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Informationen zum Dokument  BGer 9C_1008/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_1008/2009 vom 25.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_1008/2009 {T 0/2}
 
Sentenza del 25 marzo 2010
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
D.__________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2009.
 
Visto:
 
il ricorso del 30 novembre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 27 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
 
il decreto del 4 marzo 2010, con il quale questa Corte ha assegnato a D.__________ un termine suppletorio, scadente il 15 marzo 2010 per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
 
considerando:
 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 25 marzo 2010
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
 
Borella Grisanti
 
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