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Informationen zum Dokument  BGer 4D_45/2013  Materielle Begründung
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BGer 4D_45/2013 vom 10.12.2013
 
{T 0/2}
 
4D_45/2013
 
 
Sentenza del 10 dicembre 2013
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Kiss, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
disconoscimento del debito,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 luglio 2013
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Il 25 ottobre 2012 il Pretore di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione che A.________ aveva dichiarato contro il precetto esecutivo xxx dell'Ufficio di Lugano fattogli notificare per fr. 15'000.-- dalla B.________SA; il precetto indicava come titolo del credito "accettazione di debito del 20 giugno 2012, C.________Sagl". Il 19 novembre 2012 A.________ ha promosso un'azione di disconoscimento del debito davanti al medesimo Pretore; in seguito, all'udienza di discussione, ha presentato un'azione di rendiconto in via riconvenzionale. La B.________SA si è opposta a entrambe le azioni. Il Pretore ha respinto l'azione di disconoscimento del debito e dichiarato inammissibile quella riconvenzionale con giudizio del 30 aprile 2013.
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B. A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 31 luglio 2013 con il quale chiede, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza cantonale e l'accoglimento dell'azione di disconoscimento del debito. La convenuta propone di respingere il ricorso con un breve scritto del 7 agosto 2013. L'autorità cantonale non ha preso posizione.
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Diritto:
 
1. La contestazione riguarda una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF), il cui valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). È pertanto proponibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale, ad esclusione di quello in materia civile (art. 113 LTF). Esso è ammissibile: è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 115 LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 e 117 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 e 117 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 e 114 LTF).
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2. Per la motivazione del ricorso sussidiario in materia costituzionale l'art. 117 LTF rimanda all'art. 106 cpv. 2 LTF. Quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali è richiesta una motivazione puntuale e precisa, analoga a quella che l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG prescriveva per il ricorso di diritto pubblico. Il ricorso deve indicare in modo chiaro, senza rinvii ad altri atti, i diritti che si pretendono violati e spiegare in cosa consiste la violazione; critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 Il 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
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3. Il Pretore ha stabilito che il riconoscimento del 20 giugno 2012 costituisce valida causa del debito "siccome funzionale alla convenzione fiduciaria sottoscritta a suo tempo tra le parti (doc. 4) " e ha accertato che l'attore non è riuscito a dimostrare che l'atto fosse condizionato a un rendiconto. Il primo giudice non ha preso in considerazione l'esistenza del rapporto di mandato più esteso, sostenuta dall'attore e contestata dalla convenuta, poiché la convenzione prodotta a sostegno di tale tesi (doc. 5) non è stata firmata dalle parti. Il Pretore ha rifiutato alcune prove offerte dall'attore (l'interrogatorio di sé stesso e di un testimone e una perizia).
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4. La tesi centrale del ricorso è che l'autorità cantonale, scostandosi dalla DTF 131 III 268 consid. 3.2, abbia dimenticato di considerare l'eccezione di inesecuzione del contratto nel "catalogo" dei mezzi difensivi che l'art. 17 CO mette a disposizione del debitore. Su di essa si fondano in primo luogo le censure di carattere formale, con le quali l'attore si prevale del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Egli sostiene che la Corte ticinese ha violato questa norma per difetto di motivazione, omettendo di spiegare le ragioni per le quali ha escluso che il debitore potesse prevalersi dell'eccezione d'inadempimento. Inoltre, rifiutando di assumere le prove atte a suffragare l'eccezione, nell'errata convinzione che fossero irrilevanti per il giudizio, l'autorità cantonale avrebbe leso anche il diritto alla prova.
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4.1. Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. la motivazione di una decisione va formulata in modo tale da permettere alle parti di impugnarla con cognizione di causa; l'autorità deve permettere loro di capire le ragioni che stanno alla base del giudizio, spiegando almeno brevemente le argomentazioni decisive che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, senza essere tuttavia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti proposti dalle parti (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1).
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4.2. La motivazione della sentenza impugnata, riassunta al consid. 3, illustra con chiarezza le ragioni per le quali l'appello dell'attore è stato respinto o dichiarato irricevibile. L'eccezione di inesecuzione non è menzionata in modo esplicito. È tuttavia evidente ch'essa non è stata trattata perché l'attore la riferiva solo al rapporto contrattuale che la Corte cantonale ha definito il "mandato allargato" (doc. 5), non alla convenzione fiduciaria che entrambe le istanze ticinesi hanno considerato essere la causa del credito (doc. 4). È per coerenza con questa impostazione che non sono state assunte, perché inutili, le prove proposte dall'attore. La sentenza impugnata, come detto (consid. 3), spiega infatti che con esse l'attore si proponeva di chiarire "i contorni del mandato allargato che sarebbe stato conferito dall'attore alla convenuta e la questione del rendiconto". L'attore non impugna per arbitrio questo apprezzamento anticipato.
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5. Nel merito l'attore rimprovera all'autorità cantonale di avere applicato arbitrariamente l'art. 17 CO, omettendo appunto di considerare l'eccezione d'inesecuzione ch'egli aveva formulato in prima e seconda istanza e che la controparte non aveva contestato.
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6. Il ricorso si avvera pertanto infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Alla parte convenuta, che non è stata patrocinata da un avvocato, non sono assegnate ripetibili (DTF 135 III 127 consid. 4).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 10 dicembre 2013
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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