VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_1017/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_1017/2012 vom 14.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_1017/2012 {T 0/2}
 
Sentenza del 14 maggio 2013
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
B.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 novembre 2012.
 
Visto:
 
il ricorso del 12 dicembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 7 novembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
 
il decreto del 17 aprile 2013, con il quale questa Corte ha assegnato a B.________ un termine suppletorio, scadente il 29 aprile 2013, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
 
considerando:
 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio assegnatogli,
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 14 maggio 2013
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Borella
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).