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Informationen zum Dokument  BGer 2C_202/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_202/2013 vom 01.03.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_202/2013
 
Sentenza del 1° marzo 2013
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
 
Giudice delle misure coercitive del Cantone Ticino, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Carcerazione in vista di rinvio coatto,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 gennaio 2013 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Dopo il rigetto da parte dell'Ufficio federale della migrazione della sua domanda d'asilo l'11 ottobre 2012, confermato su ricorso dal Tribunale amministrativo federale il 19 novembre 2012, A.________, cittadino tunisino (1985), che doveva lasciare la Svizzera entro il 6 dicembre 2012, è stato fermato il 14 dicembre successivo dalla Polizia cantonale ticinese, alla quale ha dichiarato che non era intenzionato a tornare in Tunisia né a collaborare con le autorità al fine di ottenere dei documenti d'identità.
 
B.
 
Preso atto della situazione, la Sezione della popolazione ha ordinato il 14 dicembre 2012 la carcerazione in vista di rinvio coatto di A.________ per la durata di sei mesi sulla base dell'art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), subordinatamente per la durata di un mese in applicazione dell'art. 78 cpv. 1 LStr. Ritenendo legale ed adeguata la detenzione, il Giudice delle misure coercitive l'ha convalidata con decisione del 18 dicembre 2012, la quale è stata a sua volta confermata su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo con giudizio del 30 gennaio 2013.
 
C.
 
Il 25 febbraio 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui dichiara di non condividere la sentenza cantonale.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
 
2.
 
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.) Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
 
2.2 Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze, dato che non contiene alcuna motivazione. Il ricorrente si limita in effetti a dire che non è d'accordo con la sentenza cantonale, che vuole uscire di prigione e lasciare da solo la Svizzera. Egli tuttavia non spiega in che e perché l'esauriente motivazione sviluppata dalla Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale consid. 3 pag. 5 seg.) violerebbe la legislazione federale determinante. Il ricorso, che non contiene alcuna motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
2.3 A titolo del tutto abbondanziale va aggiunto che a prima vista il giudizio impugnato appare conforme al diritto e alla giurisprudenza federali. Inoltre, come peraltro già rilevato dal Giudice delegato, va osservato che il ricorrente può porre termine alla sua detenzione non appena accetterà di collaborare all'ottenimento di documenti d'identità.
 
3.
 
Viste le circostanze del caso, si rinuncia in concreto a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). La Sezione della popolazione viene invitata a controllare che la presente sentenza sia correttamente notificata al ricorrente e, se necessario, che le venga tradotta.
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Giudice delle misure coercitive e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
 
Losanna, 1° marzo 2013
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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