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Informationen zum Dokument  BGer 1B_288/2007  Materielle Begründung
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BGer 1B_288/2007 vom 30.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_288/2007 /biz
 
Sentenza del 30 settembre 2008
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Reeb, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
Amministrazione federale delle contribuzioni,
 
3003 Berna,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.A.________,
 
B.A.________,
 
opponenti,
 
patrocinati dagli avv.ti Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli.
 
Oggetto
 
richiesta di levata dei sigilli,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2007 dalla I Corte dei reclami penali dal Tribunale penale federale.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 24 dicembre 2004 il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ad aprire un'inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A.A.________ e B.A.________, quest'ultima titolare di uno studio legale e notarile a Lugano. Il legale è sospettato d'aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell'art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), per aver sottaciuto al fisco federale una parte importante della sua sostanza e dei suoi redditi imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo "off-shore". Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C.________, mentre B.A.________ avrebbe partecipato a quelli commessi dal marito.
 
B.
 
Il 2/3 febbraio 2005 la Divisione delle inchieste speciali dell'AFC ha perquisito lo studio legale e sequestrato numerosi documenti cartacei e informatici, posti sotto suggello. Con sentenza dell'8 agosto 2005 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata dall'AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in tre fasi, confermata il 6 febbraio 2006 dal Tribunale federale (DTF 132 IV 63). Questa procedura prevede dapprima la separazione dei documenti utili all'inchiesta da quelli che non lo sono, la distinzione in seguito di quelli coperti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli che non lo sono e, infine, per i documenti restanti e utili all'inchiesta, a protezione dei clienti, la depennazione o la codificazione, se del caso, dei loro nomi, facendo capo, se necessario, alla collaborazione di un esperto.
 
C.
 
Durante la riunione dell'8 giugno 2006, considerata la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni) e le insormontabili divergenze sull'utilità o no della documentazione, il giudice delegato ha comunicato alle parti che la Corte avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti hanno dichiarato il loro accordo al proposito, rinunciando alla procedura in contraddittorio. Con decisioni del 14, 28 settembre e 31 ottobre 2006 la Corte ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti erano necessari ai fini dell'inchiesta e quali dovevano essere restituiti, poiché inutili, ai proprietari.
 
D.
 
Con giudizio del 20 febbraio 2007, la I Corte dei reclami penali (I CRP), ritenendo impossibile distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti, ha accolto la richiesta di versare agli atti tutti i documenti ancora in sospeso concernenti la contabilità dello studio legale. Mediante sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso dei coniugi A.________ e ha annullato questa decisione, rilevando che l'istanza inferiore doveva procedere, in applicazione della procedura in tre fasi da essa proposta, alla necessaria cernita. In seguito la Corte ha invitato l'AFC a esprimersi sui documenti ancora in sospeso: i legali hanno prodotto listati contenenti i nomi dei clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale.
 
E.
 
Il 12 novembre 2007 la I CRP ha statuito su tutti gli incarti bancari restanti. Essa, ritenuti poco precisi i listati prodotti dai legali, ha sostenuto che l'individuazione di relazioni attinenti all'attività tipica dell'avvocato e l'anonimizzazione dei relativi documenti implicherebbe un considerevole investimento di tempo, che non potrebbe esserle imposto, mentre il ricorso a un esperto esterno, trattandosi peraltro di una questione di diritto, comporterebbe onorari sproporzionati. Rilevato che l'anonimizzazione non poteva quindi essere pretesa, essa ha suddiviso gli incarti in due categorie: quelli inerenti ai conti propri degli indagati (conti privati o dello studio legale) sono stati versati agli atti, ma limitatamente agli estratti bancari trimestrali o semestrali, e anonimizzati sulla base dei citati listati, senza la verifica effettiva dell'esistenza di un segreto da proteggere; gli altri atti e quelli antecedenti al 1993 sono stati restituiti agli inquisiti. Gli incarti concernenti i conti clienti sono stati versati agli atti in forma non anonimizzata, poiché il contrario avrebbe costituito una misura troppo dispendiosa e sproporzionata: è stato nondimeno vietato all'AFC di utilizzarli o di trasmetterli a terzi per altre procedure senza il consenso della Corte. L'incarto S344, concernente operazioni immobiliari, è stato versato agli atti. Il dispositivo del giudizio impugnato ha il seguente tenore:
 
"1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi, agli indagati: S337, S352, S329, S396 (parziale), S317 (parziale), S319, S384, S368, S373 (parziale), S406, S407, S327, S28 (parziale), S21 (parziale), S308, S312 (parziale), S19 (parziale), S417 (parziale).
 
