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Informationen zum Dokument  BGer 5D_214/2011  Materielle Begründung
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BGer 5D_214/2011 vom 16.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_214/2011
 
Sentenza del 16 febbraio 2012
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Escher, Herrmann,
 
cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Stato del Cantone Ticino,
 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
 
la sentenza emanata il 30 settembre 2011 dalla
 
Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con istanza del 28 ottobre 2009, lo Stato del Cantone Ticino si è rivolto al Giudice di pace del Circolo di X.________ per ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo yyy dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, relativo ad un importo di fr. 100.-- oltre accessori. Tale importo corrisponde alla tassa di giustizia posta a carico dell'escusso sulla base di una decisione del 13 giugno 2008 della Sezione della circolazione, prodotta quale titolo esecutivo.
 
All'udienza del 24 novembre 2009, il convenuto, unico comparente, ha sostenuto di non avere mai ricevuto la decisione in questione. Egli ha di conseguenza domandato che l'istanza di rigetto dell'opposizione fosse respinta.
 
Assunta d'ufficio la prova dell'avvenuta notifica della decisione del 13 giugno 2008 della Sezione della circolazione, in data 21 febbraio 2010 il Giudice di pace ha invece accolto l'istanza di rigetto.
 
B.
 
Contro il giudizio del Giudice di pace, A.________ è insorto con ricorso per cassazione del 12 marzo 2010 alla Camera di cassazione civile (oggi Camera civile dei reclami) del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, postulandone l'annullamento. Il Tribunale d'appello ha respinto il gravame con sentenza del 30 settembre 2011.
 
C.
 
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 10 novembre 2011, A.________ chiede al Tribunale federale l'annullamento della decisione della Camera civile dei reclami e la sua riforma nel senso che l'istanza di rigetto sia respinta e l'opposizione al precetto mantenuta in via definitiva.
 
In data 14 novembre 2011, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è stata respinta. Non è stato ordinato nessuno scambio di scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); se quest'ultimo requisito non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che la parte ricorrente deve allegare e dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 115 consid. 1.1 pag. 117). Altrimenti, è dato unicamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF (sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 315).
 
1.2 Nella fattispecie, il valore di lite richiesto per il ricorso in materia civile non è manifestamente raggiunto; né il ricorrente pretende sollevare una questione di diritto di importanza fondamentale. Egli ha quindi a ragione introdotto un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
 
Rivolto contro una decisione finale (art. 117 e 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 e art. 75 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) ed è stato inoltrato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, uscendone soccombente, e che ha dunque un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 LTF).
 
In relazione ai requisiti menzionati, il gravame è pertanto in linea di massima ammissibile.
 
1.3 Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234, con rinvii).
 
1.4 Dai principi appena esposti discende l'inammissibilità, d'acchito, della censura relativa alla violazione dell'art. 5 cpv. 1 Cost., che sollevata insieme alla violazione del divieto d'arbitrio non ha per altro portata propria (DTF 134 I 322 consid. 2.1 pag. 326), così come dell'art. 6 CEDU, evocati solo genericamente in ingresso all'impugnativa.
 
A priori inammissibile dev'essere inoltre dichiarato anche il semplice rinvio alle argomentazioni sostenute davanti alle due istanze precedenti (DTF 133 II 396 consid. 3.2 pag. 400).
 
2.
 
Il ricorrente si è rivolto alla Corte cantonale lamentandosi del fatto che il Giudice di pace avesse assunto una prova d'ufficio, dopo l'udienza in contraddittorio.
 
Pronunciandosi riguardo alla censura sollevata, la Camera civile dei reclami ha constatato in primo luogo che l'art. 20 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della LEF (LALEF) - in vigore al momento in cui la causa è stata trattata dal Giudice di pace -, prescriveva effettivamente alle parti l'obbligo di produrre all'udienza di contraddittorio i documenti a suffragio delle rispettive ragioni.
 
