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Informationen zum Dokument  BGer 5C.306/2006  Materielle Begründung
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BGer 5C.306/2006 vom 01.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.306/2006 /biz
 
Sentenza del 1° aprile 2008
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, Presidente,
 
Hohl, Marazzi,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________S.p.A.,
 
convenuta e ricorrente, patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo,
 
contro
 
B.________AG,
 
attrice e opponente, patrocinata dall'avv. Marco Züblin.
 
Oggetto
 
contratto d'assicurazione (competenza ratione loci),
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.a Il contendere verte intorno alla prospettata realizzazione di un albergo denominato "Hôtel des pêcheurs" e della prima parte di un centro residenziale dal medesimo nome sull'isola di Cavallo, in Corsica. Promotrice era la società francese C.________SA, che nel novembre 1988 aveva stipulato con l'impresa D.________S.p.A. di Roma (I) un contratto di fornitura per la costruzione menzionata, la cui esecuzione venne subappaltata ad altra ditta italiana.
 
A.b Con contratto 13 aprile 1989, la società svizzera B.________AG (attrice) si impegnò a finanziare l'80 % dei lavori, per un importo originale di fr. 31 milioni in seguito ridotto a fr. 27 milioni. A garanzia della somma mutuata, l'attrice concluse, in data 3 luglio 1989, un contratto di assicurazione retto dal diritto italiano con la A.________S.p.A. Servizi assicurativi del commercio estero, Roma (convenuta e ricorrente). Segnatamente per il caso in cui la mutuataria fosse risultata inadempiente per insolvenza di diritto o di fatto, la ricorrente si impegnava a rifondere a B.________AG il 60 % delle somme erogate.
 
A.c Effettuato il pagamento della sesta, ed in parte della settima delle 14 rate semestrali convenute, dopo il febbraio 1995 C.________SA cessò i pagamenti per sopravvenuti problemi di liquidità, causati non da ultimo dalla notizia di un attentato terroristico compiuto ai danni del villaggio in oggetto. Preso atto dell'insolvenza di fatto di C.________SA, B.________AG annunciò allora il sinistro alla convenuta, che tuttavia rifiutò qualsiasi indennizzo.
 
B.
 
B.a Con petizione 20 febbraio 1998, l'attrice ha introdotto azione avanti al Pretore del Distretto di Lugano chiedendo la condanna della qui ricorrente al pagamento degli importi di fr. 8'257'002.80 (in seguito adeguato in fr. 10'713'509.44) oltre a fr. 44'415.-- (premio assicurativo pagato in eccesso) e fr. 100'000.-- per spese preprocessuali (importo portato in seguito a fr. 146'175.--); il tutto oltre a interessi e spese.
 
B.b Con sentenza 2 agosto 2005, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato la qui ricorrente al versamento dell'importo di fr. 4'239'066.85 (oltre a interessi di durata e tasso variabile). B.________AG si è vista accollare la tassa e le spese di giustizia in misura di 3/5, A.________S.p.A. i rimanenti 2/5; B.________AG è stata inoltre condannata a pagare a A.________S.p.A. fr. 75'000.-- a titolo di ripetibili ridotte.
 
C.
 
Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza pretorile. Il Tribunale di appello del Cantone Ticino, con la sentenza impugnata datata 26 ottobre 2006, ha respinto l'appello di A.________S.p.A. ed ha parzialmente accolto quello di B.________AG, aumentando l'importo dovuto da A.________S.p.A. all'attrice a fr. 8'478'133.55 oltre a interessi di durata e tasso variabile. L'istanza cantonale ha posto 1/5 delle spese di prima istanza a carico dell'attrice ed il rimanente della qui ricorrente, che è stata pure condannata al versamento di fr. 225'000.-- quali ripetibili ridotte. Alla convenuta sono poi state messe a carico le spese di appello relative al proprio rimedio cantonale, e per 2/3 quelle relative all'appello dell'attrice, alla quale sono altresì stati riconosciuti fr. 20'000.-- a titolo di ripetibili ridotte di seconda sede.
 
D.
 
