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Informationen zum Dokument  BGer 5A_703/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_703/2008 vom 24.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_703/2008 /biz
 
Sentenza del 24 novembre 2008
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Raselli, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
richiesta di fornire informazioni,
 
ricorso contro la decisione emanata il 29 settembre 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Considerando:
 
che con sentenza del 29 settembre 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un gravame con cui A.________ si lamentava delle informazioni - ritenute carenti - fornitele dall'Ufficio di esecuzione di Lugano;
 
che A.________ ha adito il Tribunale federale con ricorso del 14 ottobre 2008;
 
che in virtù dell'art. 100 cpv. 2 lett. a LTF il ricorso contro una decisione delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;
 
che in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza cantonale risulta essere stata notificata alla ricorrente il 1° ottobre 2008, motivo per cui il ricorso datato 14 ottobre 2008 e consegnato alla posta il medesimo giorno si rivela tardivo;
 
che infatti, tenendo conto del fine settimana dell'11-12 ottobre 2008 (art. 45 cpv. 1 LTF), il termine ricorsuale è scaduto il 13 ottobre 2008;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 24 novembre 2008
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Raselli Piatti
 
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