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Informationen zum Dokument  BGer 6B_315/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_315/2008 vom 30.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_315/2008 /biz
 
Sentenza del 30 maggio 2008
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Ferrari, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
 
contro
 
B.________,
 
opponente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Oggetto
 
promozione dell'accusa privata,
 
ricorso contro la sentenza emessa il 10 marzo 2008
 
dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 15 gennaio 2005 B.________, accertata nell'ambito della rescissione di un contratto di compra-vendita di un esercizio pubblico la sottrazione di gran parte dell'inventario, ha sporto denuncia penale contro ignoti. Il Procuratore pubblico (PP) con decreto di accusa del 24 settembre 2007 ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale C.________ per appropriazione indebita, poiché aveva venduto parte del mobilio del locale pubblico in questione, ancora di proprietà del denunciante, a A.________. In stessa data il PP, per insufficienza di prove, ha decretato nei confronti di quest'ultimo un decreto di non luogo a procedere per il reato di ricettazione.
 
B.
 
Avverso questa decisione il 5 agosto 2008 B.________ ha presentato un'istanza di promozione dell'accusa. Con giudizio del 10 marzo 2008 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha accolto l'istanza e promosso l'accusa per titolo di ricettazione nei confronti di A.________, affidando l'istruzione del processo a un altro PP.
 
C.
 
Contro questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame, di annullare l'impugnata sentenza e di respingere l'istanza di promozione dell'accusa nei suoi confronti.
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (art. 29 cpv. 1 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1).
 
1.2 La decisione impugnata non pone chiaramente fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale, come peraltro indicato, con richiamo degli art. 90 a 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), nei rimedi di diritto contenuti nella decisione impugnata. I ricorsi in materia penale (al riguardo vedi DTF 133 IV 335 consid. 2) contro decisioni incidentali sono ammissibili soltanto a determinate condizioni (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 93 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e il ricorso tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
 
1.3 Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente, che non rientrano nella fattispecie dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile soltanto se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b): quest'ultima condizione non è adempiuta in concreto, né il ricorrente lo sostiene.
 
1.3.1 Il ricorrente non si esprime del tutto sull'adempimento di queste condizioni, limitandosi a contestare, peraltro in maniera generica, l'apprezzamento degli indizi compiuto dalla CRP circa l'ipotesi di dolo eventuale in relazione alla conoscenza della provenienza delittuosa della merce da lui acquisita, potendogli essere semmai rimproverate soltanto leggerezza o disattenzione nel suo agire. Accenna inoltre a carenze formali e sostanziali dell'istanza di promozione dell'accusa del denunciante. Soltanto riguardo alla postulata concessione dell'effetto sospensivo al gravame egli accenna alle "noie" e ai costi procedurali inerenti alla promozione dell'accusa.
 
1.3.2 L'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, da interpretare restrittivamente in materia penale, riprende in questo campo la regola dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV 288 consid. 3.1-3.3) - prassi sulla quale il ricorrente non si pronuncia del tutto - fondata su motivi di economia processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4; 128 I 177 consid. 1.1). Secondo la citata giurisprudenza un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1 pag. 59; 118 II 369 consid. 1 pag. 371). D'altra parte il fatto di dover subire un procedimento penale e gli inconvenienti che ne derivano, non costituisce un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.1).
 
1.3.3 Infine, nemmeno la promozione dell'accusa e un'eventuale decisione di rinvio a giudizio possono essere impugnate immediatamente (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 e rinvii; sentenza 6B_23/2007 del 2 aprile 2007). Neppure eventuali pregiudizi derivanti da un atto di accusa asseritamente lacunoso, come sostenuto dal ricorrente, rappresentano di massima un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (sentenza 1P.235/2004 del 17 maggio 2004 consid. 1.3.2 apparsa in RtiD II-2004 n. 9 pag. 25).
 
2.
 
2.1 Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
2.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, la quale avrebbe comunque dovuto essere respinta vista la manifesta inammissibilità del ricorso.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 maggio 2008
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
Schneider Crameri
 
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