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Informationen zum Dokument  BGer 2C_712/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_712/2013 vom 23.08.2013
 
{T 0/2}
 
2C_712/2013
 
 
Sentenza del 23 agosto 2013
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Dipartimento del territorio del Cantone del Ticino, Ufficio del demanio, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Tasse demaniali,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2013
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.________ è proprietario della particella xxx di Lugano, sezione di Gandria, sita in località Y.________. In corrispondenza del suo fondo, lungo il lato rivolto verso il lago Ceresio, esistono tre binari in ferro, utilizzati per l'ormeggio delle barche, eretti sul demanio pubblico. Il 5 dicembre 2011 l'Ufficio del demanio del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino (di seguito: UD) ha rilasciato a A.________ un'autorizzazione, legata a vari condizioni, di uso speciale del demanio pubblico concernente i citati manufatti, per un periodo di dieci anni, e ha esatto il pagamento di una tassa demaniale di fr. 1'800.-- annui (fr. 600.-- per ogni binario).
1
 
B.
 
Affermando di essere vittima di discriminazione (invalido motorio, necessiterebbe dei binari - il primo per lui, il secondo per il figlio anche lui sofferente di andicap, il terzo per gli ospiti - per attraccare le barche, non esistendo per lui altra possibilità per raggiungere la sua proprietà) e ritenendo l'ammontare della tassa sproporzionato e al di sopra delle proprie disponibilità, A.________ si è rivolto al Consiglio di Stato ticinese, il quale ne ha respinto il gravame con giudizio del 6 febbraio 2013. Dopo avere escluso una qualsiasi discriminazione nei confronti dell'insorgente, l'autorità ha ricordato che per legge era dovuta una tassa di fr. 600.-- a corpo; inoltre non era dato alcun motivo che permettesse di esonerarne l'interessato.
2
 
C.
 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino con sentenza dell'11 luglio 2013. Premesso che oggetto di disamina era unicamente la tassa demaniale, la Corte cantonale ha ricordato i principi applicabili per l'uso speciale del demanio pubblico, in particolare che erano dovute delle tasse d'uso il cui ammontare era stabilito dall'art. 11 del regolamento del 30 agosto 1994 sul demanio pubblico (RLDP; RL/TI 9.4.1.1.1), la cui ultima modifica era entrata in vigore il 1° marzo 2011. In concreto per i binari era prevista una tassa di fr. 600.-- a corpo all'anno (art. 11 cpv. 1 lett. c RLDP). Il fatto che nel passato le tasse demaniali corrisposte dall'interessato fossero inferiori era irrilevante, siccome fissate sulla scorta di precedenti tariffari, ormai decaduti. Infine ha aggiunto che non trattandosi di uso speciale a scopo ideale o di pubblica utilità, l'interessato non poteva beneficiare di esenzione.
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D.
 
Il 14 agosto 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, redatto in tedesco, con il quale chiede che la sentenza contestata sia annullata, rispettivamente che gli atti siano rinviati all'istanza precedente per nuovo giudizio. Adduce in particolare che il giudizio impugnato è inficiato d'arbitrio, che la tassa esatta è sproporzionata e che è stata disattesa la legge sui disabili, dato che egli in quanto invalido motorio dovrebbe beneficiare di esenzione.
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Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
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Erwägung 2
 
Facendo valere di avere scarse conoscenze della lingua italiana, il ricorrente chiede che venga soppresso l'obbligo di rivolgersi al Tribunale federale in italiano contro sentenze ticinesi. In caso contrario domanda che venga messo a sua disposizione un servizio di traduzione gratuito. Ora, il ricorrente si riferisce a torto all'obbligo di rivolgersi alle autorità cantonali nella (loro) lingua ufficiale (DTF 136 I 149 consid. 4.2 pag. 154; 127 V 219 consid. 2b/aa pag. 225; 122 I 236 consid. 2c pag. 239) : dinanzi al Tribunale federale è infatti sufficiente che gli atti scritti siano redatti in una delle lingue ufficiali (art. 42 cpv. 1 LTF). Dato che il suo ricorso è stato steso, come era suo diritto, in tedesco, la sua richiesta di potere beneficiare di un servizio di traduzione gratuito si rivela priva d'oggetto.
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D'altra parte, si giustifica di rendere la presente sentenza in italiano in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF, secondo il quale il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata.
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Erwägung 3
 
3.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
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3.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. In effetti, nel proprio prolisso e confuso gravame il ricorrente si limita a rievocare vicissitudini, reiterare accuse a funzionari nonché a menzionare la legge federale sui disabili del 13 dicembre 2002 e la legge ticinese sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 e relativo regolamento d'applicazione nonché principi costituzionali (arbitrio, principi della proporzionalità, dell'equivalenza, dell'affidamento, della legalità), senza però confrontarsi in modo sufficiente con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata pag. 7 seg.) né sostanziare segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF), in particolare una disattenzione arbitraria (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) della normativa cantonale. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Erwägung 4
 
Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente viene comunque considerata la particolarità del caso, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie ridotte di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento del territorio, Ufficio del demanio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 agosto 2013
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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