Contro la sentenza del Tribunale di appello, la convenuta inoltra il presente ricorso per riforma, dolendosi unicamente del fatto che le autorità giudiziarie ticinesi abbiano ammesso la propria competenza ratione loci.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 132 III 291 consid. 1 pag. 292; 131 III 667 consid. 1 pag. 668 seg.; 131 I 57 consid. 1 pag. 59).
 
1.2 Interposto contro una decisione pronunciata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il presente ricorso sottostà ancora al regime previgente retto dalla Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; v. art. 132 cpv. 1 LTF).
 
1.3 Introdotta tempestivamente (art. 54 cpv. 1 OG) da parte che lo era già nella procedura cantonale, e le cui conclusioni sono state disattese dall'autorità giudiziaria suprema cantonale con una decisione finale non altrimenti impugnabile con mezzo di ricorso ordinario del diritto cantonale (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di natura pecuniaria con valore di causa che eccede il minimo legale (art. 46 e 36 cpv. 4 combin. OG), l'impugnativa soddisfa i citati requisiti formali e può essere esaminata nel merito.
 
2.
 
Con ricorso per riforma può essere fatta valere una violazione del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, ad esclusione dei diritti costituzionali (art. 43 cpv. 1 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii) e del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lit. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c). Il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, oppure tali accertamenti siano dovuti ad una svista manifesta rispettivamente necessitino di completazione, in particolare perché la Corte cantonale, applicando erroneamente il diritto, ha omesso di chiarire una fattispecie legale, sebbene le parti le abbiano sottoposto, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, le necessarie allegazioni di fatto ed offerte di prova (art. 63 e 64 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140; 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Mera critica all'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale non è, per contro, ammissibile, né possono essere addotti fatti nuovi o offerti nuovi mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lit. c ed art. 63 cpv. 2 OG; DTF 131 III 153 consid. 6.5 pag. 163; 130 III 136, loc. cit.; 129 III 135 consid. 2.3.1 pag. 144).
 
3.
 
3.1 Richiamando due sentenze pronunciate da questo Tribunale federale in altrettanti incarti relativi alla convenuta (DTF 124 III 382 e 436), il Pretore prima ed il Tribunale di appello poi hanno ammesso la competenza per territorio delle autorità giudiziarie svizzere, luogo di domicilio del contraente dell'assicurazione giusta l'art. 8 n. 2 Convenzione di Lugano (RS 0.275.11; CL). I giudici cantonali hanno in particolare ribadito che l'emissione di polizze assicurative da parte della convenuta rientrerebbe senz'altro nella nozione di "materia civile e commerciale" ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 CL, atteso che la convenuta, ciò facendo, non esplicherebbe atti di sovranità. La clausola di proroga del foro presente nel contratto in oggetto, da esaminarsi in base alla Convenzione di Lugano sebbene pattuita anteriormente all'entrata in vigore della citata convenzione (art. 54 cpv. 1 CL), sarebbe poi priva d'efficacia essenzialmente poiché pattuita non posteriormente al sorgere della controversia, in urto con quanto stabilito all'art. 12 n. 1 CL.
 
3.2 La convenuta riconosce che la propria eccezione d'incompetenza ratione loci "è stata respinta a mezzo di una pedissequa ripresa della giurisprudenza di codesta alta Corte, e meglio sulla sola base delle DTF 124 III 382 e 124 III 436". Propone tuttavia, per vari motivi che si tratteranno qui di seguito, un cambiamento di giurisprudenza.
 
3.3 Il Tribunale federale si è effettivamente occupato dettagliatamente della posizione giuridica della convenuta nelle due sentenze citate nel ricorso. Esaurienti per i criteri esaminati e per il dettaglio della loro trattazione, non si fa conto, qui, di riproporle per esteso. Basterà un loro riassunto, con contestuale rinvio al rispettivo considerando.
 
