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Informationen zum Dokument  BGer 1B_775/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_775/2012 vom 17.01.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_775/2012
 
Sentenza del 17 gennaio 2013
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
procedimento penale; non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 dicembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 25 luglio 2012 il dr. med. A.________ ha denunciato il dr. med. B.________ per titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria in relazione a scritti del 2002 e del 2004 stilati dal denunciante quale medico cantonale;
 
che il 9 ottobre 2012 il Procuratore pubblico (PP), ritenuta prescritta l'azione penale, ha decretato il non luogo a procedere;
 
che, adita dal denunciante, con giudizio del 13 dicembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ne ha respinto il gravame;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare alcuna conclusione;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
 
che il gravame dev'essere trattato quale ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF;
 
che il ricorso, privo di qualsiasi conclusione, è inammissibile già per questo motivo (art. 42 cpv. 1 in relazione con l'art. 107 cpv. 1 LTF);
 
che, inoltre, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato è legittimato a ricorrere al Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, ciò che gli spetta dimostrare conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (cfr. DTF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1.1);
 
che, in particolare, l'accusatore privato che a dipendenza dell'esito del procedimento penale non ha avuto la possibilità di presentare pretese civili, deve indicare quali conclusioni intenderebbe fare valere ed esporre e in che misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza negativa sul giudizio sulle stesse, a meno che lo si possa dedurre d'acchito e senza ambiguità (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1, 219 consid. 4; sentenza 1B_387/2011 del 13 settembre 2011 consid. 1.3.1 );
 
che il ricorrente non si esprime del tutto al riguardo, né tenta di addurre in che cosa consisterebbe un eventuale torto morale, da lui neppure fatto valere, ricordato che in materia di delitti contro l'onore lo stesso deve assumere un'importanza sufficiente per giustificare un indennizzo (sentenza 1B_119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2.2);
 
che per di più, nel Cantone Ticino la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI), applicabile anche ai funzionari cantonali (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp/TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI): l'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI) e pertanto il danneggiato non ha alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI);
 
che eventuali pretese di risarcimento dell'asserito danno sono quindi regolate dal diritto pubblico cantonale, che come visto esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico;
 
che di conseguenza in tali circostanze al ricorrente fa difetto la legittimazione a ricorrere nel merito (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF);
 
che, indipendentemente dalla carenza di questa legittimazione, l'interessato può censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2 e 1.9) ;
 
che in questo caso l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (cfr. DTF 136 IV 41 consid. 1.4; sentenza 1B_250/2011 del 14 luglio 2011 consid. 1.2);
 
che il Tribunale federale esamina tuttavia soltanto le censure sollevate e sostanziate e che pertanto il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
 
che il ricorrente non fa valere con una siffatta motivazione una lesione delle sue garanzie procedurali suscettibile di costituire un diniego di giustizia formale;
 
che la Corte cantonale ha stabilito che gli scritti oggetto della denuncia penale sono datati tra l'11 dicembre 2002 e il 21 luglio 2004, per cui la prescrizione è intervenuta il 21 luglio 2008 (art. 178 cpv. 1 CP) e l'accenno del denunciante secondo cui le affermazioni calunniose si sarebbero protratte anche in seguito non sarebbero circostanziate, né corroborate da riscontri oggettivi;
 
che il ricorrente, limitandosi a "mettere l'accenno" su alcuni punti, peraltro in maniera del tutto generica e rinviando in sostanza - in maniera inammissibile ricordato che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; 133 II 396 consid. 3.1 in fine pag. 400) - al reclamo presentato nella sede cantonale, non si confronta con la questione, decisiva, dell'intervenuta prescrizione dell'azione penale;
 
che al riguardo egli accenna semplicemente al fatto, ininfluente e esulante dall'oggetto del litigio, che le dichiarazioni espresse nella replica dal denunciato costituirebbero una prova di quanto egli avrebbe perpetrato nei suoi confronti anche dopo il 2008;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 gennaio 2013
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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