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Informationen zum Dokument  BGer 9C_278/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_278/2008 vom 05.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_278/2008
 
Sentenza del 5 settembre 2008
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
C.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, via della Repubblica 23, 73054 Presicce, Italia,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invaliditŕ,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 14 febbraio 2008.
 
Visto:
 
il ricorso del 27 marzo 2008 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 14 febbraio 2008,
 
il decreto del 7 maggio 2008, con il quale il Tribunale federale ha assegnato a C.________, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, un termine suppletorio, scadente il 26 maggio 2008, per versare un anticipo spese di fr. 500.- avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
 
l'atto del 26 giugno 2008, con il quale questa Corte ha respinto, in assenza di un motivo particolare ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LTF, la domanda dell'interessato di essere esonerato (quantomeno parzialmente) dal pagamento dell'anticipo richiesto e gli ha assegnato un nuovo termine, non prorogabile, di 10 giorni per provvedere al pagamento di detto importo,
 
considerando:
 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
 
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso č inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 5 settembre 2008
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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