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Informationen zum Dokument  BGer 4A_262/2009  Materielle Begründung
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BGer 4A_262/2009 vom 29.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_262/2009
 
Decreto del 29 settembre 2009
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Corboz, Giudice Presidente,
 
Cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Marzia Borradori-Vignolini,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dagli avv. Enrico Bonfanti e Diego Scacchi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto d'appalto,
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
 
il 20 aprile 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Visto:
 
che con sentenza del 20 aprile 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il giudizio pronunciato il 29 novembre 2007 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, con il quale A.________ è stata condannata a pagare a B.________ fr. 151'703.35, oltre interessi;
 
che il 26 maggio 2009 A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto ad ottenere la modifica della predetta sentenza nel senso dell'accoglimento dell'appello e, di conseguenza, della riduzione dell'importo a suo carico a fr. 18'705.--;
 
che la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo presentata il 2 luglio 2009 è stata respinta con decreto del 9 luglio 2009;
 
che nella risposta dell'8 luglio 2009 B.________ ha proposto l'integrale reiezione del gravame;
 
considerando:
 
che con lettera del 1° settembre 2009 la legale della ricorrente ha comunicato l'avvenuta stipulazione di un accordo transattivo fra le parti, dichiarando nel contempo di voler di ritirare il ricorso;
 
che visto il ritiro del gravame la causa può venire stralciata dai ruoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 cpv. 2 LTF;
 
che per le spese giudiziarie si rinvia all'art. 65 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3 lett. b nonché all'art. 66 cpv. 2 e cpv. 3 LTF;
 
che, non avendo le parti concluso nessun accordo in merito alle ripetibili della sede federale, la ricorrente è tenuta a rifondere un'adeguata indennità per ripetibili all'opponente, che ha inoltrato un allegato di risposta (cfr. art. 68 cpv. 3 LTF);
 
per questi motivi, il Giudice Presidente decreta:
 
1.
 
Si prende atto del ritiro del ricorso e la causa 4A_262/2009 è stralciata dai ruoli.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 settembre 2009
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice Presidente: La Cancelliera:
 
Corboz Gianinazzi
 
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