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Informationen zum Dokument  BGer 2D_123/2008  Materielle Begründung
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BGer 2D_123/2008 vom 18.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2D_123/2008 /biz
 
Sentenza del 18 novembre 2008
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, presidente,
 
Müller, Karlen,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Michele Rossi,
 
contro
 
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Permesso di dimora per motivi di studio,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione emanata il 24 settembre 2008 dal Consiglio
 
di Stato del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
1.1 Il 24 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha confermato, su ricorso, il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora per motivi di studio deciso l'8 agosto 2008 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni nei confronti di A.________, cittadina ucraina (1975).
 
1.2 Il 28 ottobre 2008 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede che la decisione governativa sia annullata e la causa rinviata all'autorità di prime cure per nuovo giudizio. Adduce, in sostanza, la violazione degli art. 8, 9, 29 cpv. 1 e 29a Cost. così come un esercizio arbitrario della facoltà di libero apprezzamento con riferimento agli art. 3, 27 e 96 LStr (RS 142.20).
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
2.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2 con riferimenti).
 
3.
 
Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rilascio di un permesso di dimora a scopo di studio a una straniera. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. In concreto la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.
 
4.
 
Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. Secondo l'art. 115 lett. b LTF è legittimato al ricorso sussidiario in materia costituzionale chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
 
4.1 La ricorrente lamenta la violazione, sotto diversi aspetti, del divieto dell'arbitrio. Sennonché, come già precisato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 e 6.3). Le censure riferite alla pretesa violazione del principio della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio, rispettivamente all'applicazione inficiata d'arbitrio di determinate norme sono quindi inammissibili.
 
4.2 Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2). Ella non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3c e 7).
 
4.2.1 La ricorrente sostiene che l'interpretazione arbitraria degli art. 3, 27 e 96 LStr effettuata dall'amministrazione cantonale violerebbe il suo diritto ad un equo processo garantito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. La censura, inscindibile dal merito del litigio, è inammissibile.
 
4.2.2 La ricorrente, osservando che in virtù della legislazione cantonale (art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998) è precluso ricorrere ad un'istanza giudiziaria quando, come nel suo caso, non è dato il ricorso ordinario al Tribunale federale, censura la disattenzione dell'art. 29a Cost. A suo parere è costituzionalmente inammissibile la mancanza di una possibilità di ricorso ad un tribunale indipendente sia a livello cantonale che federale e ciò anche se il termine biennale di cui all'art. 130 cpv. 3 LTF per adeguare il diritto cantonale al citato disposto costituzionale non è ancora scaduto.
 
4.2.3 Come già giudicato da questa Corte, in quanto la ricorrente richiama l'art. 29a Cost., ella è legittimata ad agire ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF (sentenza inedita 2C_64/2007 del 29 marzo 2007, consid. 2.3). Secondo il menzionato disposto costituzionale ognuno ha diritto, nelle controversie giuridiche, al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. Tale norma, entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1059 e 1069), è stata concretizzata dall'art. 86 LTF, il quale sancisce, tra l'altro, che i Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano in materia di diritto pubblico quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale (cpv. 2). In virtù dell'art. 114 LTF questo disposto si applica anche quando è ammissibile solo il ricorso sussidiario in materia costituzionale. Ciononostante ai Cantoni è stato concesso (cfr. art. 130 cpv. 3 LTF) un periodo di adattamento di due anni dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale, per conformare le loro norme procedurali e assicurare la protezione garantita dall'art. 29a Cost. In altre parole, fino alla scadenza del periodo di adattamento previsto dall'art. 130 cpv. 3 LTF, le norme cantonali che, come in concreto, escludono la possibilità di adire un'autorità giudiziaria vanno pertanto intese come un'eccezione legale al principio della garanzia della via giudiziaria. Come già spiegato da questa Corte, sia il testo legale sia i lavori preparatori sono chiari in proposito. Inoltre anche la dottrina interpreta in tal modo l'art. 130 cpv. 3 LTF. Di conseguenza, fino alla scadenza del sopraccitato periodo di adattamento, la censura secondo cui un ordinamento processuale cantonale non adempie le esigenze della garanzia della via giudiziaria è infondata (sentenza inedita 2C_64/2007 citata, consid. 3 con numerosi riferimenti giurisprudenziali nonché dottrinali). Al riguardo aggiungasi pure che, quand'anche il Tribunale federale ammettesse una violazione della citata garanzia costituzionale, non esaminerebbe esso medesimo il merito della vertenza in vece dell'autorità cantonale competente, ma le rinvierebbe la causa (sentenza inedita 2C_64/2007 citata, consid. 3.2 in fine). Su questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato.
 
4.3 In base alle considerazioni che precedono - e rinviando per il resto alle pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF) - il gravame, in quanto ammissibile, si avvera dunque manifestamente infondato e può perciò essere respinto secondo la procedura prevista dall'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF.
 
5.
 
Le spese vanno poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento dells istituzioni e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Losanna, 18 novembre 2008
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
Merkli Ieronimo Perroud
 
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