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Informationen zum Dokument  BGer 5A_295/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_295/2009 vom 23.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_295/2009
 
Sentenza del 23 dicembre 2009
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
L. Meyer, Marazzi,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
1. Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR
 
idée suisse),
 
2. A.________,
 
3. B.________,
 
4. C.________,
 
5. D.________,
 
patrocinati dall'avv. Luigi Mattei,
 
ricorrenti,
 
contro
 
1. E.________,
 
2. F.________,
 
3. G.________,
 
4. H.________,
 
patrocinati dall'avv. Vittorio Mariotti,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
protezione della personalità,
 
ricorso contro l'ordinanza emanata il 27 marzo 2009
 
dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 15 febbraio 2007 E.________, F.________, G.________ e H.________ (opponenti) hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città la Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR idée suisse), A.________, B.________, C.________ e D.________ (ricorrenti) con un'azione tendente all'accertamento di un'illecita lesione della personalità avvenuta mediante la realizzazione e la messa in onda di una trasmissione televisiva. Nella petizione essi hanno pure chiesto la pubblicazione e la divulgazione televisiva del dispositivo della sentenza che accerta tale lesione, nonché il pagamento di un torto morale di fr. 160'000.-- e di un risarcimento danni di fr. 1'152'000.--.
 
Con ordinanza sulle prove del 27 marzo 2009 il Pretore ha fra l'altro ammesso al dispositivo n. 1 l'edizione dai convenuti di tutto il materiale raccolto per il montaggio del servizio televisivo contestato con l'ispezione di tale materiale e ha fissato loro pure un termine scadente al 15 maggio 2009 "per produrre - se possibile - tutto il materiale raccolto per il montaggio del servizio" (dispositivo n. 3).
 
B.
 
Con ricorso in materia civile del 30 aprile 2009 i convenuti qui ricorrenti chiedono al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare le summenzionate due disposizioni del Pretore. Essi si prevalgono di una violazione del segreto redazionale (art. 17 cpv. 3 Cost. e 10 CEDU) e ritengono la prova ordinata inutile.
 
La Presidente della Corte adita ha, con decreto del 25 maggio 2009, conferito effetto sospensivo al ricorso.
 
Con risposta del 26 ottobre 2009 gli opponenti propongono la reiezione del ricorso. Essi indicano che il segreto di redazione non è assoluto, ma devono essere ponderati gli interessi in gioco, e negano che in concreto la decisione impugnata causi un danno irreparabile, perché i nominativi delle persone intervistate non verrebbero divulgati pubblicamente, ma unicamente comunicati agli avvocati della presente causa, che sottostanno al segreto professionale, e al giudice, che è legato al segreto d'ufficio. Affermano inoltre che la mancata produzione delle prove richieste violerebbe il loro diritto di essere sentiti e ribadiscono di essere in primo luogo interessati al contenuto delle informazioni per dimostrare l'unilateralità del servizio. Asseverano pure che qualora essi non potessero provare "un accanimento e una denigrazione mediatici nei loro confronti" sarebbero pure lesi gli art. 10 (libertà personale) e 13 (diritto alla sfera personale) della Costituzione federale.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 430 consid. 1).
 
1.1 La decisione impugnata, riguardante una domanda di edizione da una parte fondata sull'art. 213a CPC/TI, è un'ordinanza inappellabile (art. 95 CPC/TI). Il ricorso è pertanto diretto contro una decisione di ultima istanza. Non nuoce che il Pretore non sia un'istanza cantonale suprema (art. 75 cpv. 2 e 130 cpv. 2 LTF) e che i ricorrenti gli abbiano chiesto di riconsiderare la sua decisione.
 
1.2 La contestata ordinanza è una decisione incidentale notificata separatamente, che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione, unicamente suscettiva di un ricorso al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Un tale pregiudizio dev'essere di natura giuridica e quindi non deve poter essere ulteriormente eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 134 III 188 consid. 2.1, con rinvii).
 
L'obbligo di divulgare un segreto - con una lesione definitiva della sfera privata - è idoneo a causare un danno irreparabile all'interessato (sentenza 5A_612/2007 del 22 gennaio 2008 consid. 5.2; sentenza 4P.335/2006 del 27 febbraio 2007 consid. 1.2.4). Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dagli opponenti, il fatto che il giudice sia legato al segreto d'ufficio e gli avvocati al segreto professionale non basta per escludere l'esistenza di un pregiudizio irreparabile nell'eventualità in cui i ricorrenti debbano fornire il materiale richiesto. Il segreto redazionale è violato dal momento in cui devono essere portate a conoscenza di terzi informazioni da esso protette. Poco importa che questi terzi non siano autorizzati o non abbiano intenzione di a loro volta divulgarle.
 
