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Informationen zum Dokument  BGer 1B_701/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_701/2012 vom 30.04.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_701/2012
 
Decreto del 30 aprile 2013
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Marco Mona,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli,
 
opponente,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
procedimento penale, non luogo a procedere,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 15 ottobre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che, con sentenza del 15 ottobre 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo di A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico nei confronti di B.________, per reati contro l'onore e discriminazione razziale;
 
che A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla CRP per un nuovo giudizio;
 
che, dopo lo scambio degli allegati, l'opponente è deceduto;
 
che, potendo la causa essere divenuta senza oggetto, è stata concessa alle parti la facoltà di esprimersi al riguardo;
 
che il rappresentante dell'opponente ha comunicato di non avere alcuna obiezione allo stralcio dai ruoli, mentre il ricorrente non si è espresso al proposito;
 
che la Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni;
 
che il decesso dell'opponente comporta lo stralcio della causa, non essendo più dati gli estremi per procedere penalmente nei suoi confronti;
 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF);
 
che, secondo l'art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che pone fine alla lite;
 
che gli interessati non si sono espressi al riguardo e che si giustifica in tale circostanza di non assegnare ripetibili della sede federale;
 
che si può inoltre prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
 
1.
 
Il ricorso è divenuto privo di oggetto e la causa 1B_701/2012 è stralciata dai ruoli.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Non si assegnano ripetibili della sede federale.
 
4.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 aprile 2013
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
 
Eusebio Gadoni
 
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