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Informationen zum Dokument  BGer 4D_9/2013  Materielle Begründung
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BGer 4D_9/2013 vom 18.02.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_9/2013
 
Sentenza del 18 febbraio 2013
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
espulsione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 dicembre 2012 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con decisione 15 novembre 2012 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord ha accolto la domanda di sfratto presentata dalla C.________SA nei confronti di A.________ e B.________;
 
che con sentenza 27 dicembre 2012 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome insufficientemente motivato, un reclamo presentato da A.________ e B.________ contro la pronunzia di primo grado;
 
che A.________ e B.________ impugnano con ricorso 7 febbraio 2013 la predetta sentenza dell'ultima istanza cantonale chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che non essendo raggiunto il valore litigioso minimo per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la sentenza cantonale è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
 
che con tale rimedio può solo essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e che nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che nel gravame i ricorrenti imputano le difficoltà finanziarie all'origine del mancato pagamento delle pigioni ad una contestata riduzione delle prestazioni complementari e alla mancata tempestiva decisione di un appello nell'ambito di una causa promossa contro una compagnia di assicurazione e ritengono opportuno non procedere all'espulsione prima della decisione delle predette cause, il cui esito favorevole permetterebbe loro di saldare i debiti con il locatore, ma non prendono in alcun modo posizione sul rimprovero, posto a fondamento della sentenza impugnata, di una carente motivazione del reclamo;
 
che pertanto il ricorso al Tribunale federale, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dalla pretesa indigenza dei ricorrenti;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
4.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 18 febbraio 2013
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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