3.3.1 Questo Tribunale federale ha rilevato in quelle sentenze che il concetto di "materia civile e commerciale" giusta l'art. 1 cpv. 1 CL, interpretato - come da costante giurisprudenza dalla Corte di Lussemburgo in applicazione dell'art. 1 cpv. 1 della parallela Convenzione di Bruxelles (DTF 124 III 382 consid. 6c; 436 consid. 2c) - in maniera autonoma e svincolata dalle legislazioni statali pertoccate (DTF 124 III 382 consid. 6d; 436 consid. 2c), mira ad escludere dal campo di applicazione della Convenzione di Lugano unicamente quei rapporti giuridici che vedono coinvolta quale parte un'autorità pubblica che abbia esercitato il proprio pubblico potere; qualora la medesima autorità abbia agito invece secondo regole non dissimili da quelle vigenti fra persone private, i negozi giuridici da essa conclusi ricadono sotto la Convenzione di Lugano (DTF 124 III 382 consid. 6d e 6e; 436 consid. 3a). Ora, i contratti assicurativi conclusi dalla convenuta sono assolutamente paragonabili ai contratti che potrebbe concludere un assicuratore privato (DTF 124 III 382 consid. 6f; 436 consid. 3b), né paiono espressione di un rapporto di subordinazione di una parte rispetto a quell'altra (DTF 124 III 436 consid. 3b); ad essi si applica pertanto la Convenzione di Lugano. Non osta a ciò che la polizza assicurativa sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore della medesima Convenzione, determinante essendo unicamente il fatto che quest'ultima sia entrata in vigore prima della litispendenza della causa (art. 54 cpv. 1 CL; DTF 124 III 436 consid. 4a).
 
3.3.2 Con specifico riferimento all'interrogativo circa la validità della clausola contrattuale di proroga del foro, dopo aver ricordato che in virtù della CL un assicuratore può essere convenuto in causa avanti ai giudici del domicilio dell'assicurato (art. 8 cpv. 1 n. 2 CL) e che a tale competenza può essere derogato unicamente in base ad una convenzione posteriore al sorgere della controversia (art. 12 n. 1 CL), in difetto di che la convenzione non è valida (art. 17 n. 3 CL; DTF 124 III 436 consid. 4), questo Tribunale federale si è chinato sulla portata dell'art. 54 cpv. 1 CL. Attingendo alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo relativa all'identico art. 54 cpv. 1 Convenzione di Bruxelles, vi si è esplicitamente conformato, escludendone espressamente un'interpretazione restrittiva fondata sul rispetto della fiducia delle parti nella validità della proroga (DTF 124 III 436 consid. 4a). Esso ha infine ribadito che una deroga alle norme del Titolo II sezione 3 della CL è possibile unicamente con riferimento a rischi ben determinati del trasporto aereo o marittimo, senza riguardo all'effettivo bisogno di protezione dell'assicurato (art. 12 n. 5 e 12bis combin. CL; DTF 124 III 436 consid. 4b).
 
4.
 
4.1 La convenuta si sofferma in primo luogo sulla nozione di "materia civile e commerciale" dell'art. 1 cpv. 1 CL. A suo avviso, la discriminante adottata dal Tribunale federale nei menzionati precedenti, ossia "sapere se l'autorità (A.________) ha agito iure gestionis o iure imperii", contrasterebbe con il principio di un'applicazione della CL quanto più uniforme possibile all'interno degli Stati firmatari.
 
La sentenza che la ricorrente adduce (sentenza CGCE del 14 ottobre 1976 in re LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. contro Eurocontrol, 29/76, Racc. 1976, 1541), resa in applicazione della Convenzione di Bruxelles dal tenore sostanzialmente identico alla Convenzione di Lugano, e le parole pronunciate in proposito dall'Avvocato generale avanti alla Corte dell'Aja [recte: Lussemburgo], tuttavia, non suffragano assolutamente la sua tesi: l'estratto di sentenza riprodotto esclude dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles unicamente gli atti compiuti dall'autorità pubblica iure imperii, ed è pertanto perfettamente coerente con quanto ritenuto a suo tempo dal Tribunale federale (vedasi, fra i tanti, Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, margin. 825; Hélène Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlement n° 44/2001, Conventions de Bruxelles et de Lugano, 3a ed. 2002, margin. 39 pag. 27). L'Avvocato generale, dal canto suo, intendeva unicamente richiamare i criteri interpretativi già adottati in presenza di lacune della Convenzione di Bruxelles, rifiutando una lettura della nozione di materia civile e commerciale plasmata sulla concezione di uno solo fra gli Stati firmatari (vedasi in proposito le conclusioni dell'avvocato generale Gerhard Reischl del 15 settembre 1976, Racc. 1976, pag. 1553 segg.). Come da ciò si possa dedurre che l'attività della ricorrente sia di natura pubblica - come sembra debbano leggersi le allegazioni della medesima -, rimane misterioso.
 
