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Informationen zum Dokument  BGer 9C_400/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_400/2008 vom 30.06.2008
 
Tribunale federale
 
9C_400/2008 {T 0/2}
 
Sentenza del 30 giugno 2008
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
D.________, Italia,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Aldo Licci, Via P. Micheli nr. 36, 73100 Lecce, Italia,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 7 aprile 2008.
 
Visto:
 
il ricorso 2 maggio 2008 (timbro postale) contro la decisione incidentale 7 aprile 2008 con la quale il Tribunale amministrativo federale ha invitato D.________ a versare un importo di fr. 300.- a titolo di anticipo per le presunte spese processuali,
 
considerando:
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
 
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
 
che la ricorrente, patrocinata dall'avv. Aldo Licci, solleva censure concernenti il merito della vertenza, quando invece la decisione incidentale riguarda unicamente e semplicemente una domanda di anticipo delle spese processuali, alla quale l'interessata ha peraltro dato seguito con il versamento del 19 aprile 2008,
 
che già solo per la mancanza di una argomentazione topica, il ricorso di D.________ è manifestamente irricevibile,
 
che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
 
che viste le circostanze, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 30 giugno 2008
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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