VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_752/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_752/2012 vom 14.08.2013
 
{T 0/2}
 
4A_752/2012
 
 
Sentenza del 14 agosto 2013
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
assicurazione complementare contro le malattie; indennità giornaliere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 7 novembre 2012 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione con cui A.________ aveva convenuto in giudizio la B.________ SA al fine di ottenere la continuazione del versamento delle indennità giornaliere da questa corrisposte fino al 30 giugno 2011;
 
che A.________ ha impugnato al Tribunale federale la sentenza cantonale con ricorso 11 dicembre 2012, postulando altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che con decreto del 17 giugno 2013 la I Corte di diritto civile ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso e ha invitato il ricorrente a fornire entro l'8 luglio 2013 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 3'000.--;
 
che il 17 luglio 2013 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per provvedere al predetto pagamento entro il 2 agosto 2013;
 
che il 22 luglio 2013 A.________ ha rinnovato la richiesta di "gratuito patrocinio e sospensione spese giudiziarie", asseverando l'assenza di risorse economiche e la fondatezza del suo gravame;
 
che come già indicato nel decreto del 17 giugno 2013 sulla domanda di assistenza giudiziaria, l'indigenza dell'istante è unicamente uno dei due presupposti per accogliere tale richiesta;
 
che l'assenza della seconda condizione, attinente alle possibilità di esito favorevole del ricorso, è stata stabilita nel predetto decreto e nello scritto del 22 luglio 2013 il ricorrente non ha sollevato alcun argomento idoneo a giustificare l'apertura di una procedura di revisione o riesame di tale decisione;
 
che il 12 agosto 2013 la Cassa del Tribunale federale ha costatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 agosto 2013
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).