Peraltro, la correttezza dell'interpretazione della nozione di "materia civile e commerciale" adottata da questo Tribunale nelle menzionate sentenze pubblicate è stata ripetutamente confermata, in termini che non si prestano ad alcun equivoco e soprattutto che smentiscono la tesi sostenuta dalla qui ricorrente, dalla Corte di Lussemburgo in applicazione dell'art. 1 cpv. 1 della Convenzione di Bruxelles (si veda, fra le più recenti, la sentenza CGCE del 15 febbraio 2007 in re Lechouritou et al. contro Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias, C-292/05, Racc. 2007, I-1519, n. 30 a 35).
 
4.2 A giudizio della convenuta, nondimeno, "il rapporto contrattuale tra le parti è di natura pubblicistica, e non interessa il diritto privato". Essa fonda tale asserzione sul fatto di essere ente di diritto pubblico, in precedenza sezione speciale di altro ente pubblico (l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni) a sua volta sottoposto al Ministero del Tesoro, con scopo di preminente interesse pubblico ed attività legata alle politiche di cooperazione e sviluppo economici, e pertanto distinta da quella di un assicuratore privato. Ricorda inoltre l'aspetto deficitario della propria attività. L'aspetto di interesse pubblico di sostegno alle esportazioni sarebbe dunque preminente. Pure il procedimento deliberativo rifletterebbe il carattere pubblico della sua attività; ed il diritto dell'assicurato ad avvalersi delle sue prestazioni trarrebbe origine da un atto di imperio pubblico.
 
La maggior parte di queste obiezioni ha fatto oggetto di attenta disamina in occasione della già più volte citata DTF 124 III 436: vi è spiegato, fra l'altro, perché né la natura del procedimento deliberativo né la base legale della convenuta possano avere influsso alcuno sul carattere del contratto fra le parti (sentenza cit., consid. 3b). Il ricorso oggi in esame non apporta alcun nuovo argomento di pregio. Al contrario: vi si ritrova l'argomento delle perdite legate a tale attività, ma oggi come allora va rimproverato alla ricorrente di avvalersi di un dato di fatto che non emerge dalla sentenza impugnata, e dunque irricevibile (art. 55 cpv. 1 lit. c OG; supra, consid. 2). Per il resto, gli argomenti addotti dalla convenuta non sono atti a modificare la giurisprudenza di questo Tribunale federale. In particolare, la natura medesima delle prestazioni assicurative offerte dalla convenuta, seppur senz'altro di pubblico interesse quale sostegno dell'economia italiana (v. Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar, 8a ed. Francoforte s.M. 2005, nota 6 prima dell'art. 8 del Regolamento (CE) 44/2001), non può esserne influenzata al punto da giustificare una distinzione da comparabili coperture garantite da un qualsiasi assicuratore privato: se, come emerge senza ombra di dubbio dalla giurisprudenza di Lussemburgo, decisivo è il carattere del rapporto contrattuale fra le parti contraenti, la finalità perseguita a monte dall'assicuratore (puro scopo di lucro oppure, per l'appunto, interesse pubblico) non può importare. Anzi: è proprio tendenza dello Stato degli ultimi decenni quella di delegare attività gestionali ad entità di natura privata o mista, al fine di garantire loro la libertà di movimento che altrimenti non avrebbero. Ma l'ovvio corollario è che la loro attività venga parificata, come nel caso di specie, a quella di un qualsiasi operatore privato.
 
