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Informationen zum Dokument  BGer 6B_784/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_784/2008 vom 27.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_784/2008 /biz
 
Sentenza del 27 settembre 2008
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Schneider, presidente,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (vie di fatto, esposizione a pericolo della vita altrui, ecc.),
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 agosto 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
1.1 Il 24 ottobre 2007 A.________ presentava una denuncia/querela penale contro ignoto - poi identificato in B.________ - per titolo di vie di fatto, esposizione a pericolo della vita altrui, minaccia e coazione. Egli sosteneva che, in data 21 ottobre 2007 mentre faceva jogging, sarebbe stato morso al polpaccio da un cane di proprietà di B.________.
 
1.2 Esperite le informazioni preliminari, con decisione del 7 aprile 2008, in applicazione degli art. 52 e 53 CP, il Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela del 24 ottobre 2007.
 
1.3 Adita da A.________ con un'istanza di promozione dell'accusa, la Corte dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la dichiarava irricevibile con sentenza dell'11 agosto 2008.
 
1.4 Avverso questa decisione, A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale, inoltrando un'unica impugnativa. Lamenta la violazione degli art. 5 e 9 Cost. Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
2.
 
2.1 Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (DTF 133 IV 228). Il danneggiato, così come il denunciante, la parte lesa o la parte civile, non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, esse possono presentare ricorso per diniego di giustizia formale, ossia per violazione di norme di procedura che accordano loro determinati diritti di parte (v. DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di essere parte nella procedura conformemente alle norme processuali cantonali o a quelle sgorganti dalla Costituzione federale. Il denunciante, la parte lesa o la parte civile possono allora insorgere contro la violazione di tali diritti di parte (v. DTF 131 I 455 consid. 1.2.1; 128 I 218 consid. 1.1; 127 II 161 consid. 3b).
 
2.2 Il ricorrente fonda la sua legittimazione ricorsuale sull'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4 LTF. A torto. Infatti, già sotto l'egida dell'art. 270 vPP, questo Tribunale ha avuto l'occasione di precisare che la qualità di accusatore privato è riservata alla parte che, conformemente alle prescrizioni del diritto cantonale, ha sostenuto l'accusa da sola e senza l'intervento dell'accusatore pubblico, e ha parimenti rilevato come il Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 non preveda questa istituzione (sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005 consid. 2.2, pubblicata in RtiD II-2005 n. 35 pag. 181 segg.).
 
2.3 L'insorgente non ha qualità di vittima LAV, né d'altronde pretende il contrario. Nella sua veste di querelante, egli non lamenta la violazione del suo diritto di querela (v. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6). Il ricorrente deve quindi essere considerato un semplice danneggiato, e in quanto tale non è legittimato a impugnare nel merito la decisione con cui è stata respinta la sua istanza di promozione dell'accusa. Non si duole di alcuna violazione dei suoi diritti di parte, sicché egli è sprovvisto di quell'interesse giuridicamente protetto esatto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF per presentare ricorso in materia penale. Il rimedio giuridico proposto deve quindi essere dichiarato inammissibile.
 
3.
 
Vista l'inammissibilità del gravame in esame quale ricorso in materia penale, resta da vagliare se possa essere esaminato come ricorso sussidiario in materia costituzionale.
 
3.1 Secondo l'art. 115 LTF, è legittimato al ricorso in materia costituzionale chiunque ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore o non gliene è stata data la possibilità (lett. a) e ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Per interesse legittimo ai sensi di questa disposizione si deve intendere un interesse giuridicamente protetto, conformemente alle altre versioni linguistiche ("rechtlich geschütztes Interesse" in tedesco e "intérêt juridique" in francese; DTF 133 I 185 consid. 3).
 
3.2 La legittimazione a interporre ricorso in materia costituzionale corrisponde a quella regolata all'art. 81 cpv. 1 LTF per il ricorso in materia penale. Ne consegue che il ricorrente sprovvisto del diritto di impugnare una decisione resa in materia penale giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF non è legittimato neppure a interporre il ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la medesima decisione.
 
3.3 L'impugnativa in esame si rivela pertanto inammissibile anche considerandola come ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli art. 113 e segg. LTF.
 
4.
 
Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, il gravame dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
 
Il ricorrente, che non formula domanda di assistenza giudiziaria, chiede di essere esentato dal pagamento delle spese di giustizia, vista la semplicità della fattispecie e l'interesse pubblico volto al chiarimento del quesito relativo al principio della legalità. Sennonché, in quanto avvocato, non poteva non prevedere questo esito processuale, in particolare non poteva ignorare di essere privo della legittimazione ricorsuale. In simili circostanze non vi sono ragioni per rinunciare a porre a carico dell'insorgente, soccombente, le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF).
 
Per questi motivi, il presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 27 settembre 2008
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
Schneider Ortolano
 
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