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Informationen zum Dokument  BGer 5A_363/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_363/2007 vom 29.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 1/2}
 
5A_363/2007 /biz
 
Sentenza del 29 maggio 2008
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, Presidente,
 
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
Franco Masoni,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
 
contro
 
René Bortolani,
 
Gerardo Zanetti,
 
Ringier SA,
 
opponenti,
 
patrocinati dall'avv. Stefano Bolla.
 
Oggetto
 
protezione della personalità,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 maggio 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.a Nel numero del 9 marzo 1987 il settimanale "Schweizer Illustrierte" - edito dalla Ringier SA - ha pubblicato nella rubrica "Journal" un articolo - firmato con un nome fittizio - intitolato "Scharfe Waffen aus dem Tessin" ed accompagnato da una fotografia dell'avv. Franco Masoni, a quel tempo vicepresidente del Consiglio degli Stati. Tale articolo era annunciato e riassunto nella rubrica "Editorial" da un testo intitolato "Ein ehrenwerter Mann" e curato dal caporedattore René Bortolani, il quale precisava che l'uso di uno pseudonimo era inteso ad evitare al giornalista di essere coinvolto in una diatriba con il menzionato legale. Esso descriveva il ruolo della Fulcro SA nella prospettata produzione e commercializzazione di un prototipo di pistola mitragliatrice, mettendola in relazione con la figura dell'avv. Franco Masoni, quale presidente del consiglio di amministrazione della Fulcro Holding SA. Riferiva inoltre sull'attività dell'emittente televisiva Tele Libera Campione, sull'orientamento del giornale "Gazzetta Ticinese" (presieduto da Franco Masoni) con particolare riferimento all'associazione "Alleanza Liberi e Svizzeri", sulle campagne stampa contro l'allora Procuratore pubblico Paolo Bernasconi e sui processi a cui questi partecipava. Si soffermava pure su una multa inflitta a Franco Masoni per un disboscamento abusivo, nonché sulla sua azione politica e sui contenuti di una sua dissertazione, per terminare menzionando il progettato allestimento di una miscellanea per il suo sessantesimo compleanno.
 
A.b Il 13 aprile 1987 la "Schweizer Illustrierte" ha diffuso il testo - concordato con l'editore - della risposta al servizio presentata da Franco Masoni, da "Gazzetta Ticinese" e dalla Fulcro SA. In quello stesso numero è apparso un ulteriore articolo intitolato "Zauber im Eimer", firmato da Gerardo Zanetti e accompagnato da una foto di Franco Masoni, che riferiva sostanzialmente sull'esito delle elezioni del Consiglio di Stato ticinese, delle relazioni con l'associazione "Liberi e Svizzeri", "Gazzetta Ticinese" e la Fulcro SA, rinviando pure al precedente articolo e menzionando la già citata emittente televisiva e il commercio d'armi.
 
A.c Il 12 ottobre 1987, pochi giorni prima dell'elezione del parlamento federale, la "Schweizer Illustrierte" ha pubblicato un articolo non firmato, dal titolo "10 Politiker die man nicht wählen sollte", in cui appariva il sottotitolo "Franco Masoni, FDP/TI: Potentat" sotto una foto dell'interessato e venivano brevemente menzionati i temi già affrontati nei precedenti pezzi.
 
B.
 
L'8 marzo 1988 Franco Masoni ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano René Bortolani, Gerardo Zanetti e la Ringier SA, con un'azione tendente sia ad accertare che "la rivista Schweizer Illustrierte, i suoi editori, redattori responsabili e autori" hanno gravemente leso la sua personalità con i predetti articoli, sia ad ottenere la pubblicazione in tedesco dei dispositivi della sentenza su tre numeri consecutivi della rivista, il risarcimento del danno e del torto morale subiti, nonché il versamento dell'utile conseguito con la vendita del periodico. Il 3 agosto 2004 il Pretore ha respinto la petizione.
 
C.
 
