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Informationen zum Dokument  BGer 6B_452/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_452/2008 vom 07.07.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_452/2008 /biz
 
Sentenza del 7 luglio 2008
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Schneider, presidente,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
A.________, e per esso decesso
 
B.________,
 
C.________,
 
ricorrenti,
 
entrambi patrocinati dagli avvocati Xenia Peran e Prof. Fabio Franchini,
 
contro
 
D.________SA,
 
G.________SA.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (truffa, falsa testimonianza, ecc.),
 
ricorso contro la decisione emanata il 2 maggio 2008
 
dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
1.1 Il 16 aprile 2008, A.________, e per esso decesso B.________, e C.________ inoltravano una denuncia penale nei confronti di F.________, D.________SA, G.________SA e ignoti segnatamente per titolo di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti, infrazione alla LIFD, alla LIP, alla legge tributaria del Cantone Ticino e per violazione del segreto bancario.
 
1.2 Ritenendo che la denuncia riguardasse i medesimi fatti già esaminati ed evasi con decisione di non luogo a procedere del 25 marzo 2008 - oggetto di istanza di promozione dell'accusa ancora pendente presso la Camera dei ricorsi penali - il 2 maggio 2008 il Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia del 16 aprile 2008.
 
1.3 A.________, e per esso decesso B.________, e C.________ insorgono al Tribunale federale con ricorso in materia penale. Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
2.
 
Giusta l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso in materia penale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. L'art. 80 cpv. 1 LTF enuncia l'esigenza, già nota sotto l'imperio degli art. 86 OG e 268 n. 1 vPP, dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali. Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è quindi ammissibile soltanto ove il ricorrente abbia esaurito tutti i rimedi di diritto cantonali che gli permettano di far riesaminare liberamente l'applicazione del diritto federale. Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno impugnato il decreto di non luogo a procedere del 2 maggio 2008 dinanzi alle competenti autorità cantonali. Essi affermano di non aver adito la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'Appello del Cantone Ticino in ragione della prevedibilità dell'esito negativo che avrebbe riserbato alle loro doglianze. Orbene, ciò non li esime dall'esaurire le vie cantonali di ricorso che avevano a disposizione per ricorrere direttamente al Tribunale federale.
 
3.
 
Visto il mancato esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali, il rimedio giuridico proposto da A.________, e per esso decesso B.________, e C.________ dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).
 
Per questi motivi, il presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e al Procuratore pubblico del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 luglio 2008
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
Schneider Ortolano
 
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