Ciò nonostante, dato che il ricorrente non indicava quale norma vietasse al Giudice di pace di assumere egli stesso delle prove e che il suo agire rispettava in concreto le esigenze di celerità tutelate dall'art. 20 cpv. 6 vLALEF - anch'esso in vigore a quel tempo - ha giudicato che la richiesta della prova dell'invio per posta raccomandata della decisione del 13 giugno 2008 dovesse comunque essere considerata legittima.
 
3.
 
Oltre a far valere le censure inammissibili di cui si è detto (precedente consid. 1.4), il ricorrente insorge davanti al Tribunale federale denunciando una violazione del divieto d'arbitrio (successivi consid. 3.1. e 3.2) e del suo diritto di essere sentito (successivo consid. 3.3).
 
3.1 Quando, come nel caso in rassegna, il ricorrente fa valere la violazione del divieto d'arbitrio, egli non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria valutazione della fattispecie a quella dell'autorità cantonale; deve bensì dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che il giudizio querelato è manifestamente insostenibile (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262). Secondo costante giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza infatti già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire plausibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. il Tribunale federale annulla la sentenza impugnata per violazione dell'art. 9 Cost. unicamente se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - sia a livello di motivazione che di risultato - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).
 
Quando la censura d'arbitrio non è motivata conformemente a questi criteri, essa risulta inammissibile (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.).
 
3.2 Così è anche nella fattispecie. L'allegato sottoposto al Tribunale federale - redatto personalmente dal ricorrente, il quale dispone però di un brevetto di avvocato - non soddisfa infatti i predetti requisiti di motivazione.
 
3.2.1 Nella misura in cui esso rivolge critiche d'arbitrio alla sentenza del Giudice di pace e non a quella della Camera civile dei reclami, unico oggetto della presente procedura, la censura sollevata è inammissibile già solo per questo motivo (art. 114 e 75 cpv. 1 LTF).
 
3.2.2 Per quanto si riferisca effettivamente alla sentenza querelata, il ricorso non ne sostanzia invece l'insostenibilità nel senso sopra descritto.
 
L'insorgente certo critica l'applicazione dell'art. 20 cpv. 2 vLALEF da parte della Corte cantonale. Dimentica però che l'arbitrio presuppone un giudizio manifestamente insostenibile, che tale insostenibilità deve riguardare sia la motivazione che il risultato raggiunto e che la stessa dev'essere chiaramente indicata e motivata, pena l'inammissibilità della censura sollevata.
 
Il ricorrente omette inoltre completamente di esprimersi riguardo all'art. 20 cpv. 6 vLALEF, sul quale, dopo essersi pronunciata sull'art. 20 cpv. 2 vLALEF, la Camera civile dei reclami ha in definitiva fondato il proprio giudizio, tutelando l'agire del Giudice di pace.
 
A questo proposito, invece di confrontarsi criticamente con le considerazioni espresse in merito dai Giudici cantonali, motivandone l'arbitrio, si limita infatti a contestare l'effettivo rispetto del principio di celerità da parte del giudice di prime cure. Così facendo, si basa per giunta almeno in parte su fatti che non sono stati oggetto di accertamento della Corte cantonale e il cui richiamo in questa sede è pertanto parimenti inammissibile (art. 118 cpv. 1 LTF).
 
3.3 Inammissibile dev'essere infine considerata la censura con cui il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito.
 
Anche la critica - nemmeno sollevata davanti all'istanza precedente - con cui egli si lamenta di non aver potuto formulare osservazioni riguardo alla prova assunta e del fatto che non sia stata indetta una nuova udienza per discuterne, è in effetti diretta solo contro il giudizio del giudice di prime cure. Tale giudizio non è però oggetto di ricorso davanti al Tribunale federale (art. 114 e art. 75 cpv. 1 LTF).
 
All'indirizzo della sentenza emanata dalla Camera civile dei reclami, qui impugnata, il ricorrente non motiva nel contempo nessuna valida censura concernente la violazione del suo diritto di essere sentito (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF).
 
4.
 
Per quanto precede, il ricorso risulta essere globalmente inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non sono dovute ripetibili all'opponente, nemmeno invitato ad esprimersi in sede federale.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del cantone Ticino.
 
Losanna, 16 febbraio 2012
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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