Con sentenza 22 maggio 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio inoltrato da Franco Masoni. Dopo aver rigettato la richiesta di allestire una perizia sui proventi conseguiti con la pubblicazione degli articoli incriminati, la Corte cantonale ha richiamato le norme di legge applicabili e ha ritenuto dato l'interesse all'accertamento della pretesa lesione. I Giudici cantonali non hanno invece reputato che gli articoli incriminati, pur connotando un attacco personale, ledano le disposizioni sulla protezione della personalità e hanno così considerato senza oggetto le richieste di risarcimento danni, torto morale, riconsegna dell'utile e pubblicazione dei dispositivi della sentenza e di un testo di rettifica. La Corte cantonale ha ritenuto che l'appellante, quale noto politico a livello nazionale, non poteva invocare il cosiddetto diritto all'oblio e ha considerato che il settimanale non aveva pubblicato falsità né sottaciuto fatti essenziali con riferimento alla Fulcro, alla diatriba con l'ex Procuratore pubblico Paolo Bernasconi, all'imprecisione - malevolmente unilaterale - concernente la notizia del rifiuto della dissertazione scritta dall'attore, all'aggressiva descrizione delle modalità della sua azione politica e alla vicenda - esposta in toni scandalistici - concernente il dissodamento di Arogno che ha dato origine alla multa e alla congettura secondo cui i difficili rapporti con la procura risalgano a tale episodio. I Giudici cantonali non hanno neppure ritenuto lesivo della personalità dell'attore la sua caratterizzazione politica né il resoconto su Tele Libera Campione. Infine, la Corte cantonale ha indicato che neanche la notizia - del tutto marginale - secondo cui nessun editore sarebbe stato disposto a pubblicare una miscellanea in onore dell'attore è idonea a sminuirne la reputazione.
 
D.
 
Con ricorso in materia civile del 20 giugno 2007 Franco Masoni chiede l'annullamento della sentenza d'appello, l'accertamento della grave lesione della sua personalità da parte degli opponenti, la pubblicazione su tre numeri consecutivi di "Schweizer Illustrierte" dei dispositivi della sentenza, la constatazione e la rifusione di un danno di almeno fr. 200'000.-- e di un torto morale di almeno fr. 10'000.--, nonché il versamento di un'indennità di fr. 5'000.-- basata sull'introito conseguito dalla vendita della rivista. Nel medesimo atto il ricorrente ha pure inoltrato un ricorso sussidiario in materia costituzionale in cui si prevale di una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e fa valere "arbitrarietà", arbitrio nell'apprezzamento delle prove e una violazione dell'art. 6 CEDU. Nel ricorso in materia civile, il ricorrente si aggrava contro il mancato riconoscimento della lesione della personalità, causata con la diffusione di fatti falsi e utilizzando metodi contrari alla buona fede. Lamenta altresì l'assenza di un'esame d'insieme dei singoli scritti dal profilo del lettore medio "d'Oltregottardo" di lingua tedesca.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il gravame è diretto contro una decisione pronunciata in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). In concreto non solo le richieste pecuniarie respinte dalla Corte cantonale superano il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ma la vertenza concerne pure una domanda di accertamento di una lesione della personalità del ricorrente. Per costante giurisprudenza una tale causa non ha carattere pecuniario (DTF 127 III 481 consid. 1a; 110 II 411 consid. 1; 95 II 481 consid. 1). Ne segue che il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile. Così stando le cose, non vi è spazio per un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), che si rivela inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5 pag. 552). Le censure formulate sotto tale titolo verranno esaminate nella trattazione del ricorso in materia civile, atteso che con tale rimedio è possibile far valere la violazione del diritto federale (art. 95 cpv. 1 a LTF), che include pure la Costituzione federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 ).
 
1.2 Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che - conformemente alle esigenze di motivazione dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 133 III 462 consid. 2.3).
 
1.3 Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella sentenza impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). A tal proposito è utile ricordare che chi intende invocare che i fatti sono stati constatati in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), e cioè che il loro accertamento è arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 seg.), deve sollevare e motivare tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).
 
2.
 
Nella parte intitolata ricorso in materia costituzionale il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., l'"arbitrarietà" e arbitrio nell'apprezzamento delle prove, l'omessa decisione sulla sussistenza delle condizioni per la restituzione dell'utile e il "mancato vero apprezzamento del danno" arrecatogli.
 
2.1 Il ricorrente ritiene violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. con riferimento all'obbligo del giudice di motivare le proprie decisioni, e afferma in particolare che è rimasta senza risposta la richiesta di esaminare se la sua personalità è stata lesa non solo dai singoli articoli, ma anche dall'insieme dei pezzi. Questa censura, vista la natura formale della garanzia costituzionale invocata, dev'essere trattata prioritariamente.
 
