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Informationen zum Dokument  BGer 4A_466/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_466/2008 vom 27.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_466/2008 /biz
 
Sentenza del 27 ottobre 2008
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Corboz, presidente,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di locazione, disdetta, sfratto,
 
ricorso in materia civile e ricorso sussidiario
 
in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 settembre 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Visto
 
che il 19 giugno 2008 la Pretore del Distretto di Lugano ha accertato la validità della disdetta del contratto di locazione - per mora del conduttore nel pagamento delle pigioni, ex art. 257d CO - notificata a A.________ (conduttore) dall'avv. B.________ (locatore) il 10 marzo 2008, con effetto a decorrere dal 29 aprile 2008;
 
che nella medesima pronunzia la giudice ha accolto l'istanza di sfratto introdotta dal locatore e fatto ordine al conduttore di mettere a libera disposizione della parte locatrice la superficie adibita ad uso commerciale (pizzeria - take away) al piano terreno dello stabile sito in via xxx a Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione della decisione;
 
che l'appello interposto da A.________ contro il giudizio pretorile è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza 8 settembre 2008, intimata il 12 settembre seguente;
 
che il 15 ottobre 2008 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un "ricorso in materia civile, 72 segg. LTF e ricorso sussidiario in materia costituzionale, 113 LTF con richiesta di concessione d'effetto sospensivo, 103 LTF e istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, 64 cpv. 1 e 2 LTF come pure richiesta di designazione di un patrocinatore, art. 41 cpv. 1, sub cpv. 2";
 
che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a pronunciarsi sul gravame;
 
Considerando
 
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2);
 
che la richiesta tendente alla designazione di un patrocinatore "che presenti meglio questo ricorso" va disattesa già perché il termine di ricorso di 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) è scaduto il 15 ottobre 2008, indi per cui non è più possibile completare l'allegato;
 
che, per il resto, il ricorso risulta d'acchito inammissibile per carente motivazione;
 
che, infatti, giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni della parte ricorrente e i motivi su cui esse si fondano;
 
che, in particolare, occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale: la motivazione dev'essere riferita all'oggetto del litigio, in modo da capire perché e su quali punti la decisione cantonale è impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
che in concreto questi requisiti sono manifestamente disattesi, poiché dinanzi al Tribunale federale il ricorrente espone diffusamente la propria versione dei fatti e ripropone gli argomenti già proposti in sede cantonale, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale le sue argomentazioni sono state in gran parte dichiarate irricevibili per motivi di ordine procedurale e, per il resto, infondate;
 
che tenuto conto di quanto appena esposto si può decidere di non entrare nel merito del ricorso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
 
che lo stesso vale per l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria, poiché le circostanze del caso concreto giustificano di rinunciare ad addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che all'opponente, nemmeno invitato a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale;
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 27 ottobre 2008
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
Corboz Gianinazzi
 
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