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Informationen zum Dokument  BGer 9C_576/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_576/2007 vom 08.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_576/2007 {T 0/2}
 
Sentenza dell'8 settembre 2008
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Kernen,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
T.________, Italia,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Giacomo Lisi, Via Stampacchia 21, 73100 Lecce, Italia,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 29 agosto 2007.
 
Considerando:
 
che non avendo l'interessata, entro il termine impartito, versato l'anticipo delle spese processuali richiesto, per pronuncia del 29 agosto 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da T.________, cittadina italiana residente in Italia, contro la decisione 25 ottobre 2006 con la quale l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero le aveva denegato il diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
 
che l'interessata ha pagato l'anticipo spese successivamente alla resa del giudizio del TAF,
 
che essa ha quindi interposto ricorso al Tribunale federale contro la pronuncia del 29 agosto 2007, facendo valere di avere mal interpretato il senso della richiesta di anticipo spese formulata dal TAF e di averla intesa nel senso che l'importo andava pagato solo "dopo la decisione della causa qualora l'esito si fosse per lei rivelato negativo",
 
che in tali condizioni chiede di considerare scusabile l'errore in cui è incorsa e di revocare la decisione di inammissibilità del TAF,
 
che anche potendo ammettere la competenza di questa Corte a statuire in concreto sulla domanda di restituzione del termine omesso (cfr. per analogia le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 477/00 del 4 febbraio 2002 e C 366/00 del 28 agosto 2001), la richiesta si rivela comunque manifestamente infondata,
 
che infatti per l'art. 24 PA (applicabile in concreto in virtù del rinvio disposto dall'art. 37 LTAF), come peraltro pure per l'art. 50 LTF, di analogo tenore, un termine è restituito unicamente se il richiedente o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito,
 
che per giurisprudenza la mancata conoscenza (di una parte o del suo patrocinatore) delle regole procedurali non può in alcun modo valere quale impedimento non colposo (v. ad esempio la sentenza 2C_429/2007 del 4 ottobre 2007, consid. 2.2.2),
 
che oltretutto spettava al patrocinatore della ricorrente, cui era stato notificato il decreto per il pagamento dell'anticipo, istruire correttamente la propria cliente,
 
che in tali condizioni il ricorso, al limite della temerarietà, si avvera manifestamente infondato e dev'essere respinto (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF),
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 8 settembre 2008
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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