2.1.1 Dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. scaturisce fra l'altro il dovere, per l'autorità, di motivare la propria decisione. Il diritto di essere sentito richiede che l'autorità consideri le allegazioni di una parte, le esamini diligentemente e seriamente e ne tenga conto nel processo decisionale. La parte deve sapere perché l'autorità ha respinto le sue richieste e deve poter, se del caso, impugnare la decisione negativa con cognizione di causa. La motivazione serve, inoltre, affinché l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo. Per soddisfare tali esigenze, basta che il giudice faccia seppur breve menzione dei motivi che l'hanno guidato, e sui quali ha fondato la propria decisione. Egli non ha, per contro, il dovere di esporre e discutere tutti gli argomenti invocati dalle parti. Il diritto di essere sentito è violato unicamente se l'autorità non soddisfa l'esigenza minima di esaminare le questioni pertinenti (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
 
2.1.2 Ora, dalla decisione impugnata emerge che la Corte cantonale ha ritenuto inutile un esame d'insieme degli articoli, perché la varietà delle notizie riportate non giustificherebbe un esame indistinto dell'insieme del servizio, la cui censura in blocco presupporrebbe inoltre la più grande cautela. Se tale ragionamento si riveli in concreto conforme al diritto è una questione che esula dalla garanzia costituzionale invocata ed è del resto stata sollevata in altro luogo nel gravame. Infine, dalla semplice lettura del rimedio di 36 pagine inoltrato a questo Tribunale, risulta chiaramente che il ricorrente ha potuto impugnare la sentenza cantonale con cognizione di causa.
 
2.2 Il ricorrente invoca pure un diniego formale di giustizia per l'omessa decisione dell'esistenza delle condizioni che permettono la restituzione dell'utile e "il mancato vero apprezzamento del danno" subito. Egli fonda tuttavia la prima critica sulla fallace premessa che l'illiceità e la colpa siano state riconosciute dalla sentenza impugnata. Mentre per quanto concerne la mancata determinazione del danno, pare dimenticare che l'accertamento del pregiudizio subito sarebbe dovuto diventare tema della sentenza impugnata, se la Corte cantonale avesse ritenuto dati i presupposti per pronunciare un risarcimento in suo favore. Ne segue che la censura si rivela del tutto inconsistente.
 
2.3 Il ricorrente lamenta altresì "arbitrarietà" e apprezzamento arbitrario delle prove, perché i Giudici cantonali non avrebbero applicato i principi sviluppati dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 28 CC e segnatamente per non aver proceduto all'esame d'insieme degli articoli incriminati. Sennonché trattasi di una questione di diritto, motivo per cui la censura di apprezzamento arbitrario delle prove non è di pertinenza alcuna, mentre la pretesa arbitrarietà sarà esaminata con le rimanenti censure proposte nel ricorso in materia civile. Non soddisfa invece i predetti requisiti di motivazione (supra, consid. 1.2) la semplicemente accennata violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU alla fine del rimedio.
 
3.
 
Giusta l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. L'attore può segnatamente chiedere al giudice di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC). Secondo la recente giurisprudenza ciò è il caso quando chi si pretende leso ha un interesse degno di protezione all'eliminazione della situazione di molestia: un tale interesse può decadere se sono intervenuti cambiamenti tali che la dichiarazione lesiva della personalità ha perso tutta la sua attualità o l'immagine evocata nel lettore medio ha perso ogni significato, motivo per cui può essere esclusa una nuova diffusione (DTF 127 III 481 consid. 1 c/aa pag. 485). Ciò, vista la tuttora attuale notorietà del ricorrente, non è però il caso in concreto, motivo per cui le istanze precedenti sono a giusta ragione entrate nel merito della domanda di accertamento.
 
4.
 
4.1 L'art. 28 cpv. 1 CC protegge dalle lesioni della personalità. Non ogni lieve pregiudizio della personalità può essere ritenuto una lesione ai sensi del predetto articolo: la lesione deve raggiungere una certa intensità per poter essere considerata un'inammissibile intrusione nella sfera personale altrui e il sussistere di una lesione rilevante ai sensi della norma in discussione dev'essere determinato in base a criteri oggettivi (Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 2005, margin 12.06 seg.) Vi è segnatamente una lesione della personalità quando l'onore di una persona viene offeso, svalutando la considerazione professionale o sociale di cui gode. Per stabilire se una dichiarazione è idonea a svilire tale considerazione, il giudice deve basarsi sulla percezione di un lettore medio e tenere conto delle circostanze concrete (DTF 132 III 641 consid. 3.1; 127 III 481 consid. 2b/aa pag. 487).
 