1.3 Atteso che anche gli altri presupposti formali previsti dalla LTF sono in concreto adempiuti, il presente ricorso in materia civile è ammissibile.
 
2.
 
Prima di esaminare le censure ricorsuali giova rilevare che il Pretore ha fondato la propria decisione sulle norme del Codice di procedura civile ticinese concernenti l'edizione di documenti da una parte e che nemmeno gli opponenti affermano che la loro richiesta sia basata su una norma del diritto materiale. La decisione impugnata, che ordina l'edizione di tutto il materiale raccolto per il montaggio del servizio incriminato, pare inoltre raggiungere un'estensione tale da dover essere considerata un'inammissibile indagine ad explorandum ("fishing expedition"), in contraddizione con i principi del diritto processuale, in virtù dei quali l'obbligo di produzione può unicamente concernere documenti destinati a provare fatti conosciuti ed allegati dalla parte richiedente.
 
Si può inoltre osservare che nel Codice di procedura civile ticinese attualmente vigente e nel Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui testo è definitivo ma non ancora in vigore, l'obbligo di collaborare e di produrre mezzi di prova di una parte non è sottoposto alle medesime condizioni di quello di un terzo. Ciononostante, l'adottanda legge federale prevede per i depositari di segreti protetti dalla legge, indipendentemente dalla loro qualità di terzi o parti, la possibilità di rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità (art. 163 cpv. 2 e 166 cpv. 2 CPC).
 
3.
 
I ricorrenti affermano che la decisione di edizione viola il segreto redazionale e il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, garantiti dagli art. 17 cpv. 3 Cost. e 10 CEDU. Essi sostengono che in base alla giurisprudenza solo circostanze eccezionali possono giustificare un obbligo di rivelazione. Del resto, anche l'art. 10 della legge federale sulla protezione dei dati prevederebbe una protezione assoluta del segreto redazionale.
 
4.
 
4.1 L'art. 17 Cost. garantisce la libertà dei media e il suo cpv. 3 è dedicato alla garanzia del segreto redazionale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di indicare che, qualora non dovesse esistere una protezione delle fonti, ai mass media risulterebbe più difficile ottenere le informazioni che permettono loro di svolgere quella funzione di controllo indispensabile in uno Stato democratico (DTF 132 I 181 consid. 2.1).
 
La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dalla libertà di espressione garantita dall'art. 10 n. 1 CEDU la libertà di stampa e un diritto alla protezione delle fonti giornalistiche (sentenza Goodwin contro Regno unito del 27 marzo 1996, Recueil CourEDH 1996-II pag. 483 § 27 e 28; DTF 132 I 181 consid. 2.1). Essa ritiene che, alla luce dell'importanza fondamentale rivestita dalla protezione delle fonti giornalistiche per la libertà di stampa in una società democratica e dell'effetto negativo sull'esercizio di questa libertà che un ordine di divulgazione rischia di produrre, un tale ordine può unicamente conciliarsi con l'art. 10 CEDU se sussiste un dettame preponderante d'interesse pubblico (sentenza Goodwin, § 39). Per dimostrare la necessità di una rivelazione dell'identità di una fonte, la Corte non reputa di per sé sufficiente che la parte richiedente alleghi che, in assenza di un ordine di divulgazione, ella non potrà esercitare un diritto sgorgante dalla legge né evitare il danno risultante dalla violazione della legge. Nel caso concreto, essa ha ritenuto che l'interesse di una impresa tendente ad impedire una diffusione per una via diversa dalla stampa di informazioni confidenziali risultanti dal furto di un suo documento, ad ottenere un risarcimento danni e a smascherare un impiegato sleale non prevale sull'interesse pubblico capitale costituito dalla protezione della fonte di un giornalista (sentenza Goodwin § 45).
 
4.2 Nella fattispecie in esame è pacifico, a giusta ragione (v. MÜLLER/ SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 446), che anche la televisione gode della libertà dei media e può invocare una violazione della menzionata norma convenzionale. Non è neppure contestato che l'incriminata domanda di edizione tocchi le predette garanzie.
 
4.3 Come tutte le garanzie fondamentali anche il segreto redazionale può essere sottoposto a limitazioni. Giusta l'art. 36 Cost. queste sono ammissibili, se poggiano su una base legale e sono nell'interesse pubblico e proporzionali (DTF 132 I 181 consid. 2.1). Anche l'art. 10 n. 2 CEDU prevede che l'esercizio delle libertà garantite dal n. 1 di tale articolo può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario (v. sul concetto di "necessità" per una restrizione della libertà di stampa la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Dupuis e altri contro Francia del 7 giugno 2007 § 36).
 
