VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_586/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_586/2013 vom 18.09.2013
 
{T 0/2}
 
5A_586/2013
 
 
Sentenza del 18 settembre 2013
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Marazzi, Schöbi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
1. C.________,
 
2. Eredi fu D.________,
 
3. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
 
4. E.________,
 
tutti patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
 
5. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni,
 
viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
 
6. F.________SA,
 
7. G.________SA,
 
8. H.________,
 
9.  Comune di X.________,
 
opponenti,
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, 6716 Acquarossa.
 
Oggetto
 
elenco oneri,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 luglio 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con decisione 29 luglio 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato l'11 aprile 2013 da A.A.________ e B.A.________ avverso gli elenchi oneri 6 marzo 2013 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio. L'autorità di vigilanza ha osservato che il termine di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) per presentare ricorso avverso gli elenchi oneri veniva a scadenza lunedì 25 marzo 2013 ed è stato prorogato in virtù dell'art. 63 LEF al terzo giorno dopo la fine delle ferie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile 2013 compresi; art. 56 cpv. 2 LEF), vale a dire al 10 aprile 2013, e che pertanto il ricorso 11 aprile 2013 risulta tardivo.
 
2. Con ricorso in materia civile 16 agosto 2013 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la decisione dell'autorità di vigilanza al Tribunale federale, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al loro gravame. Essi sostengono che i " sette giorni dopo la Pasqua " di cui all'art. 56 cpv. 2 LEF andrebbero calcolati a partire dal lunedì di Pasqua, e non dalla domenica di Pasqua. Le ferie pasquali si sarebbero pertanto concluse l'8 aprile 2013 ed il termine di tre giorni fissato dall'art. 63 LEF sarebbe venuto a scadenza l'11 aprile 2013. Il loro ricorso all'autorità di vigilanza sarebbe quindi tempestivo.
 
3. Il gravame all'esame si appalesa manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, infatti, le ferie pasquali si concludono sette giorni dopo la domenica di Pasqua ( SYLVAIN MARCHAND, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 56 LEF). La decisione impugnata è pertanto conforme al diritto federale.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto. Con l'evasione del ricorso la domanda tendente al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili per le osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo.
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 18 settembre 2013
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).