4.2 La lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). I motivi giustificativi enunciati dalla legge hanno carattere generale. Trattandosi dell'attività dei media, al giudice incombe l'obbligo di soppesare attentamente l'interesse della persona toccata alla tutela della propria immagine da un lato, e l'interesse dei media al perseguimento del loro compito informativo, in particolare di controllo, d'altro lato. Nella ponderazione degli interessi contrapposti il giudice cantonale dispone di un qual certo margine di apprezzamento (DTF 132 III 641 consid. 3.1): il Tribunale federale interviene in decisioni di questo genere con riserbo e solo quando l'istanza inferiore si sia scostata senza motivo da principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, oppure quando abbia tenuto conto di circostanze che nel caso di specie non avrebbero dovuto avere alcun ruolo, rispettivamente quando abbia omesso di prendere in considerazione fattori rilevanti. Il Tribunale federale interviene inoltre in decisioni che, come quella all'esame, sono fondate sul prudente criterio del giudice, se queste si rivelano manifestamente inique o profondamente ingiuste nel risultato (DTF 130 III 571 consid. 4.3 pag. 576; 128 III 428 consid. 4 pag. 432).
 
4.2.1 La diffusione di fatti veri è in linea di principio giustificata dal mandato d'informazione della stampa, salvo che si tratti di fatti attinenti alla sfera privata o segreta, o quando la persona toccata venga sminuita in modo inammissibile, perché la forma utilizzata è inutilmente pregiudizievole. La pubblicazione di fatti falsi è per contro di per sé illecita; tuttavia non ogni errore, imprecisione, generalizzazione o approssimazione giornalistica fa risultare falsa la cronaca. Secondo la giurisprudenza una dichiarazione apparsa sulla stampa si rivela globalmente non vera e lesiva della personalità unicamente se è viziata nei suoi punti essenziali e ritrae la persona interessata sotto una luce errata, rispettivamente ne mostra un'immagine sensibilmente falsa, che ne riduce in modo rilevante la reputazione (DTF 129 III 529 consid. 3.1, con rinvii).
 
4.2.2 La giurisprudenza considera le opinioni, i commenti e i giudizi di valore - che per la loro natura non soggiacciono alla prova della verità - ammissibili se, per quanto attiene alla fattispecie a cui si riferiscono, sono sostenibili. L'esternazione di giudizi di valore e di opinioni personali - anche se fondati su fatti veri - può risultare lesiva della personalità, se avviene in una forma che svilisce inutilmente l'interessato. Poiché la pubblicazione di un giudizio di valore ricade sotto la libertà di espressione, si deve far capo a un certo riserbo, se il pubblico può riconoscere su quali fatti esso è stato fondato. Un'opinione pungente dev'essere accettata ed è unicamente lesiva della personalità se esula da quanto è sostenibile, rispettivamente lascia presumere una fattispecie che non si è realizzata o se nega alla persona toccata qualsiasi onore (DTF 126 III 305 consid. 4 b/bb pag. 308).
 
4.2.3 Con riferimento ai personaggi della storia contemporanea e in particolare ai politici, la giurisprudenza ha già avuto modo di indicare che, in considerazione della libertà di stampa, è auspicabile che la cronaca si occupi degli affari pubblici. Fra questi si annovera pure la situazione personale delle persone che spiccano nella vita statale, nella misura in cui essa sia rilevante per la carica dell'interessato, senza che vi sia un diritto all'oblio (DTF 111 II 209 consid. 3c con rinvii). Nella misura in cui la stampa interviene in tali situazioni personali, il suo interesse alla diffusione della notizia prevale, a causa del coincidente interesse pubblico, sull'interesse del singolo. Il diritto di ingerenza dei mass media è particolarmente esteso nei confronti dei membri dell'Assemblea federale. Il parlamento federale non è infatti sottoposto alla vigilanza di alcun altro organo statale. Per poter verificare se i suoi membri esercitino la loro funzione nell'interesse del paese e siano idonei nonché degni di assumere la carica, il popolo che elegge i deputati è in larga misura dipendente dalle notizie diffuse dagli organi d'informazione privati. Ne segue che quando questi si occupano della situazione personale di un parlamentare nella misura necessaria per poter valutare il modo in cui questi esercita il suo mandato, nonché la dignità e l'idoneità per ricoprire la carica, i mass media agiscono nell'interesse pubblico. Essi esercitano al posto e per il popolo un controllo indispensabile in uno Stato democratico (DTF 71 II 191 consid. 1).
 
