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Informationen zum Dokument  BGer 1C_53/2008  Materielle Begründung
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BGer 1C_53/2008 vom 19.03.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_53/2008 /biz
 
Sentenza del 19 marzo 2008
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Reeb, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.A.________ e B.A.________,
 
C.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Gran Consiglio del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
aggregazione dei Comuni di Barbengo, Carabbia
 
e Lugano,
 
ricorso (in materia di diritto pubblico) contro
 
il decreto legislativo emanato il 20 dicembre 2007
 
dal Gran Consiglio del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con decreto legislativo del 20 dicembre 2007, pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 103-104/2007 del 28 dicembre 2007 (pag. 9817 e segg.), il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha decretato l'aggregazione dei Comuni di Barbengo, Carabbia e Lugano in un nuovo Comune denominato Comune di Lugano. In seguito all'esito negativo della votazione consultiva nel Comune di Cadro, il Consiglio di Stato aveva proposto di abbandonare l'aggregazione di questo Comune e di Villa Luganese, non procedendo quindi a una fusione coatta di Cadro (vedi messaggio n. 5987 del 23 ottobre 2007; cfr. sentenza 1C_181/2007 del 9 agosto 2007). Nel rapporto di maggioranza del 5 dicembre 2007 (n. 5987 R1), la Commissione speciale aggregazioni del Gran Consiglio aveva nondimeno proposto al Parlamento di includere nel nuovo Comune quello di Villa Luganese. Il Parlamento cantonale ha accettato questa proposta e decretato, il 20 dicembre 2007, l'aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano (FU n. 103-104/2007 pag. 9819).
 
B.
 
Avverso il citato decreto legislativo A.A.________ e B.A.________ e C.________, cittadini di Barbengo, presentano un "ricorso di diritto pubblico" al Tribunale federale. Chiedono di annullare l'impugnato decreto.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110). Esso vaglia quindi d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1.1).
 
1.2 Riguardo alla loro legittimazione, i ricorrenti, rilevato d'essere cittadini del Comune di Barbengo, accennano all'art. 89 cpv. 1 lett. b LTF e sostengono d'avere un interesse personale materiale e morale degno di protezione a interporre il gravame.
 
1.2.1 Il ricorrente C.________ indica di abitare a ridosso della strada di transito con il Comune di Lugano. Questa costituisce l'unico collegamento e non attraversa tra l'altro il territorio di Carabbia, che confina con Barbengo soltanto per il tramite di un ripido bosco, per cui il Comune con coerenza territoriale sarebbe Grancia, che non fa parte tuttavia del comprensorio di aggregazione. Egli lamenta asseriti danni personali che deriverebbero, al suo dire, dalla trasformazione dei Comuni interessati in quartieri di Lugano: cita in particolare il traffico e i rumori molesti, come quelli che deriverebbero dalla gestione di macchine spazzatrici meccaniche e il servizio di raccolta dei rifiuti gestiti da Lugano. Vi sarebbe inoltre un aumento del traffico di transito verso le zone commerciali a scapito del territorio di Barbengo, che finora non farebbe parte della zona urbana e trafficata. L'aggregazione comporterebbe inoltre lo spostamento a Barbengo dei magazzini del nuovo Comune, con conseguente forte aumento del traffico di automezzi pesanti e diminuzione del livello di sicurezza per i bambini e per il ricorrente, quale pedone, nonché un aumento delle emissioni di gas di scarico per i ricorrenti e le loro famiglie. Ciò implicherebbe un "danno psicologico da stress fisico" e diminuirebbe il valore residenziale e quindi commerciale della loro proprietà.
 
1.2.2 I ricorrenti A.A.________ e B.A.________ adducono il medesimo interesse a tutelare la loro salute e il mantenimento del libero accesso al lago.
 
2.
 
2.1 I ricorrenti rilevano che la votazione consultiva ha avuto esito negativo a Cadro, Comune che quindi non fa più parte del progetto aggregativo iniziale e positivo a Carabbia e Barbengo. Sostengono che pertanto il decreto impugnato non rispetterebbe più fedelmente l'originario progetto di aggregazione sottoposto ai cinque Comuni. Il Gran Consiglio avrebbe dovuto esprimersi sull'aggregazione dei Comuni dell'intero comprensorio coinvolto nel voto consultivo e non, come ha fatto, in modo separato su quella di Lugano con Villa Luganese, da una parte, e su quella di Lugano con Carabbia e Barbengo, dall'altra, decidendo in tal modo su scenari aggregativi non precedentemente sottoposti al voto consultivo. Accennando all'art. 34 Cost., relativo ai diritti politici, sottolineano che il progetto originario contemplava l'aggregazione di cinque Comuni e, al loro dire, la fusione di Villa Luganese sarebbe stata subordinata al voto di Cadro anche per una questione di coerenza territoriale. Sottolineano ch'essi si attendevano un voto negativo a Barbengo: le loro argomentazioni al riguardo nemmeno sarebbero state allegate al materiale di voto, ciò che lederebbe il diritto di informazione. Contestano poi la natura consultiva delle votazioni effettuate nei citati Comuni, visto che non si sarebbe trattato di un caso "classico" di fusione.
 