2. I seguenti incarti unitamente agli estratti bancari riassuntivi relativi agli incarti di cui al punto 1 del dispositivo, devono essere versati agli atti, ai sensi dei considerandi: S336, S19 (parziale), S14, S331, S330, S335, S396 (parziale), S400, S388, S373 (parziale), S404, S362, S354 S355, S323, S326, S324, S389, S28 (parziale), S26, S415 S416, S314, S313, S312 (parziale), S363, S344.
 
3. L'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al punto 2 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali.
 
4. (spese)".
 
F.
 
Avverso questo giudizio l'AFC presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, in via cautelare, di concedere l'effetto sospensivo al gravame e di congiungere i susseguenti ricorsi che saranno inoltrati; in via principale, di annullare la decisione impugnata e, in sostanza, di versare agli atti del procedimento penale in forma integrale e non anonimizzata tutti i documenti bancari, in particolare gli estratti e gli avvisi di accredito e di addebito dei conti di cui lo studio legale e gli imputati erano personalmente titolari, con il citato divieto di utilizzarli in altri procedimenti; in via subordinata, postula di versarli in maniera anonimizzata.
 
La I CRP chiede la reiezione, in quanto ammissibile, del ricorso. I coniugi A.________ postulano, proceduralmente, di stralciare dall'incarto gli allegati n. 2 a 6 prodotti dalla ricorrente, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo.
 
Al ricorso è stato conferito effetto sospensivo in via superprovvisionale.
 
La citata decisione è stata impugnata anche dagli avvocati A.A.________ e B.A.________ (causa 1B_286/2007 decisa in data odierna).
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).
 
1.2 La ricorrente chiede la congiunzione dei ricorsi, inoltrati in date diverse contro differenti decisioni emanate a partire dal 12 novembre 2007 dalla I CRP (cause 1B_281-285/2007, 1B_287/2007, 1B_289-293/2007 e 1B_303/2007). Non appare opportuno dare seguito all'istanza, a ragione avversata dagli opponenti, ritenuto che sebbene in parte analoghi, poiché attinenti al medesimo procedimento, i giudizi impugnati concernono in particolare nei loro dispositivi numerosi incarti trattati separatamente. Per evidenti motivi di chiarezza e di individuazione delle singole decisioni si giustifica quindi di giudicarli separatamente, conformemente al modo di procedere distinto adottato dalla I CRP e dalla ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 PC).
 
1.3 Presentato contro una decisione resa dalla I Corte dei reclami penali in materia di provvedimenti coattivi (art. 79 LTF; DTF 132 IV 65 consid. 4; 131 I 52 consid. 1.2.2; 130 II 302 consid. 3.1), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile.
 
1.4 Conformemente all'art. 42 LTF, il ricorrente deve dimostrare la sua legittimazione (DTF 134 II 45 consid. 2.2 e 2.2.3).
 
1.4.1 La ricorrente sostiene che la sua legittimazione a ricorrere sarebbe pacifica. Al riguardo essa adduce tuttavia semplicemente d'essere l'autorità incaricata dal Capo del Dipartimento federale delle finanze a condurre un'inchiesta speciale ai sensi dell'art. 190 LIFD e di essere quindi chiamata a difendere l'interesse pubblico. Accenna poi al principio istruttorio (art. 37 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo; DPA, RS 313.0).
 
