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Informationen zum Dokument  BGer 6B_157/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_157/2013 vom 26.02.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_157/2013
 
Sentenza del 26 febbraio 2013
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (diffamazione, ingiuria),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 14 gennaio 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 18 gennaio 2012 A.________ ha sporto querela contro B.________, per titolo di diffamazione e ingiuria, in relazione all'epiteto "bugiardo" da questi proferito all'indirizzo del querelante nel corso di un'assemblea condominiale straordinaria;
 
che il 5 ottobre 2012 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere nei confronti del querelato, non ritenendo riuniti gli estremi dei reati prospettati;
 
che, adita dal querelante, con giudizio del 14 gennaio 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il gravame, non ravvisando sufficienti indizi di reato;
 
che avverso questa sentenza A.________ ha inoltrato un ricorso in materia penale al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale federale;
 
che, lamentando arbitrio nella valutazione delle prove, nonché nell'accertamento dei fatti e contestando l'addebitamento della tassa e delle spese di giustizia cantonali, egli postula l'annullamento della decisione della CRP e il rinvio dell'incarto al Procuratore pubblico per completare l'istruttoria;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore è legittimato a ricorrere al Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, ciò che gli spetta dimostrare conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (v. DTF 138 IV 86 consid. 3 pag. 88);
 
che, in particolare, l'accusatore privato che non ha la possibilità di presentare pretese civili deve indicare quali conclusioni intenderebbe fare valere ed esporre in che misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza negativa sul giudizio delle stesse, a meno che lo si possa dedurre d'acchito e senza ambiguità (DTF 137 IV 219 consid. 2.4 pag. 223);
 
che il ricorrente non si esprime del tutto al riguardo, né tenta di addurre in che cosa consisterebbe un eventuale torto morale, da lui neppure fatto valere, ricordato che in materia di delitti contro l'onore il torto morale deve assumere un'importanza sufficiente per giustificare un indennizzo (sentenza 1B_119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2.2);
 
che la legittimazione ricorsuale dell'insorgente non può fondarsi neppure sulla sua veste di querelante, come preteso nel gravame, in quanto le sue censure non vertono sul diritto di querela come tale (v. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF);
 
che, conseguentemente, il ricorrente difetta della necessaria legittimazione per contestare nel merito la sentenza della CRP e le sue censure di arbitrio risultano d'acchito inammissibili in quanto indissociabili dal merito della causa;
 
che, indipendentemente dalla carenza di questa legittimazione, l'interessato può censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto cantonale, federale o internazionale gli conferiscono quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2 e 1.9);
 
che, in questo caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (v. DTF 136 IV 41 consid. 1.4; sentenza 1B_250/2011 del 14 luglio 2011 consid. 1.2);
 
che il Tribunale federale esamina tuttavia soltanto le censure sollevate e sostanziate e che pertanto il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
 
che anche la censura volta a contestare le spese giudiziarie poste a carico dell'insorgente in sede cantonale si appalesa inammissibile in ragione dell'assenza di qualsiasi motivazione;
 
che infatti il ricorrente si limita a definire inaccettabile la decisione di addossargli suddette spese, ma non spiega in che modo essa violerebbe il diritto;
 
che pertanto il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 febbraio 2013
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Schneider
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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