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Informationen zum Dokument  BGer 1B_752/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_752/2012 vom 27.02.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_752/2012
 
Decreto del 27 febbraio 2013
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio,
 
in qualità di Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Corrado Moretti,
 
opponente,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
procedimento penale, non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con decisione del 7 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________, presentato contro il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2012 emanato dal Procuratore pubblico, nell'ambito di un procedimento penale avviato dal reclamante nei confronti di B.________ per diffamazione, calunnia e ingiuria;
 
che avverso questo giudizio A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia penale;
 
che dopo essere stato invitato a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte, con scritto del 9 gennaio 2013 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
 
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
 
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
che in concreto si può rinunciare a prelevare spese processuali;
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 27 febbraio 2013
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
 
Eusebio Crameri
 
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