1.4.2 L'AFC è autorizzata, nella sua sfera di competenze, a presentare ricorsi davanti al Tribunale federale (art. 5 in relazione con l'art. 17 dell'ordinanza 11 dicembre 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze, RS 172.215.1). L'inchiesta in esame, fondata sugli art. 190 e segg. LIFD, è retta dagli art. 19-50 DPA (cfr. anche Andreas Donatsch, in: Martin Zweifel/Peter Athanas [ed.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, [DBG], 2a ed., Basilea 2008, n. 4, 6 e 7 all'art. 190). Secondo l'art. 194 LIFD, se l'AFC dopo la chiusura dell'inchiesta conclude che è stata commessa una sottrazione d'imposta, essa chiede all'amministrazione cantonale competente per l'imposta federale diretta di avviare un procedimento per sottrazione d'imposta: se ritiene invece che è stato commesso un delitto fiscale, sporge denuncia all'autorità cantonale competente per il procedimento penale, nei due casi in applicazione dell'art. 258 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0).
 
1.4.3 L'art. 81 cpv. 1 LTF riconosce il diritto di interporre un ricorso in materia penale a chi, cumulativamente (DTF 133 IV 121 consid. 1.1, 278 consid. 1.3; FF 2001 pag. 3862 seg. 3875 all'art. 76), ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b): sono indicati, segnatamente, l'imputato, il rappresentante legale dell'accusato, il pubblico ministero e, a determinate condizioni, l'accusatore privato, la vittima, il querelante (n. 1-6) e il Ministero pubblico della Confederazione (cpv. 2). Alla Cancelleria federale e ai dipartimenti federali o ai servizi loro subordinati, in quanto lo preveda il diritto federale, spetta il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'art. 78 cpv. 2 lett. b LTF, ossia contro quelle inerenti all'esecuzione delle pene e delle misure, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti (cpv. 3). Per queste due ultime autorità la facoltà di ricorrente è quindi ammessa in maniera più restrittiva che nel ricorso in materia di diritto pubblico, dove possono ricorrere se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF; vedi p. es., riguardo alla legittimazione della Direzione generale delle dogane, sentenza 2C_355/2007 del 19 novembre 2007 consid. 1.4).
 
1.4.4 Nella fattispecie, alla ricorrente, parte al processo, è stata rettamente notificata l'impugnata decisione: essa ha poi partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, promuovendolo e formulando conclusioni. D'altra parte, essa ha manifestamente anche un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, ritenuto che l'auspicato accesso agli atti litigiosi è strettamente connesso con il perseguimento delle sospettate infrazioni e quindi con la pretesa punitiva dello Stato ch'essa persegue: da questa facoltà deriva il diritto di ricorrere del Ministero pubblico (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.3; 133 IV 228 consid. 2.3 pag. 231; sulla legittimazione a ricorrere di quest'ultimo in materia di provvedimenti coattivi ai sensi dell'art. 79 LTF vedi DTF 130 IV 154 consid. 1.2; 130 I 234 consid. 3.1; 130 IV 156 consid. 1.1 per quella dell'autorità incaricata del perseguimento penale nella procedura penale amministrativa). Analogamente, la legittimazione dev'essere riconosciuta quindi all'AFC nell'ambito di ricorsi concernenti siffatte misure, prese nel quadro di procedimenti penali in materia fiscale (Heinz Aemisegger/Marc Forster, in: Basler Kommentar BGG, n. 10 all'art. 79 con relativa nota a piè di pagina n. 42).
 
1.4.5 Questa conclusione si giustifica a maggior ragione rilevato che la prevista legge federale del 20 marzo 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, riguardo al diritto di interporre ricorso in materia penale, prevede di inserire un nuovo n. 7 all'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF del seguente tenore: "nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della confederazione e l'amministrazione interessata" (RU n. 29 del 22 luglio 2008 pag. 3441 e 3452). Nel relativo messaggio del 22 agosto 2007, il Consiglio federale, precisato che durante le consultazioni relative alla LTF ci si era dimenticati di riesaminare l'art. 83 cpv. 1 DPA, precisa che nessuno contesta che l'amministrazione debba continuare ad avere qualità per ricorrere, per cui è opportuno sancire la rispettiva norma nella LTF (FF 2007 5575).
 
