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Informationen zum Dokument  BGer 6B_672/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_672/2009 vom 17.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_672/2009
 
Sentenza del 17 settembre 2009
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Favre, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (sequestro di persona e rapimento),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 15 giugno 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A seguito dell'esposto presentato il 30 novembre 2008 da A.________ contro B.________ per titolo di, tra l'altro, sequestro di persona e rapimento, con decisione del 18 dicembre 2008 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere per mancanza di seri indizi circa l'esistenza di reati penali.
 
B.
 
Il 15 giugno 2009 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, l'istanza di promozione dell'accusa inoltrata da A.________ contro suddetto decreto ponendo a carico di quest'ultimo le spese e i costi di giustizia.
 
C.
 
Con scritto del 18 agosto 2009, inviato al Tribunale penale federale (TPF), A.________ ha interposto ricorso in materia penale contro suddetto giudizio della CRP. Il 20 agosto 2009 il TPF ha trasmesso per competenza l'atto ricorsuale al Tribunale federale.
 
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 134 IV 36 consid. 1).
 
1.1 Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b).
 
Il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale. Non lamenta una violazione del suo diritto di querela (v. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF). Non pretende neppure di essere una vittima ai sensi della LAV (RS 312.5). Egli afferma certo di avere ancora oggi degli "strascichi" di quanto denunciato, ma non sostiene di aver subito una lesione diretta alla sua integrità fisica, psichica o sessuale a causa dei fatti oggetto di denuncia (v. art. 1 cpv. 1 LAV). Inoltre nemmeno adduce l'esistenza di eventuali pretese civili nei confronti del denunciato sul giudizio delle quali possa influire la decisione impugnata. Ne segue che l'insorgente non può essere considerato come vittima LAV e la sua legittimazione a proporre ricorso in materia penale non può dunque fondarsi sull'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF.
 
In definitiva, in questa sede il ricorrente possiede unicamente la veste di denunciante o danneggiato.
 
1.2 Per giurisprudenza invalsa, il danneggiato, così come il denunciante, la parte lesa o la parte civile, non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (sentenza 6B_686/2007 del 21 febbraio 2008, in RtiD II-2008 n. 42 pag. 165 segg.).
 
1.3 Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, esse possono presentare ricorso per diniego di giustizia formale, ossia per violazione di norme di procedura che accordano loro determinati diritti di parte. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (v. DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso in materia penale non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (v. DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (v. DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii).
 
1.4 Il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto svizzero ai sensi dell'art. 95 LTF. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto federale (v. DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute quando è invocata la violazione di diritti fondamentali del cittadino. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti queste censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (v. DTF 134 II 244 consid. 2.2).
 
2.
 
Oltre a non rispettare le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 LTF, il ricorrente formula censure che non è legittimato a sollevare. Egli infatti contesta l'accertamento dei fatti (in relazione all'esame dei telefoni cellulari). Invocando il diritto di essere sentito, l'insorgente intende poi criticare l'apprezzamento anticipato delle prove effettuato in sede cantonale. Come testé esposto al ricorrente, quale denunciante, difetta però la legittimazione per proporre simili critiche.
 
Nel gravame viene inoltre lamentata una "grossolanità nell'evasione della pratica ... frutto di un vero e proprio complotto" contro l'insorgente. Manifestamente tale affermazione è lungi dal sostanziare una violazione del diritto da parte dell'autorità cantonale. Anche volendola considerare come una censura di violazione del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, la doglianza non è sostenuta da una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF e dalla relativa giurisprudenza.
 
Il ricorrente rinvia inoltre a quanto fatto valere dal suo patrocinatore in sede cantonale. Orbene, dinanzi al Tribunale federale, le motivazioni devono essere contenute nell'atto di ricorso. Un rinvio agli atti cantonali non è sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF. Non spetta infatti al Tribunale federale completare lo scritto sottoposto al suo esame andando a consultare le impugnative presentate in sede cantonale (v. DTF 133 II 396 consid. 3.2). Questa Corte non può pertanto tener conto dei motivi addotti in sede cantonale mediante un semplice rinvio a quanto fatto valere in quell'occasione.
 
3.
 
Per le ragioni appena esposte, il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 LTF).
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 settembre 2009
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: La Cancelliera:
 
Favre Ortolano Ribordy
 
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