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Informationen zum Dokument  BGer 1C_652/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_652/2012 vom 06.03.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_652/2012
 
Decreto del 6 marzo 2013
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Francesco Ceruti,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
 
Comune di Vernate,
 
rappresentato dal Municipio e
 
patrocinato dall'avv. Lorenza Ponti Broggini,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
licenza edilizia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con decisione del 2 maggio 2012 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione del 14 febbraio 2012 con cui il Municipio di Vernate ha rilasciato una licenza edilizia a B.________;
 
che, adito da A.________, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame con giudizio del 12 novembre 2012;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale;
 
che con decreto presidenziale del 7 gennaio 2013 il ricorrente č stato invitato a fornire, entro il 21 gennaio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
 
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale dell'11 febbraio 2013 al ricorrente č stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 22 febbraio successivo, per versare l'anticipo richiesto;
 
che il ricorrente né ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
 
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF;
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso č inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 marzo 2013
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Eusebio
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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