1.4.6 Sussiste inoltre una differenza tra la legittimazione nell'ambito di provvedimenti coattivi ai sensi dell'art. 79 LTF e quella ai sensi dell'art. 81 LTF, riferibile in primo luogo ai ricorsi contro decisioni di merito pronunciate in materia penale (art. 78 LTF). Del resto, difficilmente si comprenderebbe perché nella fattispecie l'AFC potrebbe impugnare la decisione finale di merito, ma non quella relativa alle misure coercitive (cfr. Felix Bänziger, Der Beschwerdegang in Strafsachen, in: B. Ehrenzeller/R. J. Schweizer [ed.], Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, San Gallo 2006, pag. 91 e Marc Thommen, in: Basler Kommentar BGG, n. 10 all'art. 78).
 
2.
 
2.1 Riguardo ai conti propri degli indagati, la ricorrente rileva ch'essi, appunto essendo privati, non figurano nella contabilità dello studio legale e mal si comprende perché siffatte relazioni siano state messe a disposizione dei patrocinati, quando esistono a tale scopo i cosiddetti "conti clienti" utilizzati nell'ambito dell'esecuzione di attività tipiche dell'avvocato, ad esempio per versamenti di anticipi richiesti dai tribunali o del notaio nel quadro di compravendite di immobili (cfr. DTF 130 II 162 consid. 1.3 pag. 165) . La ricorrente rileva poi che anche l'incasso di fondi, pagati da clienti dello studio legale su conti privati non dichiarati degli inquisiti, appare sospetto e dovrebbe essere considerato quale fattore di reddito non registrato nella contabilità dello studio legale; ciò a maggior ragione visto che l'istanza precedente non si è espressa al riguardo. Essa sospetta infatti che i legali avrebbero messo a disposizione il loro studio a terzi, segnatamente a C.________, per commettere altre gravi infrazioni fiscali.
 
2.1.1 La ricorrente rileva pure che l'indagato A.________ avrebbe messo a disposizione di alcuni suoi clienti privati conti bancari non dichiarati, già acquisiti agli atti, per effettuare, tra l'altro, operazioni di gestione patrimoniale, per le quali prelevava una commissione non dichiarata fiscalmente: queste attività possono essere individuate e ricostruite soltanto avendo accesso alla documentazione bancaria dettagliata, in particolare agli avvisi di addebito e di accredito, ove sono indicate le causali dei flussi di denaro. Il legale avrebbe altresì messo a disposizione di suoi clienti conti bancari privati per scontare effetti cambiari, prelevando interessi: l'accesso agli atti litigiosi sarebbe indispensabile anche per chiarire simili operazioni atipiche. La perquisizione dei documenti sequestrati, aggiunge la ricorrente, ha dimostrato che gli indagati avrebbero beneficiato di "donazioni", costituenti verosimilmente compensi professionali dissimulati e non dichiarati effettuati da clienti. Inoltre, nella fattispecie, il cliente pagava le fatture a suo carico, o a carico di entità a lui riconducibili, con un unico versamento poi imputato su diversi conti clienti. La ricorrente ricorda infine l'obbligo per il contribuente, anche se avvocato, di presentare nell'ambito di una procedura ordinaria di tassazione, su richiesta dell'autorità fiscale, tutti i propri conti bancari privati non figuranti nella contabilità (art. 126 cpv. 2 LIFD).
 
2.1.2 D'altra parte, prosegue la ricorrente, la conclusione della Corte di ritenere affidabili i listati, definiti poco prima come insufficienti, e di procedere all'anonimizzazione dei documenti, seguendo gli stessi, sarebbe contraddittoria e quindi arbitraria. Inoltre, il mancato accesso agli avvisi di addebito e di accredito impedirebbe il controllo delle fatture emesse, ricordato che l'importo preteso è di circa 20 milioni di franchi. La ricorrente, asserendo che la Corte avrebbe già separato le fatture ritenute soggette al segreto professionale dalle altre, accenna infine alla possibilità di sostituire l'anonimizzazione manuale con i metodi offerti dalle nuove tecnologie informatiche.
 
In via subordinata, essa chiede che la Corte non proceda all'anonimizzazione sulla base dei menzionati listati, ma, se del caso, sulla base di prove concrete fornite entro tempi brevi dagli indagati.
 
