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Informationen zum Dokument  BGer 8C_398/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_398/2013 vom 07.06.2013
 
8C_398/2013 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 7 giugno 2013
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
 
cancelliere Schäuble.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
M._________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale per gli assegni familiari del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assegno familiare (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 aprile 2013.
 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
con decisione del 30 maggio 2012, sostanzialmente confermata l'11 settembre successivo anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, la Cassa cantonale per gli assegni familiari del Cantone Ticino ha respinto una domanda di condono presentata da M._________ in relazione all'obbligo di restituzione - deciso dall'amministrazione con provvedimento, cresciuto incontestato in giudicato, del 14 marzo 2012 - degli assegni familiari da ella indebitamente percepiti dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2011,
 
adito su gravame dell'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, rilevando l'assenza di buona fede da parte della richiedente, ha confermato l'operato dell'amministrazione (giudizio del 15 aprile 2013),
 
M._________ ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede in sostanza che venga riconosciuto il condono dell'importo chiesto in restituzione,
 
la ricorrente chiede inoltre di essere esonerata dal pagamento anticipato delle spese di giustizia,
 
non sono state chieste osservazioni al gravame,
 
il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
 
il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendo scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF),
 
giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
 
nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
 
il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
 
nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
 
infatti la ricorrente si limita essenzialmente a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile - l'operato della precedente istanza e a ribadire la propria opinione,
 
ella non spiega perché il giudizio cantonale sarebbe contrario al diritto, né si confronta nelle debite forme con le ragioni che hanno indotto i primi giudici a negare l'esistenza di condizioni atte ad invocare la tutela della buona fede,
 
pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
 
viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 7 giugno 2013
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Leuzinger
 
Il Cancelliere: Schäuble
 
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