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Informationen zum Dokument  BGer 5A_325/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_325/2013 vom 01.07.2013
 
{T 0/2}
 
5A_325/2013
 
 
Sentenza del 1° luglio 2013
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1.  Cassa cantonale di compensazione AVS, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
 
2.  Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
 
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
 
3.  Ente ospedaliero cantonale,
 
Servizio centrale di contabilità e fatturazione, via Lugano 4b, 6501 Bellinzona,
 
4.  B.________ SA,
 
opponenti,
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, via Pollini 29, 6850 Mendrisio.
 
Oggetto
 
pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 aprile 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
 
Considerando:
 
che con ricorso 8 aprile 2013 A.________ si è aggravata contro il verbale di pignoramento emesso dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nelle esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS, dalla Confederazione svizzera, dall'Ente ospedaliero cantonale e dalla B.________ SA;
 
che con sentenza 19 aprile 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto tale gravame;
 
che con ricorso 2 maggio 2013 A.________ è insorta al Tribunale federale contro la sentenza dell'autorità di vigilanza, chiedendo al contempo la concessione dell'effetto sospensivo al rimedio;
 
che con decreto 7 maggio 2013 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 800.-- entro il 21 maggio 2013;
 
che con decreto 30 maggio 2013 alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento del predetto anticipo spese, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
 
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato alla ricorrente il 6 giugno 2013;
 
che il 26 giugno 2013 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che con l'evasione del gravame l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che, con riferimento alle prese di posizione sul ricorso e sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, non si giustifica assegnare ripetibili alla B.________ SA, poiché non è patrocinata da un legale, e nemmeno all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ed all'autorità di vigilanza (art. 68 cpv. 3 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 1° luglio 2013
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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