2.2 Nella risposta, i legali sostengono che la domanda principale del ricorso, segnatamente di versare agli atti tutti i documenti bancari in forma integrale e non anonimizzata, sarebbe inammissibile, siccome costitutiva di "res iudicata", poiché la ricorrente chiederebbe quanto l'istanza precedente le aveva riconosciuto con decisione del 20 febbraio 2007, annullata con la già citata sentenza 1B_47/2007. Essi misconoscono tuttavia, che quella decisione concerneva la contabilità dello studio legale e non la documentazione bancaria: d'altra parte, l'oggetto del litigio era la mancata cernita degli atti e non la loro restituzione agli indagati come nel caso in esame.
 
Per gli opponenti pure la domanda ricorsuale formulata in via subordinata sarebbe inammissibile, poiché la ricorrente sarebbe d'accordo per la prima volta con il principio dell'anonimizzazione, mentre dinanzi all'istanza precedente l'avrebbe esclusa per la documentazione contabile. Anche con questo assunto, che riprende in sostanza le argomentazioni esposte nei loro precedenti gravami, i legali disattendono che nella fattispecie si tratta del dissuggellamento della documentazione bancaria.
 
Nel merito, gli opponenti sostengono che la questione di sapere se un documento sia o no utile all'inchiesta rientrerebbe nell'apprezzamento di un fatto, per cui si sarebbe in presenza di un accertamento vincolante dei fatti (art. 105 cpv. 1 LTF). Con quest'argomentazione essi disconoscono che la fattispecie in esame non concerne più, di massima, la prima fase della cernita, ossia l'individuazione dei documenti utili all'inchiesta, ma la seconda e la terza fase, ossia la determinazione di quelli coperti dal segreto professionale e la loro eventuale anonimizzazione.
 
3.
 
3.1 Nella sentenza impugnata, l'istanza precedente ha rettamente ricordato che l'avvocato non può prevalersi del segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività prevalentemente commerciali. Ha poi rilevato che la documentazione litigiosa è composta di una quarantina di incarti, contenenti ognuno centinaia di documenti, segnatamente di estratti conto. Allo scopo di anonimizzare i nomi dei clienti legittimati a invocare la tutela del segreto professionale, occorrerebbe sapere se essi figurino tra le persone per le quali gli indagati pretendono di aver fornito una prestazione tipica dell'avvocato. I listati da loro prodotti sono tuttavia poco precisi, per cui occorrerebbe avere a disposizione gli incarti concernenti dette prestazioni: questi fascicoli non fanno però parte della documentazione sequestrata. Per di più, detto complesso esame dovrebbe essere svolto migliaia di volte: l'anonimizzazione implicherebbe quindi un considerevole carico di lavoro che, "per evidenti ragioni di tempo e logistiche (assenza di personale) non può essere imposto alla I Corte dei reclami penali". Sempre secondo l'istanza precedente, pure la possibilità di fare ricorso a un esperto esterno sarebbe inutile, trattandosi da una parte di una questione di diritto il cui giudizio spetta alla Corte, e comportando dall'altra onorari sproporzionati. Essa ha quindi ritenuto che l'anonimizzazione dei documenti non poteva essere ragionevolmente pretesa.
 
3.1.1 La I CRP ha poi suddiviso gli incarti in due categorie: quelli relativi ai conti propri degli indagati (studio legale o privati) e quelli concernenti i conti clienti. Riguardo ai primi, ha ritenuto che i listati prodotti sono estremamente succinti e la descrizione delle prestazioni fornite difficilmente verificabile. L'esame dell'effettiva esistenza di un segreto da proteggere e la susseguente anonimizzazione di migliaia di nomi di clienti costituirebbero "misure troppo dispendiose e assolutamente sproporzionate in relazione alla presunta utilità della documentazione in questione ai fini dell'indagine". La Corte ha quindi stabilito, richiamando genericamente il principio della proporzionalità, di versare agli atti unicamente gli estratti bancari trimestrali o semestrali, procedendo all'anonimizzazione dei nomi ivi contenuti, senza verificare l'effettiva esistenza di un segreto professionale da proteggere. Per i documenti restanti, unitamente agli atti anteriori al 1993, ne ha ordinato la restituzione agli indagati.
 
