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Informationen zum Dokument  BGer 4A_49/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_49/2013 vom 13.06.2013
 
{T 0/2}
 
4A_49/2013
 
Decreto del 13 giugno 2013
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Alessandro Guglielmetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Flavia Vassalli García Fernández,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di appalto; notifica di difetti,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 13 dicembre 2010 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud ha, in parziale accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________SA, condannato la A.________SA al pagamento di fr. 50'065.95, oltre interessi;
 
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 7 dicembre 2012 un appello della A.________SA;
 
che quest'ultima ha impugnato la pronuncia d'appello con ricorso in materia civile del 28 gennaio 2013 con cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la reiezione della petizione;
 
che con risposta 19 febbraio 2013 la B.________SA ha chiesto la reiezione del ricorso e della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo;
 
che le parti hanno poi spontaneamente proceduto ad un ulteriore scambio di scritti;
 
che la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di attribuzione dell'effetto sospensivo con decreto del 18 marzo 2013;
 
che con scritto 6 giugno 2013 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso e ha segnatamente proposto di compensare le ripetibili;
 
che con lettera 10 giugno 2013 l'opponente ha aderito alla citata proposta;
 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtů dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre le ripetibili sono compensate come convenuto dalle parti;
 
 
per questi motivi, la Presidente decreta:
 
 
1.
 
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale sono compensate.
 
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 13 giugno 2013
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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