4.3 La convenuta vorrebbe poi derivare il carattere pubblico della propria attività anche da una sentenza di questo Tribunale federale del 31 maggio 1995 (causa 1A.261/1994) che, concedendo assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia nell'ambito di un procedimento contro un proprio dirigente, aveva ritenuto la personalità giuridica di diritto pubblico di essa. Il rimando alla citata sentenza non è di pregio: in primo luogo, essa è anteriore alle altre citate sentenze, oltretutto pubblicate e dunque di maggior peso specifico, ed è pertanto lecito ritenere che le Corti giudicanti successivamente ne abbiano debitamente tenuto conto. Inoltre, l'esame della natura giuridica della qui ricorrente svolto in quel contesto appare assai sommario; ciò si spiega con la tematica di quella causa, che al considerando topico verteva essenzialmente sulla natura del rapporto di lavoro che legava l'allora ricorrente con la convenuta (sentenza cit. del 31 maggio 1995, consid. 4a). D'altronde, proprio in virtù dell'argomento testé ribadito questo Tribunale ha già avuto modo di sottolineare l'irrilevanza della sentenza del 31 maggio 1995 nella DTF 124 III 436 (consid. 3b in medio non pubblicato).
 
4.4 La convenuta ritiene poi non doversi far ricorso, nel caso di specie, al criterio della tutela dell'assicurato, in applicazione di quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea in una vertenza fra riassicurato e riassicuratore (sentenza CGCE del 13 luglio 2000 in re Group Josi Reinsurance Company SA contro Universal General Insurance Company, C-412/98, Racc. 2000, I-5925). La divergente opinione espressa da questa Corte non sarebbe più sostenibile di fronte alla più recente e contraria giurisprudenza europea, applicabile alle parti protagoniste della presente vertenza.
 
L'argomento è stato già confutato nella DTF 124 III 436 (consid. 4b; vedi qui supra consid. 3.3.2). Nel merito, anche questa obiezione è manifestamente infondata. In primo luogo, la predetta sentenza della Corte di Lussemburgo citata dalla convenuta non dice, come pretende di far credere la convenuta, che un alto livello di professionalità dell'assicurato basti per escludere la necessità di garantirgli una tutela particolare: la Corte (n. 62 a 67) utilizza questo argomento unicamente per spiegare come mai il contratto di riassicurazione non possa essere annoverato fra quelli ai quali si applicano le regole di competenza in materia di assicurazione iscritte alla sezione 3 del titolo II della Convenzione (di Bruxelles, ma anche di Lugano). La Corte aggiunge anche che tale conclusione è conforme alla riluttanza degli autori della Convenzione nei confronti di un foro al domicilio di parte attrice (n. 71-72), che deve dunque restare confinato ai casi espressamente previsti dalla Convenzione medesima (n. 70). Ne discende che dalla causa Josi nulla può essere dedotto in favore della posizione sostenuta dalla convenuta.
 
Sulla falsariga della precitata decisione va letta anche la sentenza del 26 maggio 2005 in re Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne e.a. contro Zurich España e Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans), (sentenza CGCE, C-77/04, Racc. 2005, I-4509) ove la Corte di Lussemburgo ha escluso dal campo di applicazione delle norme di cui alla sezione 3 del titolo II della Convenzione (di Bruxelles e di Lugano) il caso della chiamata in causa, da parte di uno degli assicuratori convenuto da un assicurato, degli altri assicuratori: l'esclusione è infatti motivata con la pari professionalità di tutte le parti, tutte professioniste del settore delle assicurazioni (sentenza cit., n. 19-20). E se in questa sentenza viene fatto riferimento all'esclusione dal regime protettivo dell'assicurato che beneficia di un'importante potenza economica, ciò avviene unicamente allo scopo di spiegare la regola dell'art. 12 n. 5 delle Convenzioni. Come già visto supra esponendo il ragionamento della Corte nella causa Josi, la finalità di questo passo sembra limitata a spiegare l'origine dell'eccezione di cui all'art. 12 n. 5, senza volerne estendere la portata a fattispecie non espressamente menzionate nella Convenzione medesima; anzi, fu proprio per l'incapacità del legislatore della Convenzione di Bruxelles di trovare un criterio generale astratto soddisfacente che si dovettero enumerare i contratti per i quali fosse possibile un regime di proroga del foro più liberale all'art. 12bis (Hélène Gaudemet-Tallon, op. cit., margin. 267 pag. 216 seg.). Contrariamente a quanto pretende la convenuta, e come già rilevato (supra consid. 3.3.2), dimensioni e professionalità di parte attrice non sono dunque, di per sé, fattori che giustifichino il rifiuto della protezione garantita dalla sezione 3 del titolo II della Convenzione (di Bruxelles e di Lugano) al di fuori dei casi espressamente previsti agli artt. 12 n. 5 e 12bis CL.
 