3.1.2 Riguardo alla documentazione bancaria dei conti clienti, l'istanza precedente ha ribadito che anche in questo ambito l'anonimizzazione dei nomi dei clienti comporterebbe migliaia di ore di lavoro e costituirebbe quindi una misura "troppo dispendiosa e decisamente sproporzionata". Ha poi rilevato che l'argomentazione dell'AFC, secondo cui questa documentazione è necessaria per verificare l'esistenza di operazioni bancarie effettuate dallo studio legale, è convincente: l'esame di singoli incarti ha infatti permesso di evidenziare la natura sospetta di alcune operazioni avvenute su questi conti. La Corte ha quindi deciso di versarli agli atti, in versione non anonimizzata, vietando all'AFC di utilizzarli per altri procedimenti. Questa conclusione, oggetto della causa 1B_286/2007, non è litigiosa.
 
3.2 Già nella decisione del 20 febbraio 2007 la I CRP, pronunciandosi sui documenti contabili dello studio legale, adduceva la predetta argomentazione, sostenendo che la loro anonimizzazione imponeva un lavoro considerevole di dubbia proporzionalità. Esponeva che sarebbe stato impossibile distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato, da quelli che non lo erano, ciò che avrebbe costituito un "impedimento oggettivo all'anonimizzazione degli incarti". Aggiungeva, che la confusione fra l'attività tipica di avvocato e quella di fiduciario commercialista non permetteva ai ricorrenti di appellarsi al segreto professionale dell'avvocato e che, all'epoca, gli indagati non avevano stilato una lista dei loro clienti non commerciali.
 
3.3 Nella sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007, il Tribunale federale aveva definito questa tesi sbrigativa, superficiale e non condivisibile, già per il fatto che non erano ravvisabili impedimenti oggettivi alla cernita. In effetti, come stabilito all'udienza di levata dei sigilli del 27 luglio 2006, la I CRP, a conoscenza della mole degli incarti da esaminare, aveva deciso di effettuarla autonomamente, applicando la nota procedura in tre fasi da essa proposta, rinunciando, con l'accordo delle parti, alla procedura in contraddittorio. Il Tribunale federale aveva rilevato che la mancata diligente separazione dell'attività tipica dell'avvocato da quella commerciale e la circostanza che gli indagati, all'epoca, non avevano prodotto la nota lista, non comportavano di per sé la decadenza della necessità della cernita e della tutela del segreto professionale, ma che, semmai, in caso di dubbio, permettevano di concludere più facilmente sulla natura commerciale, non soggetta al segreto, dell'attività.
 
In effetti, l'importante mole della documentazione da esaminare ed eventualmente da anonimizzare, quale criterio meramente quantitativo, e il relativo importante dispendio di tempo per procedervi, non potevano di per sé comportare un indebolimento della tutela del segreto professionale dell'avvocato e del notaio e neppure la mancata applicazione della procedura in tre fasi scelta con cognizione di causa da detta Corte. Il Tribunale federale aveva anche precisato che il ricorrente, quale imputato, non poteva prevalersi del segreto professionale e che, viste le particolarità della fattispecie e le molteplici attività commerciali svolte dai due legali e la loro carente collaborazione, l'anonimizzazione poteva limitarsi ai documenti che rientravano chiaramente nell'attività tipica dell'avvocato (consid. 4.2-4.4). Oggetto del litigio è quindi in primo luogo la questione di sapere se i legali possano o no prevalersi del segreto professionale.
 
3.4 La ricorrente fa valere, rettamente, il mancato rispetto della citata sentenza. In effetti, l'istanza precedente si limita in sostanza a riproporre la medesima tesi sbrigativa e superficiale giungendo tuttavia, in maniera difficilmente comprensibile, al risultato opposto. Fondandosi sulla medesima motivazione, essa ha infatti adottato in maniera contraddittoria una decisione diametralmente opposta a quella precedente, decidendo di restituire gran parte dei documenti ai legali e di versare agli atti solo gli estratti bancari riassuntivi. Essa, pronunciandosi sui conti propri degli indagati e rilevato che i listati prodotti sono difficilmente verificabili, in pratica, come a ragione addotto dalla ricorrente, ha ritenuto che in caso di dubbio si sarebbe in presenza di documenti coperti dal segreto professionale, ma che la loro anonimizzazione, visto il dispendio di tempo richiesto, non potrebbe essere pretesa, limitandosi quindi a versare agli atti gli estratti bancari trimestrali o semestrali, anonimizzandoli poi senza neppure verificare l'effettiva esistenza del segreto.
 
