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Informationen zum Dokument  BGer 1B_14/2009  Materielle Begründung
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BGer 1B_14/2009 vom 18.02.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_14/2009
 
Sentenza del 18 febbraio 2009
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Féraud, presidente,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
sequestro a scopo di confisca,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 2 dicembre 2008 dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
Considerando:
 
che il 19 gennaio 2009 A.________ ha presentato al Tribunale federale, tramite un patrocinatore, un ricorso in materia penale contro la sentenza 2 dicembre 2008 della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che respingeva in quanto ammissibile un reclamo dell'interessato contro il diniego del Ministero pubblico della Confederazione di dissequestrare dei beni patrimoniali;
 
che, con decreto presidenziale del 23 gennaio 2009, il patrocinatore del ricorrente č stato invitato a produrre la procura entro il 9 febbraio successivo, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF);
 
che, secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF, i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura;
 
che la mancata presentazione della procura entro il termine fissato per sanare il vizio comporta l'inammissibilitŕ del gravame (art. 42 cpv. 5 LTF);
 
che la procura non č stata prodotta, per cui il gravame, che puň essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, non puň essere esaminato nel merito;
 
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
ch'esse sono quindi poste a carico del patrocinatore, il quale ha concretamente agito quale rappresentante senza autorizzazione (cfr. art. 71 LTF in relazione con l'art. 18 cpv. 3 PC);
 
per questi motivi, il presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso č inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del patrocinatore.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
Losanna, 18 febbraio 2009
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
Féraud Gadoni
 
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