Diversamente potrà semmai svilupparsi il discorso in applicazione del nuovo Regolamento (CE) 44/2001, che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles: sebbene ne abbia ripreso, in grandi linee, le regole, vi si legge, al nuovo art. 14 n. 5 che concretizza l'art. 13 n. 5 e che sostituisce il precedente art. 12bis della Convenzione, che una proroga di foro stipulata al momento del contratto, o comunque prima della ricorrenza dell'evento assicurato, è possibile pure in caso di assicurazione di "grandi rischi", così come definiti alle relative Direttive comunitarie (vedasi, fra i tanti, Jan Kropholler, op. cit., n. 14 ad art. 14 del Regolamento (CE) 44/2001; Bernard Dutoit, Guide pratique de la compétence des tribunaux et de l'exécution des jugements en Europe; Les conventions de Bruxelles et de Lugano, le Règlement "Bruxelles I", Fiches Juridiques Suisses Genève 2007, margin. 115 pag. 37). Ma questa nuova fattispecie non appare nella Convenzione di Lugano attualmente in vigore ed applicabile alla presente vertenza.
 
Anche su questo punto, pertanto, non vi è ragione di discostarsi dalla giurisprudenza pubblicata di questo Tribunale (vedasi in particolare la DTF 124 III 382 consid. 8b).
 
4.5 La convenuta eccepisce, infine, l'applicazione automatica ed aprioristica dell'art. 54 CL alla proroga di foro in favore dei tribunali di Roma pattuita fra le parti. Trattandosi di contratto processuale, andrebbe tutelata la fiducia delle parti nella validità di tale proroga, se del caso rinunciando ad applicare l'art. 54 CL.
 
A sostegno della propria opinione, la convenuta ripropone qui, tradotti e riassunti, i considerandi della decisione di prima istanza 2 marzo 1998 del Tribunale Commerciale di Zurigo in una causa che la opponeva ad una banca zurighese. Essa omette tuttavia di menzionare la fonte (ZR 97/1998 pag. 99-109); per contro, vi fa riferimento più avanti come se si trattasse di un pregiudizio divergente dalla giurisprudenza federale. Soprattutto, la convenuta sottace che la decisione zurighese in oggetto è quella che venne poi smentita da questo Tribunale federale con la DTF 124 III 436. Va da sé che, priva di argomenti integrativi tratti o suffragati da giurisprudenza o dottrina successive alla DTF in questione, la motivazione di una decisione di istanza inferiore direttamente sconfessata dal Tribunale federale è inadatta a rimettere in discussione la giurisprudenza pubblicata proprio in quella circostanza.
 
A queste condizioni, la censura va ritenuta insufficientemente motivata e, di conseguenza, inammissibile.
 
4.6 Le obiezioni sollevate dalla convenuta, in conclusione, si appalesano per la maggior parte già trattate in precedenti sentenze. Per il resto, non sono atte a modificare la giurisprudenza della suprema istanza giudiziaria svizzera, tanto più che questa giurisprudenza appare perfettamente conforme a quella della Corte di Lussemburgo, chiamata a giudicare sulla parallela Convenzione di Bruxelles e, ora, sul Regolamento (CE) 44/2001 che l'ha sostituita.
 
5.
 
Il ricorso della convenuta si rivela infondato nella misura in cui è ammissibile, e deve essere corrispondentemente respinto. La tassa di giustizia è a carico della ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Non sono dovute ripetibili per la sede federale, l'opponente non essendo stata invitata a presentare determinazioni (art. 159 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 25'000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° aprile 2008
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Raselli Piatti
 
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