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Informationen zum Dokument  BGer 1B_356/2013  Materielle Begründung
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BGer 1B_356/2013 vom 26.11.2013
 
{T 0/2}
 
1B_356/2013
 
Decreto del 26 novembre 2013
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, in qualità di
 
Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Denegata e ritardata giustizia,
 
ricorso contro la decisione emanata il 21marzo 2013 dalla Pretura penale del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che, per quanto qui interessa, con decreto di accusa del 10 agosto 2011 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di A.________ per diffamazione nei confronti dell'avv. B.________;
 
che, in seguito all'opposizione interposta da A.________, il 21 marzo 2013 ha avuto luogo il dibattimento dinanzi alla Pretura penale, conclusosi con la condanna dell'insorgente;
 
che con scritto del 26 marzo 2013 l'interessata ha annunciato l'appello e chiesto la motivazione della sentenza, richieste ribadite in seguito;
 
che il 9 ottobre 2013 l'interessata ha presentato un ricorso per denegata giustizia al Tribunale federale, in quanto, richiamato l'art. 84 cpv. 4 CPP, il termine di 60 giorni era scaduto e la sentenza motivata non ancora notificata;
 
che con scritto del 18 ottobre 2013 la Pretura penale ha comunicato al Tribunale federale che nel frattempo la sentenza motivata era stata intimata alle parti e l'incarto trasmesso alla Corte di appello e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CARP);
 
che la ricorrente, invitata a esprimersi sul fatto che in tali circostanze il ricorso parrebbe essere divenuto privo di oggetto, non si è pronunciata al riguardo;
 
che l'emanazione della decisione motivata e la trasmissione dell'incarto alla CARP rendono privo d'oggetto il ricorso per denegata giustizia, la cui ammissibilità è peraltro più che dubbia, ricordato che, come indicato nel dispositivo della sentenza del 21 marzo 2013 intimato seduta stante alla ricorrente, la stessa può essere impugnata mediante appello: la criticata sentenza della Pretura penale non costituisce pertanto una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF);
 
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF);
 
che in concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Pretura penale del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 novembre 2013
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione:  Il Cancelliere:
 
Eusebio  Crameri
 
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