5.
 
5.1 La Corte cantonale ha indicato che il ricorrente è indubbiamente un uomo conosciuto a livello nazionale, sedeva al momento della pubblicazione degli articoli nel Consiglio degli Stati ed era prossimo ad assumerne la presidenza. Essa ha quindi ritenuto che quale "personalità pubblica" egli deve sopportare maggiori ingerenze nella sua personalità e non può invocarne una lesione per il solo fatto che gli articoli riportavano alla luce vecchie storie. Inoltre, sempre a mente dei Giudici cantonali, l'uso di uno pseudonimo da parte degli estensori dell'articolo - giustificato dal caporedattore con l'intenzione di evitare di essere coinvolti in diatribe con l'attore - può aver sollecitato la curiosità dei lettori anche nei confronti di un'eventuale risposta dell'interessato, ma non ne lede la personalità. Non hanno nemmeno ritenuto offensiva la pubblicazione della risposta dell'attore nella rubrica dedicata alle lettere dei lettori e hanno indicato che egli avrebbe dovuto procedere con un'istanza fondata sull'art. 28g segg. CC o cautelarsi nell'ambito delle trattative effettuate con l'editore, qualora avesse ritenuto insufficiente tale pubblicazione.
 
5.2 Il ricorrente si duole di quella che chiama la perfidia metodologia e lamenta la rievocazione di fatti assai lontani nel tempo, l'uso di pseudonimi e la malafede nella pubblicazione della sua risposta.
 
5.3 Ora, a giusta ragione il ricorrente non contesta di essere un personaggio della storia contemporanea e i fatti evocati non paiono irrilevanti né con riferimento alla carica pubblica che all'epoca in cui sono apparsi gli articoli incriminati egli ricopriva, né per quanto attiene a quella che intendeva assumere. Ne segue che il tempo trascorso dal realizzarsi dei fatti riportati dalla stampa non gli è di soccorso (v. sull'assenza di un diritto all'oblio, supra consid. 4.2.3). Per quanto concerne poi le modalità con cui è stata pubblicata la sua riposta, il ricorrente non può dedurne alcunché per la presente causa, atteso segnatamente che il diffondere una risposta nella rubrica dedicata alle lettere al giornale non può essere considerato lesivo della personalità: egli avrebbe dovuto adire il giudice con un'istanza nel senso dell'art. 28l CC, se era insoddisfatto dall'agire dell'organo di stampa. Del resto, la sua risposta è apparsa - contrariamente a quanto suggerito nel ricorso - mesi prima delle elezioni federali. Infine, il ricorrente non può nemmeno essere seguito laddove ritiene che con la spiegazione fornita dal caporedattore per l'uso di uno pseudonimo, il giornale lo abbia - nell'ottica di un lettore medio (v. supra 4.1) - tacciato di "guerrafondaio".
 
6.
 
Il ricorrente pare criticare la Corte cantonale perché essa non ha proceduto a una ponderazione degli interessi dal punto di vista del lettore medio di lingua tedesca e residente nella Svizzera interna. Sennonché, in base alla costante giurisprudenza, il giudice deve basarsi sulla percezione del lettore medio per verificare se quanto apparso nella stampa lede la personalità dell'interessato. La ponderazione degli interessi attiene invece ai motivi che possono giustificare e quindi togliere l'illiceità a una lesione della personalità (supra, consid. 4.2). Ora, il ricorrente non spiega, né è ravvisabile, in che modo "la visuale del lettore medio" possa influenzare la ponderazione degli interessi che il giudice deve effettuare per stabilire se una dichiarazione lesiva della personalità sia in concreto lecita, perché sorretta da un motivo giustificativo.
 
7.
 
7.1 La Corte cantonale ha rilevato che alcuni passaggi negli articoli di giornale concernenti la Fulcro SA e il commercio di armi sono imprecisi e approssimativi, ma che ciò non muta la sostanza della notizia, visto lo stretto legame fra tale ditta e la società madre Fulcro Holding il cui consiglio di amministrazione era presieduto dell'attore: le due società infatti non solo condividevano il recapito, ma pure alcuni membri del consiglio di amministrazione. Inoltre, secondo i Giudici cantonali, il resoconto delle attività della Fulcro SA nell'emittente privata italiana Tele Libera Campione non risulta essere lesivo della personalità del ricorrente; una simile emittente sarebbe del resto stata illegale in Svizzera.
 
