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Informationen zum Dokument  BGer 5A_780/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_780/2013 vom 21.10.2013
 
{T 0/2}
 
5A_780/2013
 
 
Sentenza del 21 ottobre 2013
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente,
 
Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
 
Considerando:
 
che, nell'ambito dell'esecuzione promossa da A.________ contro B.________ per l'incasso di fr. 47'138.-- oltre interessi, in data 15 settembre 2010 l'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano ha pignorato alcuni beni facenti parte dell'inventario di un ristorante gestito dall'escusso;
 
che, in accoglimento di un ricorso di B.________, con sentenza 4 ottobre 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha annullato il verbale di pignoramento del 15 settembre 2010 e gli atti esecutivi susseguenti allo stesso;
 
che secondo la Corte cantonale i beni facenti parte dell'inventario del ristorante sono impignorabili nel senso dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, essendo adempiuto il presupposto della sufficiente redditività dell'attività lucrativa indipendente svolta dall'escusso ed essendo tali oggetti necessari all'esercizio della sua attività professionale;
 
che con ricorso in materia civile 15 ottobre 2013 A.________ è insorto al Tribunale federale, chiedendo " che non siano annullati gli atti esecutivi e non sia annullato il verbale di pignoramento del 15 settembre 2010, che venga accolta la mia opposizione rendendo il pignoramento esecutivo ";
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF);
 
che il ricorrente che si duole di un accertamento manifestamente inesatto - vale a dire arbitrario (art. 9 Cost.; DTF 135 III 127 consid. 1.5 con rinvio) - dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF) deve soddisfare le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
che dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1);
 
che nel ricorso all'esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze di motivazione;
 
che infatti il ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata, ma si limita in sostanza ad affermare che l'escusso non sarebbe il gerente del ristorante, ma soltanto un lavoratore dipendente;
 
che la sua argomentazione si fonda però su circostanze non risultanti dal giudizio impugnato, senza che egli lamenti un arbitrario accertamento dei fatti da parte della Corte cantonale (art. 97 cpv. 1 LTF) e senza che egli pretenda che i presupposti per addurre fatti nuovi in questa sede sarebbero soddisfatti (art. 99 cpv. 1 LTF);
 
che inoltre nella misura in cui i documenti acclusi al gravame non facciano già parte dell'incarto, la loro produzione deve essere considerata inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF);
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza;
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 21 ottobre 2013
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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