3.5 Questo modo di procedere contraddice manifestamente quanto espresso dal Tribunale federale. In effetti, nel caso in esame, gli indagati, che contrariamente all'istanza inferiore avevano a disposizione gli incarti relativi a ogni fattura, dopo anni di procedura, hanno prodotto listati a ragione ritenuti insufficienti e di dubbia utilità. Le indicazioni da loro fornite in tale ambito sono infatti in larga misura del tutto generiche, del tipo "contenzioso e cons. contrattuali, ecc.", "cons. societarie", "cons. contrattuale", "contiene nominativi di clienti protetti da segreto". Considerata la loro qualità di imputati, la durata pluriennale dell'inchiesta, che senz'altro permetteva loro di dimostrare chiaramente quali documenti concernono o no l'attività tipica dell'avvocato, le molteplici attività commerciali da loro svolte e la confusione tra queste e l'attività prettamente legale, l'istanza precedente poteva escludere, per la gran parte dei documenti, la tutela del segreto professionale e limitarsi ad anonimizzare quelli che rientrano chiaramente e d'acchito nell'attività tipica dell'avvocato. Nelle descritte circostanze, spettava comunque agli opponenti indicare e dimostrare chiaramente i singoli atti rilevanti dall'attività tipica dell'avvocato, ciò a maggior ragione visto che la confusione tra le due citate attività è da ricondurre al loro modo di agire.
 
In effetti, il Tribunale federale ha già rilevato che quando l'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permette più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, ciò preclude il richiamo alla tutela del segreto professionale dell'avvocato, ritenuto che le stesse, come nella fattispecie, non possono più essere dissociate (sentenza 8G.9/2004 del 23 marzo 2004 consid. 9.6.3-9.6.5; cfr. DTF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; Patrick Stoudmann, Le secret professionnel de l'avocat: jurisprudence récente et perspectives, in: RPS 2008 pag. 144 e segg., pag. 153; Stefano Ghiringhelli, L'attività dell'avvocato nel settore finanziario, CFPG 9, 2007 pag. 3). In concreto l'attività commerciale e quella tipica dell'avvocato non possono essere chiaramente distinte, neppure sulla base dei predetti listati.
 
3.6 L'istanza precedente parrebbe scordare il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta, che gran parte dei documenti concernono attività che esulano da quella tipica dell'avvocato e che tale distinzione, per i motivi esposti, non può essere operata in maniera chiara. In siffatte circostanze, l'interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico. Inoltre, detta tutela è limitata dall'abuso di diritto, ravvisabile segnatamente quando vi sono elementi concreti che dimostrino esservi stato, se del caso anche all'insaputa dell'avvocato, un abuso dell'infrastruttura dello studio legale (DTF 132 IV 63 consid. 2.4 inedito). Quest'ultima ipotesi non può chiaramente essere esclusa nel caso di specie, per cui l'assunto degli opponenti, secondo cui B.A.________ non sarebbe formalmente incriminata, non è decisivo. In effetti, nel parallelo ricorso essi fondano la loro legittimazione a ricorrere adducendo la loro "qualità di imputati" (causa 1B_286/2007 consid. 1.3). Era peraltro già manifesto che A.A.________ in nessun caso poteva invocare detto segreto e che gli atti bancari che lo concernono dovevano essere versati agli atti in forma non anonimizzata. La I CRP doveva per lo meno distinguere e separare semmai gli atti riconducibili ai due differenti studi legali: quello A.________ e D.________, nel quale B.A.________ ha esercitato dal 1986, e quello E.________, del quale il legale era titolare fino alla fine del 2000, studio poi di fatto ripreso dalla moglie (DTF 132 IV 63 consid. 3.2.1 inedito). Per lo meno fino a quest'ultima data, la tutela del segreto professionale potrebbe essere data solo per una minima parte degli atti in questione.
 