2.2 I ricorrenti parrebbero disattendere che nella fattispecie non si è in presenza di un ricorso per violazione del diritto di voto secondo l'art. 82 lett. c LTF. In effetti, quali cittadini del Comune di Barbengo, essi chiaramente non sarebbero legittimati a insorgere contro l'aggregazione di un altro comune, segnatamente di Villa Luganese, né contro la mancata aggregazione di Cadro e nemmeno a far valere asseriti interessi degli altri Comuni. Per di più, essi non criticano tanto le modalità della votazione consultiva che ha avuto luogo nel loro Comune, né indicano al riguardo errori di procedura, quanto piuttosto l'esito favorevole della stessa all'aggregazione. Ora, l'ammissibilità materiale di un atto di per sé adottato regolarmente non può essere oggetto di un ricorso per violazione del diritto di voto (DTF 117 Ia 66 consid. 1d/cc; sentenza 1P.289/1998 del 26 novembre 1998, consid. 6b apparsa in RDAT I-1999 n. 11). Le critiche relative alle votazioni consultive sono poi manifestamente tardive e quindi inammissibili.
 
2.3 Inoltre, i ricorrenti non sono legittimati a impugnare, come cittadini, l'aggregazione del loro Comune, promossa e sostenuta dalle autorità comunali e nel quale la votazione consultiva ha dato esito favorevole (cfr. sentenza 1P.242/2005 del 18 aprile 2006 nella causa "Comunità di Aquila", consid. 1.4-1.4.2, apparsa in RtiD II-2006 n. 1). Essi non lo sono quindi, a maggior ragione, per criticare gli asseriti danni indiretti che deriverebbero dalla criticata fusione. Sotto il profilo del diritto di voto, i ricorrenti non sono pertanto legittimati a far valere le asserite conseguenze fattuali derivanti dalla contestata aggregazione.
 
3.
 
3.1 I ricorrenti neppure sono legittimati ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF, norma che riconosce il diritto d'interporre ricorso in materia di diritto pubblico, tra l'altro, a chi è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto impugnati (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c).
 
In effetti, gli asseriti danni, e in particolare la loro intensità, non sono per nulla dimostrati né resi verosimili. La strada in rassegna esiste da tempo e il prospettato aumento del traffico, che sarebbe provocato dalla criticata aggregazione, non assume chiaramente un'intensità tale da far sì che i ricorrenti sarebbero particolarmente toccati dal decreto impugnato e in particolare maggiormente di altri cittadini abitanti ai bordi delle strade di transito (art. 89 cpv. 1 lett. b LTF; cfr. sulla situazione giuridica, sotto il profilo della garanzia della proprietà, del confinante nel caso di soppressione di un accesso, DTF 126 I 213). Nel rapporto alla cittadinanza del Consiglio di Stato sull'aggregazione dei Comuni di Barbengo, Cadro, Carabbia, Lugano e Villa Luganese, dell'agosto 2007, cui accennano i ricorrenti (pag. 11), nulla di particolare si legge al proposito, se non che per la raccolta dei rifiuti il nuovo quartiere verrà integrato nel sistema di Lugano, con contenitori interrati e centri di raccolta per rifiuti riciclabili, e che, per quanto riguarda gli spazi verdi, saranno effettuati interventi mirati nell'area rivierasca di Pian Casoro. Mal si comprende perché questi interventi, che costituiscono peraltro un vantaggio per le zone residenziali, dovrebbero comportare l'asserito danno per la salute dei ricorrenti. Né essi spiegano, con una motivazione conforme a quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 2 LTF (che riprende le esigenze vigenti per il previgente art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 e 1.4.3; 133 IV 286 consid. 1.4), perché, visto che la strada litigiosa e il nuovo quartiere già esistono, la criticata fusione comporterebbe l'asserito aumento del traffico veicolare.
 
3.2 L'art. 89 cpv. 1 LTF riconferma il principio dell'esclusione dell'azione popolare. I ricorrenti né sono "particolarmente" toccati dal decreto impugnato né possono vantare un interesse degno di protezione al suo annullamento. Essi non sono infatti toccati in maniera maggiore di qualunque altro confinante della strada, né il decreto impugnato impedisce loro di continuare a utilizzarla come finora e neppure adducono un loro diritto a impedirne un asserito uso accresciuto, del resto per nulla dimostrato, da parte di altri utenti. Infine, né il contestato decreto impone loro nuovi obblighi né limita i loro diritti né essi possono invocare l'interesse generale della tutela della natura residenziale e tranquilla del paese in cui abitano (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.3.1 e 1.3.2; Bernhard Waldmann, in: Basler Kommentar BGG, n. 10 e 16 all'art. 89).
 
4.
 
4.1
 
Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile e non può di conseguenza essere esaminato nel merito.
 
4.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti e al Gran Consiglio del Cantone Ticino.
 
Losanna, 19 marzo 2008
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
Féraud Crameri
 
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