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Informationen zum Dokument  BGer 8C_5/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_5/2013 vom 04.02.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
8C_5/2013 {T 0/2}
 
Sentenza del 4 febbraio 2013
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
 
cancelliere Schäuble.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
P.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio regionale di collocamento, Via della Posta 9, 6600 Locarno,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 dicembre 2012.
 
Visto:
 
il ricorso del 31 dicembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio di inammissibilità del 12 dicembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
 
lo scritto del 4 gennaio 2013 con il quale, per ordine della Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, e nel quale si è inoltre precisato che se è impugnata una decisione di irricevibilità oppure un decreto di stralcio è necessaria una specifica contestazione dei motivi di irricevibilità o di stralcio,
 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
 
la mancata reazione del ricorrente,
 
considerando:
 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
 
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
 
che un gravame - come quello in esame - contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335),
 
che in ogni caso il ricorrente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto l'autorità giudiziaria di primo grado a ritenere inammissibile - poiché tardivo - il suo gravame di prima istanza,
 
che il ricorso di P.________ non può pertanto essere ritenuto ricevibile,
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
 
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
 
Lucerna, 4 febbraio 2013
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Leuzinger
 
Il Cancelliere: Schäuble
 
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