7.2 Il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di aver effettuato il proprio esame a un livello troppo elevato e ritiene che scrivere di una fabbricazione di armi di una sua ditta non costituisse unicamente un'imprecisione, ma un falso. Egli sostiene poi che la creazione della Fulcro Holding e la sua presidenza sarebbero state iscritte a registro di commercio unicamente il 18 giugno 1984, che non sarebbe stato lui a mettere a capo della Fulcro SA Giovanni Casella, ma sarebbe invece stato quest'ultimo ad invitarlo a presiedere la creanda holding, e che al momento in cui le azioni della Fulcro SA erano passate alla holding, il suo mandato era già cessato. Il ricorrente ritiene che pure la caratterizzazione dell'attività di Tele Libera Campione leda la sua personalità, perché lo farebbe a torto apparire come proprietario di una stazione televisiva dubbia con attività illegali.
 
7.3 Ora, lo stesso ricorrente riconosce - a giusta ragione -, che la lettera riprodotta nell'articolo "Scharfe Waffe aus dem Tessin", in cui la Fulcro SA contattava un'industria italiana per "eventualmente stabilire un accordo di produzione" di una pistola mitragliatrice era datata 31 luglio 1984 e dunque risalente al periodo in cui era membro del consiglio di amministrazione della predetta holding. Seppure imprecisa ed approssimativa, l'indicazione "Masoni's Firma Fulcro" non appare - visto lo stretto legame fra la holding e la società operativa descritto nella sentenza impugnata - falsa ai sensi della giurisprudenza. Del resto, l'affermazione ricorsuale secondo cui la holding sarebbe unicamente entrata in possesso delle azioni della società operativa quando il ricorrente non era più nel consiglio di amministrazione non risulta dalla sentenza impugnata e si rivela quindi inammissibile, perché nuova. Con riferimento all'emittente televisiva, il ricorrente non contesta che essa sarebbe stata illegale in Svizzera, né che egli abbia addirittura riconosciuto in sede cantonale che essa profittava di un vuoto giuridico in Italia. In queste circostanze neppure la dichiarazione secondo cui per "Berna" l'emittente sarebbe illegale risulta falsa.
 
8.
 
8.1 La Corte cantonale ha poi indicato che gli articoli incriminati non attribuivano direttamente all'attore opinioni politiche estreme, pur riportando che egli aveva trovato i suoi amici in ambienti economici e politici all'estrema destra e che aveva trasformato "Gazzetta Ticinese" in un giornale di lotta delle cerchie reazionarie. Atteso che l'attore non era stato accusato di estremismo o collocato in uno schieramento politico completamente estraneo al suo credo, i Giudici cantonali hanno ritenuto che il giornalista si era ancora espresso nei limiti della - dura e partigiana - critica politica.
 
8.2 Il ricorrente afferma che la Corte cantonale non ha considerato l'effetto lesivo della personalità delle contestate affermazioni e ritiene di venir falsamente tacciato di essere il trascinatore dei reazionari dell'estrema destra, in particolare con riferimento alla mancata rielezione di Fulvio Caccia nel governo ticinese. Sostiene altresì che gli viene rimproverato di non stare nel Partito Liberale Radicale (PLR) a destra, ma con gli amici dell'estrema destra e di aver fatto di "Gazzetta Ticinese" non il foglio di battaglia dell'ala destra del PLR, ma il foglio di battaglia dei circoli reazionari.
 
8.3 Nella fattispecie il ricorrente pare dimenticare che dagli articoli in discussione risulta chiaramente la sua appartenenza al PLR, motivo per cui la qualificazione di estrema destra rispettivamente di arciconservatore è da collocare all'interno dell'area politica occupata da tale partito e non può essere intesa come riferita all'intero spettro politico. Del resto, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, l'espressione "FDP-Rechtsaussen", utilizzata nell'articolo "Scharfe Waffen aus dem Tessin", si limita a indicare qualcuno che è all'estrema destra del PLR, ma non designa un'appartenenza esterna a tale partito. La collocazione nell'ala destra o sinistra di un partito costituisce poi un giudizio di valore ed è chiaramente riconoscibile come tale. Ciò risulta peraltro pure dalle numerose deposizioni riportate nella sentenza impugnata nelle quali gli apprezzamenti dei testi sulla collocazione politica del ricorrente variavano da "aderente dell'area moderata", a "anticonformista di destra", per giungere a appartenente "alla destra più spinta".
 
