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Informationen zum Dokument  BGer 5A_449/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_449/2009 vom 03.07.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_449/2009/fuf
 
Sentenza del 3 luglio 2009
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Clinica X.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
privazione della libertà a scopo d'assistenza,
 
ricorso contro la decisione emanata il 10 giugno 2009
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con sentenza 10 giugno 2009 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha, in accoglimento di un ricorso di A. ________, annullato sia la decisione 20 maggio 2009 della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, sia la decisione 5 maggio 2009 con cui un medico ha ordinato il collocamento coattivo d'urgenza della ricorrente presso la Clinica Psichiatrica Cantonale e ha trasmesso gli atti al direttore del Settore del Sopraceneri per definire lo statuto della ricorrente, acquisendo la prova del suo consenso al ricovero in un'unità terapeutica riabilitativa o adottando una decisione sull'ulteriore trattenimento coattivo;
 
che con scritto del 30 giugno 2009 A. ________ ha comunicato al Tribunale federale di ricorrere contro la predetta sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino;
 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che in concreto il rimedio, privo di una qualsiasi motivazione comprensibile in relazione con la decisione impugnata, non soddisfa le esigenze poste dai predetti articoli a un ricorso al Tribunale federale;
 
che il gravame si rivela pertanto inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Direzione OSC, Direzione medica CPC, 6850 Mendrisio.
 
Losanna, 3 luglio 2009
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Hohl Piatti
 
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