4.4 Il Codice di procedura cantonale in concreto applicabile si limita a prevedere il diritto di ogni parte di richiedere dall'altra la produzione dei documenti che sono in suo possesso e che appaiono rilevanti per l'accertamento dei fatti di causa (art. 206 CPC/TI). Una siffatta domanda di edizione viene decisa dal giudice contemporaneamente all'ordinanza sulle prove (art. 207 CPC/TI). Nel caso di inadempienza, il giudice tiene per vero il fatto che si trattava di provare. La legge processuale ticinese non prevede tuttavia alcuna limitazione per quanto riguarda le persone chiamate a produrre documenti. Ciò significa che l'obbligo di edizione delle parti previsto dal Codice di procedura civile ticinese dev'essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e all'art. 10 CEDU, norma direttamente applicabile: una parte non deve quindi in linea di principio produrre quegli atti che sono protetti dal segreto redazionale, rispettivamente dalla protezione delle fonti giornalistiche. Come già osservato (supra, consid. 3.1), vista la particolare importanza di quest'ultima garanzia, una sua limitazione entra unicamente in linea di conto in casi eccezionali (cfr. DTF 123 IV 236 consid. 8a-a/cc pag. 247 seg.).
 
4.4.1 In concreto l'ordinanza impugnata, che prevede l'edizione, l'ispezione e la produzione di tutto il materiale raccolto dai ricorrenti per il montaggio del servizio televisivo incriminato senza esclusione alcuna, è idonea a violare non solo il segreto di redazione, ma pure il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche. È vero, come rilevato dagli opponenti, che tali garanzie limitano le prove che possono essere assunte. Tuttavia, il diritto di una parte all'assunzione di prove non è illimitato (cfr. ad esempio supra consid. 2). Limitandosi ad eccepire la lesione dei propri diritti procedurali, gli attori qui opponenti non spiegano - né è ravvisabile - perché nel caso concreto il loro diritto di prendere conoscenza della documentazione nelle mani dei ricorrenti debba prevalere sulla protezione del segreto di redazione e delle fonti. Inconcludente si rivela infatti l'argomentazione degli opponenti, contenuta nella risposta al ricorso, secondo cui una reiezione della domanda di edizione violerebbe il loro diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e la loro sfera personale (art. 13 cpv. 1 Cost.). In queste circostanze, visto che non è possibile affermare la presenza di un caso eccezionale ai sensi della giurisprudenza citata (supra consid. 4.4 in fine), devono nella fattispecie in esame essere protetti i diritti dei ricorrenti.
 
4.4.2 Giova poi aggiungere che sebbene la legge processuale applicabile non preveda alcuna sanzione penale in caso di inadempienza dell'obbligo di edizione, la conseguenza di ritenere per vera la circostanza che si intendeva provare può avere delle gravi conseguenze per i mass media e portare ad un inammissibile effetto dissuasivo sulla loro libertà di stampa (v. sul "chilling effect" di una condanna pecuniaria la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Tønsbergsblad e Haukom c. Norvegia del 1° marzo 2007 § 102). Nel caso di specie, se il fatto che gli opponenti desiderano provare con la domanda di edizione dovesse rilevarsi determinante per la causa e contribuire all'accoglimento delle domande di petizione, i ricorrenti rischiano - indipendentemente dall'esattezza dell'affermazione degli attori e sulla base della sola presunzione legale - di essere condannati a pagare un elevato importo a titolo di risarcimento danni e torto morale per non aver voluto svelare il segreto di redazione e le fonti giornalistiche.
 
4.4.3 Si può infine osservare che se invece, contrariamente all'ipotesi appena descritta, il fatto che gli opponenti intendono provare con la contestata domanda di edizione dovesse essere irrilevante ai fini della causa, l'ingerenza nelle garanzie in discussione sarebbe del tutto inutile e quindi in ogni caso ingiustificata.
 
5.
 
Da quanto precede segue che il ricorso si rivela fondato e va accolto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è modificata nel senso che è annullata sia l'ammissione dell'edizione da parte dei ricorrenti di tutto il materiale raccolto per il montaggio del servizio televisivo e la sua ispezione previsti al dispositivo n. 1, sia il termine fissato per la produzione di tale materiale al dispositivo n. 3.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico degli opponenti in solido, i quali rifonderanno ai ricorrenti, pure con vincolo di solidarietà, complessivi fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città.
 
Losanna, 23 dicembre 2009
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Hohl Piatti
 
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