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Informationen zum Dokument  BGer 2C_988/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_988/2013 vom 31.10.2013
 
{T 0/2}
 
2C_988/2013
 
 
Sentenza del 31 ottobre 2013
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Direzione del circondario delle dogane di Sciaffusa, Bahnhofstrasse 62, 8201 Sciaffusa,
 
rappresentata dalla Direzione generale delle dogane, Divisione principale Diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
Imposta sul valore aggiunto (imposizione di monete coreane e giapponesi),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2013
 
dal Tribunale amministrativo federale, Corte I.
 
 
Fatti:
 
A. Dopo avere ricevuto un pacco destinato al signor A.________, contenente diversi tipi di monete commemorative coreane e giapponesi, la casa di spedizione B.________ ha dichiarato l'invio con assoggettamento all'IVA all'Ufficio doganale di Zurigo Post il quale, che con decisione d'imposizione del 12 luglio 2012, ha accettato la dichiarazione doganale e provveduto a riscuotere l'importo IVA di fr. 28.--. L'importo percepito è stato addebitato sul conto della casa di spedizione, la quale l'ha fatturato ad A.________ assieme ad altre spese per un importo globale di fr. 66.90, somma successivamente rimborsata dalla casa di spedizione ad A.________ nel corso del 2012.
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B. Contestata da A.________, la decisione d'imposizione è stata confermata su ricorso dapprima dalla Direzione del circondario delle dogane di Sciaffusa, il 23 gennaio 2013, e poi dal Tribunale amministrativo federale, Corte I, con sentenza del 7 ottobre 2013.
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C. Il 23 ottobre 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che la sentenza impugnata sia annullata e la causa rinviata all'autorità precedente. Affermando che le monete in questione non sono soggette al'IVA egli censura, in sintesi, la violazione del suo diritto di essere sentito nonché del divieto dell'arbitrio.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
 
1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). Ciononostante, incombe al ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (cfr. DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rinvio).
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Erwägung 2
 
2.1. Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non le nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).
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2.2. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), emanata dal Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è stato presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata: il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto, di principio, ammissibile.
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2.3. Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (DTF 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289). Al riguardo occorre precisare che il ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito; il rimedio in questione non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e riferimenti). Nondimeno il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente a siffatta esigenza quando l'impugnativa è diretta contro un atto che potrebbe ripetersi in futuro in circostanze analoghe e le questioni litigiose, al cui chiarimento esiste un interesse pubblico sufficientemente importante, qualora si ripresentassero, non potrebbero essere esaminate tempestivamente (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 24 e rinvio).
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2.4. Nel caso concreto emerge dalla sentenza impugnata che la casa di spedizione ha rimborsato nel 2012 al ricorrente l'importo dell'IVA litigioso (cfr. consid. 1.2 pag. 4 del giudizio contestato). È quindi indiscusso che già quando si è rivolto al Tribunale federale, nell'ottobre del 2013, questi non fruiva più di un interesse pratico attuale. Inoltre l'interessato non spiega né dimostra (art. 42 LTF), come gli incombeva invece fare (cfr. consid. 1 in fine), in che consiste nel caso specifico l'interesse pubblico sufficientemente importante al chiarimento della questione litigiosa, interesse richiesto dalla prassi per potere rinunciare all'esigenza dell'interesse pratico attuale. Il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.
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2.5. Da quel che precede discende che il ricorso è inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano invece ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al ricorrente, alla Direzione generale delle dogane e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
 
Losanna, 31 ottobre 2013
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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