9.
 
9.1 Sempre con riferimento a "Gazzetta Ticinese", la Corte cantonale ha rilevato che il resoconto sulla diatriba fra il ricorrente e l'allora Procuratore pubblico Paolo Bernasconi non conteneva fatti falsi e non sottaceva fatti essenziali. I Giudici cantonali hanno indicato che dagli atti risulta che il predetto Procuratore pubblico era oggetto di una campagna stampa, con articoli pure firmati dall'attore, che aveva effettivamente contrastato una nuova candidatura del magistrato.
 
9.2 Il ricorrente afferma che, contrariamente a quanto scritto dal settimanale, egli non ha mai nutrito odio nei confronti del summenzionato magistrato e che sarebbe falso e lesivo della sua personalità attribuirgli articoli contro il predetto Procuratore pubblico a favore dei suoi clienti.
 
9.3 Ora, come rilevato dalla sentenza impugnata e confermato dalle allegazioni ricorsuali, la querelle era intricata e lo stesso ricorrente riconosce di aver scritto nella "Gazzetta Ticinese", da lui presieduta, articoli contro il citato Procuratore pubblico. La generica obiezione secondo cui fra questi non ve ne sarebbero stati a favore di suoi clienti può tutt'al più essere considerata come diretta contro un'imprecisione giornalistica. In definitiva la Corte cantonale non ha oltrepassato il suo margine di apprezzamento nel non ritenere illecita la notizia.
 
10.
 
10.1 I Giudici cantonali non hanno ritenuto fallace la notizia secondo cui la dissertazione dell'attore era stata respinta, perché pur su consiglio di terzi, l'attore aveva trasmesso al prof. Jörg Paul Müller il contributo scritto in onore del prof. Peter Liver per sapere se potesse divenire una tesi. Essa non risultava nemmeno lesiva della personalità se veniva collegata all'altra affermazione secondo cui non sarebbe stato possibile trovare un editore disposto a stampare una miscellanea per i 60 anni dell'attore, atteso che la reputazione dell'interessato non veniva sminuita in modo sensibile.
 
10.2 Il ricorrente pretende che le predette notizie non sono vere e che se prese insieme erano intese a svilire la sua attività culturale e il valore delle sue opere. Afferma segnatamente che il suddetto contributo dottrinale era stato trasmesso al prof. Jörg P. Müller dal prof. Gygi.
 
10.3 Occorre innanzi tutto rilevare che la critica dell'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente medesimo aveva inviato al prof. Müller la sua dissertazione, viene già smentita dalla lettera del 28.9.72 pure menzionata nel ricorso. In tale missiva il ricorrente aveva infatti testualmente scritto al predetto docente universitario di aver fatto in modo che il suo ufficio di Lugano gli facesse pervenire, senza uno scritto accompagnatorio, il suo studio sulla tutela dell'ordinamento costituzionale ("Sehr geehrter Professor Müller, im Einverständnis mit Prof. Gygi habe ich mein Büro in Lugano veranlasst, Ihnen ohne Begleitschreiben meine Studie über Verfassungsschutz zukommen zu lassen"). La notizia non risulta pertanto fallace e appare del tutto inidonea a sminuire la considerazione professionale o sociale di un affermato avvocato e uomo politico. Non si vede poi nemmeno in che modo l'altra notizia, secondo cui diversi editori avrebbero discretamente rinunciato a stampare una miscellanea di scritti raccolti dalla moglie del ricorrente per il suo sessantesimo compleanno riesca a lederne la personalità, in particolare se si considera che per essere giuridicamente rilevante, il pregiudizio deve raggiungere una certa intensità (supra, consid. 4.1).
 
11.
 
11.1 La Corte cantonale ha altresì constatato che le campagne stampa e i confronti all'interno del PLR erano duri e le battaglie di "Gazzetta Ticinese" aspre. Inoltre, i giudizi sull'azione politica divergevano a seconda dei testimoni interpellati, ma che comunque secondo il teste Sergio Salvioni - citato quale fonte nell'articolo - l'interessato era effettivamente "un burattinaio che faceva ballare a piacimento i suoi attori sulla scena politica ed economica senza apparire di persona" e che Werther Futterlieb aveva effettivamente attribuito all'attore il termine di "boa constrictor", seppure in tono scherzoso.
 