3.7 Gli atti litigiosi concernono attestati degli interessi bancari, estratti di conti correnti, avvisi di addebito e di accredito (S 28), estratti deposito e avvisi di addebito e accredito di differenti banche, concernenti diversi anni (p. es. S308, S317, S319, S329), o estratti di conti correnti postali (S417). In questi atti figurano movimenti concernenti lo studio legale di B.A.________: spettava tuttavia a quest'ultima, dopo anni di procedura, indicare chiaramente perché detti atti sarebbero chiaramente tutelati dal segreto professionale (cfr. sentenza 1B_104/2008 del 16 settembre 2008 consid. 2.2 e 4.5). D'altra parte l'istanza inferiore non spiega inoltre, ad esempio, perché importanti prelievi in contanti da una determinata relazione bancaria non interesserebbero la ricorrente (S406, S384), segnatamente allo scopo di poter ricostruire le entrate e le uscite sui diversi conti e individuarne le causali.
 
Non si può d'altra parte seriamente sostenere che, considerate le particolarità della fattispecie, B.A.________ sarebbe del tutto estranea alle sospettate infrazioni fiscali commesse dal marito nel quadro dello studio legale (DTF 132 IV 63 consid. 3.2.1 inedito). Nemmeno l'ulteriore generico accenno dell'istanza precedente all'interesse di "certi" clienti alla non divulgazione della loro identità, può implicare la restituzione degli atti litigiosi, ma semmai, la loro anonimizzazione.
 
È del resto evidente che la criticata conclusione di versare agli atti unicamente gli estratti bancari trimestrali o semestrali, senza i relativi avvisi di addebito e di accredito sui quali di regola sono indicate le causali delle singole transazioni, impedisce alla ricorrente di ricostruire compiutamente i flussi di denaro confluiti nella sostanza e nei redditi imponibili degli indagati.
 
4.
 
4.1 Infine, richiamando sempre in maniera generica il principio della proporzionalità, l'istanza precedente parrebbe misconoscere che in casi complessi non è eccezionale che i tribunali debbano consacrare settimane di lavoro a spulciare voluminosi incarti (cfr. sentenza 1B_104/2008 del 16 settembre 2008 consid. 3 e 4.5). Nelle osservazioni al ricorso, la I CRP si limita a ribadire che la procedura di cernita, da essa stessa scelta, avrebbe impegnato per centinaia di ore i giudici e il cancelliere italofono. Aggiunge che nella sua composizione italofona essa dispone di risorse limitate, per cui reputa d'aver perfettamente ossequiato detta procedura e la citata sentenza del Tribunale federale.
 
Ora, l'accenno a un'asserita carenza di personale non può implicare la disattenzione di basilari regole di procedura. Per di più, la cernita e l'eventuale anonimizzazione potevano essere effettuate anche da parte dei giudici non italofoni, che del resto hanno partecipato all'emanazione del criticato giudizio di merito redatto in italiano: i magistrati federali conoscono infatti, per lo meno in maniera passiva, le lingue nazionali (cfr. per l'assistenza internazionale in materia penale le sentenze 1A.275/2003 del 27 gennaio 2004 consid. 2.2 e 1A.37/2001 del 12 luglio 2001 consid. 3b).
 
4.2 Ne segue che l'istanza precedente doveva procedere nel modo già indicato nella sentenza 1B_47/2007, ricordato anche che le parti hanno rinunciato alla procedura in contraddittorio. Le menzionate particolarità della fattispecie escludono infatti di massima che gli opponenti possano prevalersi della tutela del segreto professionale, per cui un'eventuale anonimizzazione potrebbe limitarsi a determinati documenti: rientra comunque nel potere di apprezzamento della I CRP esprimersi al riguardo. Per i citati motivi, nel caso di specie l'interesse pubblico a un efficace perseguimento delle sospettate gravi infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. Gli interessi dei clienti sono d'altra parte sufficientemente tutelati dal citato divieto imposto alla ricorrente di utilizzare gli atti litigiosi per altri scopi.
 
5.
 
5.1
 
Di conseguenza il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata nel senso dei considerandi.
 
5.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
5.3 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è accolto e la decisione emanata dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il 12 novembre 2007 è annullata. La causa viene rinviata alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico degli opponenti.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, ai patrocinatori degli opponenti e alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
Losanna, 30 settembre 2008
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
Féraud Crameri
 
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