2 LTF prescrive che "nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto". L'art. 106 cpv. 2 LTF stabilisce inoltre che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. Il campo di applicazione di questa norma corrisponde alla prassi vigente sotto l'egida dell'OG per il ricorso di diritto pubblico (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali, rispettivamente cantonali, che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (v. DTF 133 III 393 consid. 6).
 
3.
 
L'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in rassegna disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla legge. Infatti, il ricorrente manifesta semplicemente il proprio disappunto in merito alla sentenza cantonale. Contesta i fatti a lui imputati sostenendo che vi sarebbero dei testimoni che potrebbero confermare la sua versione dei fatti, rimproverando quindi implicitamente all'autorità cantonale di aver violato i suoi diritti costituzionali, segnatamente il divieto dell'arbitrio nonché il diritto di essere sentito. Sennonché egli omette di motivare perché e in che misura la decisione impugnata violi tali diritti, contentandosi di formulare generiche considerazioni in urto alle esigenze legali di motivazione.
 
4.
 
Trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
 
Le spese giudiziarie vengono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.
 
Losanna, 12 marzo 2008
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
Schneider Ortolano
 
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