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Informationen zum Dokument  BGer 6B_719/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_719/2008 vom 23.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_719/2008 /hum
 
Sentenza del 23 settembre 2008
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Schneider, Presidente,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
X.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 30 giugno 2008 e in successive date X.________ denunciava Z.________;
 
che, non emergendo elementi di rilevanza penale, il 28 luglio 2008 il Sostituto Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere;
 
che, con sentenza del 1° settembre 2008, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata il 5 agosto 2008 da X.________;
 
che contro questa decisione X.________ inoltra al Tribunale federale un' "opposizione/contestazione";
 
che non sono state chieste osservazioni;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
 
che, tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate e debitamente motivate non essendo tenuto a vagliare tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale;
 
che nello specifico, oltre a enumerare - senza la benché minima motivazione - una serie di norme di una non meglio definita "Convenzione su questione di fatto" a suo avviso disattese, il ricorrente lamenta la violazione del principio della celerità con riferimento a una non meglio precisata procedura amministrativa, procedura distinta dal procedimento penale avviato con la sua denuncia;
 
che, per di più, l'insorgente omette di formulare le sue conclusioni;
 
che l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in rassegna disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla legge;
 
che, trattandosi di un ricorso chiaramente inammissibile e manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 settembre 2008
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: la cancelliera:
 
Schneider Ortolano
 
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