VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_621/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_621/2011 vom 20.12.2013
 
{T 0/2}
 
4A_621/2011
 
Decreto del 20 dicembre 2013
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Fabio Soldati,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Fabio Bacchetta Cattori,
 
opponente.
 
Oggetto
 
pena di recesso,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 settembre 2011 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 12 settembre 2011 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la petizione con cui la A.________ SA ha chiesto di condannare B.________ a pagarle fr. 284'786.-- a titolo di pena di recesso;
 
che contro tale giudizio è insorta al Tribunale federale la A.________ SA con ricorso in materia civile del 10 ottobre 2011;
 
che la Presidente della Corte adita ha sospeso, su richiesta delle parti, la procedura ricorsuale con decreto 15 novembre 2011;
 
che con scritto 17 dicembre 2013 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 dicembre 2013
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).