11.2 Il ricorrente contesta di aver inoltrato libelli al proprio partito e ritiene calunniose le asserzioni degli articoli incriminati secondo cui egli sarebbe stato in rottura con quasi tutti coloro che avevano opinioni diverse dalla sua. Sostiene inoltre che l'accusa di essere un burattinaio viene pure messa in relazione con un traffico d'armi della Fulcro, provocando un'ulteriore grave lesione della sua personalità.
 
11.3 Ancora una volta, visti segnatamente gli incontestati accertamenti di fatto della sentenza impugnata, da cui risultano duri scontri fra le ali del PLR e battaglie di "Gazzetta Ticinese", gli articoli incriminati non potevano essere considerati falsi. Certo, essi contengono delle esagerazioni giornalistiche che non possono essere prese alla lettera, ma queste sono facilmente riconoscibili come tali da un lettore medio. Ne segue - pure considerato il riserbo che il Tribunale federale si impone - che la Corte cantonale non ha violato il diritto su questo punto.
 
12.
 
Con riferimento alla vicenda della multa inflittagli a causa di dissodamento abusivo, il ricorrente contesta l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui non risulta che un giudice abbia riconosciuto la sua buona fede. Sennonché il ricorrente basa la sua censura sulla lettera inviata al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino in cui ha dichiarato di ritirare il rimedio presentato contro la multa. Tale documento, allestito dal ricorrente medesimo, è del tutto inidoneo a far apparire manifestamente inesatto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF il criticato accertamento di fatto della Corte cantonale. Come già indicato nella sentenza impugnata, la notizia non era falsa nella sua sostanza e il ricorrente, allora uomo politico attivo che si ripresentava alle elezioni federali del 1987, non spiega, né è ravvisabile, perché avrebbe avuto diritto all'oblio (supra, consid. 4.2.3).
 
13.
 
Il ricorrente sostiene pure che la Corte cantonale non ha considerato l'effetto lesivo di testi, forme e metodi d'insieme.
 
13.1 Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di indicare nell'ambito di un'altra causa che difficilmente fattori di giudizio di per sé non illeciti lo diventino per il solo fatto di venire considerati insieme; normalmente avviene piuttosto che una componente sia illecita e contamini pure le altre. Anche nella fattispecie non si vede come una serie di affermazioni non lesive della personalità o non illecite possa divenire un'illecita lesione della personalità se considerata nel suo insieme. Giova poi osservare che, come risulta dalle numerose censure sollevate e trattate nei precedenti considerandi, anche la critica ricorsuale parte in realtà dal presupposto che singole dichiarazioni apparse nei contestati articoli siano illecite. Non si può nemmeno intravedere una campagna stampa contro il ricorrente, atteso che gli sono unicamente stati dedicati pezzi in tre numeri della rivista e tutti apparsi quando egli era ancora vicepresidente del Consiglio degli Stati ed era quindi, quale noto parlamentare federale, un personaggio della storia contemporanea, che doveva tollerare un'ingerenza dei mass media maggiore rispetto ad un comune cittadino, e sulla cui situazione personale nel senso definito al consid. 4.2.3 sussisteva un legittimo interesse del pubblico.
 
13.2 In definitiva la Corte cantonale non ha ecceduto nel suo margine di apprezzamento negando l'esistenza di illecite lesioni della personalità, tenendo segnatamente conto dell'ingerenza che un membro dell'Assemblea federale deve sopportare al fine di permettere un controllo popolare e dell'interesse del pubblico ad essere informato anche da mass media diffusi prevalentemente in regioni linguistiche diverse da quella in cui abita il deputato.
 
14.
 
Così stando le cose, vengono a cadere anche tutte le argomentazioni concernenti il danno e il torto morale nonché la restituzione dell'utile conseguito con le pubblicazioni, né può essere dato seguito alla richiesta di condannare i convenuti alla pubblicazione della traduzione dei dispositivi della presente sentenza. Tali temi presuppongono infatti una lesione della personalità illecita (art. 28a cpv. 2 CC; art. 41 CO; DTF 133 III 153 consid. 3.3).
 
15.
 
Da quanto precede discende che il ricorso in materia costituzionale si appalesa inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5), mentre quello in materia civile si rivela, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti, che non essendo stati invitati a presentare una risposta, non sono incorsi in spese per la sede federale.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.
 
2.
 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 maggio 2008
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
i. s. Jacquemoud-Rossari Piatti
 
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