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Informationen zum Dokument  BGer 2C_532/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_532/2013 vom 15.10.2013
 
{T 0/2}
 
2C_532/2013
 
 
Sentenza del 15 ottobre 2013
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della popolazione,
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Revoca di un permesso di domicilio,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2013
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
Con decisione del 31 maggio 2012, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di domicilio a A.________ per motivi di ordine pubblico. Essa gli ha quindi intimato di lasciare il territorio elvetico entro il 30 giugno successivo. Tale provvedimento è stato confermato su ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato, con decisione del 26 settembre 2012, quindi dal Tribunale cantonale amministrativo, che si è espresso in merito con sentenza del 29 aprile 2013.
1
Il 6 giugno 2013 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, chiedendo che la sentenza del 29 aprile 2013 sia annullata e il suo permesso di domicilio non sia revocato. Nel seguito, ha postulato il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. In via generale, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nondimeno, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni ed i motivi su cui queste si fondano; la motivazione addotta dev'essere pertinente e riferita all'oggetto del litigio (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate e motivate con precisione (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). Nel caso sostenga una violazione del divieto d'arbitrio, egli deve in particolare spiegare in che misura la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397).
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1.2. Per quel che concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore. Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).
4
 
Erwägung 2
 
2.1. Nel caso in esame, nella misura - preponderante - in cui si limita a riprendere alla lettera il ricorso presentato davanti all'autorità precedente senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni contenute nel giudizio querelato, l'impugnativa deve essere considerata inammissibile già solo per questo motivo (DTF 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246 seg.; sentenze 2C_772/2010 del 30 giugno 2011 consid. 1 e 2C_881/2008 del 24 giugno 2010 consid. 2.1).
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2.2. Il rispetto delle condizioni di ricevibilità descritte è però disatteso pure per quella - minima - parte in cui il gravame contiene delle considerazioni aggiuntive a quelle già proposte davanti all'istanza inferiore.
6
2.2.1. Al punto 11 del ricorso, l'insorgente lamenta la mancata acquisizione da parte del Tribunale amministrativo di atti aggiornati relativi alle relazioni tra padre e figli, nonostante egli stesso l'avrebbe richiesta.
7
Il ricorso davanti ai Giudici cantonali non contiene una puntuale richiesta in tal senso ma solo un generico richiamo dell'incarto della Pretura, concernente la procedura di divorzio tra il ricorrente e la moglie; a prescindere da ciò, detto richiamo è stato espressamente rifiutato dalla Corte cantonale (giudizio impugnato, consid. 1) e spettava quindi all'insorgente dimostrare che l'apprezzamento (anticipato) delle prove da essa svolto fosse insostenibile e quindi arbitrario o altrimenti lesivo del diritto (sentenza 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2).
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2.2.2. Anche la critica contenuta al punto 14 del ricorso, che mira a contestare il riconoscimento della proporzionalità della misura di revoca, risulta inoltre semplicemente abbozzata; non si confronta cioè affatto con le circostanziate considerazioni contenute in proposito nel giudizio impugnato (consid. 4. seg.).
9
 
Erwägung 3
 
3.1. Per quanto precede, non rispondendo alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 e dall'art. 106 cpv. 2 LTF, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF).
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3.2. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie e all'ottenimento del gratuito patrocinio per la procedura davanti al Tribunale federale - non può essere accolta in quanto, così come redatto, il gravame doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
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Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente, viene comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
 
Losanna, 15 ottobre 2013
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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