VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_658/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_658/2013 vom 26.12.2013
 
{T 0/2}
 
9C_658/2013
 
 
Sentenza del 26 dicembre 2013
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Kernen, Presidente,
 
Meyer, Borella, Pfiffner, Glanzmann,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
R.________, patrocinato dalla Consulenza giuridica andicap,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 agosto 2013.
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Mediante decisione del 16 dicembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), accertata una piena inabilità al lavoro dal 25 gennaio 2008 nella sua precedente attività di elettromeccanico ma una piena capacità dal 29 marzo 2010 in occupazioni sostitutive adeguate, ha assegnato a R.________, nato nel 1956, una rendita intera d'invalidità dal 1° dicembre 2009 (trascorsi l'anno di attesa e sei mesi dal deposito, il 19 giugno 2009, della domanda di prestazioni) al 30 giugno 2010 per i postumi di un infortunio che gli aveva provocato lo schiacciamento della mano sinistra. Per le stesse conseguenze infortunistiche l'interessato è inoltre stato posto al beneficio, tra l'altro, di una rendita d'invalidità LAINF del 20% dal 1° giugno 2010 (decisione della Suva del 30 giugno 2010).
1
A.b. Il 4 maggio 2011 R.________ ha presentato una nuova domanda di prestazioni essenzialmente a causa di disturbi di origine psichica. Esperiti gli accertamenti del caso, che hanno messo in evidenza una situazione stabile per quanto concerneva i disturbi di natura somatica post-infortunistica, ma una condizione di capacità lavorativa nulla (dal 30 marzo 2011) o comunque (dal 31 agosto 2012) limitata - al 35% e per giunta solo in un ambiente protetto - anche in attività sostitutive per la problematica psichica (sindrome da attacchi di panico e d'ansia generalizzata), l'UAI ha riconosciuto all'assicurato il diritto a provvedimenti integrativi sotto forma di un "periodo necessario ad acquisire la resistenza di base" (dal 28 novembre 2011 al 28 febbraio 2012), poi prolungato al 30 agosto 2012 ("potenziamento della resistenza"), durante il quale ha percepito indennità giornaliere dell'AI.
2
A.c. Al termine di queste misure, l'amministrazione, per decisione del 4 gennaio 2013, preavvisata il 5 novembre 2012, ha versato all'assicurato una rendita intera d'invalidità dal 1° al 30 novembre 2011 e di nuovo una prestazione intera dal 1° agosto 2012, terminati i provvedimenti professionali. L'UAI ha osservato che in realtà l'interessato avrebbe avuto diritto - in virtù del calcolo della media retrospettiva - a un quarto di rendita, per un grado d'invalidità del 40%, dopo un anno di carenza con inabilità media di almeno il 40% già dal 1° giugno 2011 (nove mesi al 20% e tre mesi al 100%) e a una rendita intera, per un grado d'invalidità del 100%, dal 1° settembre 2011 (tre mesi dopo il riconoscimento del quarto di rendita). Il versamento è però stato posticipato al 1° novembre 2011 in considerazione del fatto che per l'ordinamento in materia il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni.
3
B. Contestando l'applicazione del termine di attesa di sei mesi per il versamento delle prestazioni, R.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto di annullare la decisione amministrativa e di attribuirgli un quarto di rendita dal 1° giugno 2011 e una rendita intera dal 1° settembre 2011.
4
Per pronuncia del 7 agosto 2013 la Corte cantonale ha respinto il ricorso e confermato l'operato dell'UAI.
5
C. L'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale ribadisce le richieste di primo grado.
6
 
Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
7
2. L'autorità giudiziaria cantonale, aderendo alla valutazione dell'amministrazione, ha confermato il versamento della rendita intera dal 1° novembre 2011 in considerazione del fatto che l'assicurato ha presentato la nuova domanda di prestazioni il 4 maggio 2011 e che secondo l'ordinamento in materia il diritto alle prestazioni nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato le ha rivendicate. Da parte sua l'insorgente contesta, come già in sede cantonale, l'applicazione del termine di attesa di sei mesi per il versamento delle prestazioni e rivendica il diritto a un quarto di rendita già dal 1° giugno 2011 e a una rendita intera dal 1° settembre 2011. Controverso è pertanto unicamente il versamento della rendita dal 1° giugno al 31 ottobre 2011.
8
 
Erwägung 3
 
3.1. La 5
9
3.2. Il Tribunale federale è chiamato a risolvere, per la prima volta, la questione di sapere se nel caso di nuova insorgenza dell'invalidità per 
10
4.  
11
4.1. Secondo i primi giudici, siccome la nuova (totale) incapacità lavorativa dell'opponente è stata - pacificamente - causata da una nuova problematica medica, di natura psichiatrica, l'art. 29
12
4.2. Per l'insorgente, invece, l'applicazione del termine di attesa di sei mesi giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI non si giustifica in una siffatta evenienza. Prevalendosi della ratio di questo disposto, desumibile dal Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (5 
13
 
Erwägung 5
 
5.1. Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, nulla di decisivo per la risoluzione della presente vertenza può dedursi dalla sentenza del 7 maggio 2012, 8C_888/2011, in SVR 2012 IV n. 48 pag. 174. In quella occasione si era trattato di esaminare il momento a partire dal quale andava versata la nuova prestazione nel caso in cui la persona assicurata, dopo la soppressione della rendita, avesse, nel termine di tre anni di cui all'art. 29 bis OAI, presentato una nuova domanda a dipendenza della 
14
5.2. La questione lasciata aperta in quella vertenza non deve essere risolta nemmeno nel presente contesto, anche perché le fattispecie sono comunque diverse (sul tema cfr. nondimeno Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, pag. 109 seg.). Contrariamente a quella giudicata nella sentenza 8C_888/2011, quella qui in esame non soggiace alla regola speciale dell'art. 29 bis OAI. Come ha accertato in maniera vincolante e pacifica la Corte cantonale, la nuova invalidità è insorta per 
15
5.3. Nemmeno l'interpretazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI impone di seguire la tesi del ricorrente. Contrariamente a quanto invocato, il senso e lo scopo della norma, così come emergono dai lavori preparatori (sulla rilevanza di questi ultimi soprattutto nel caso di disposizioni recenti, se la volontà storica dell'autore della norma ha trovato, come nella fattispecie, espressione nel testo oggetto d'interpretazione cfr. DTF 138 V 481 consid. 5.5 pag. 493 con riferimenti), non giustificano di scostarsi dal suo testo chiaro (cfr. anche le versioni tedesca e francese " 
16
Del resto, se la legge fa nascere il diritto alla rendita al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni e se quest'ultimo le rivendica a dipendenza di un'inabilità causata da un nuovo (e decisivo) evento - perché l'invalidità residua relativa al primo (e diverso) è chiaramente insufficiente -, non vi è motivo per non versare la rendita sei mesi dopo il nuovo annuncio all'AI. Il fatto che l'incapacità residua precedente permetta di anticipare - grazie alla media retrospettiva (cfr. ad esempio sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1) - la scadenza del termine annuo ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI non significa che in una simile situazione si possa per questo prescindere dall'applicazione del termine di attesa dell'art. 29 cpv. 1 LAI per il versamento della prestazione.
17
5.4. Quanto alla invocata applicazione, per analogia, dell'art. 88
18
6. Di conseguenza, nella misura in cui, in considerazione della precedente invalidità residua del 20% e dell'incapacità lavorativa totale sopraggiunta il 30 marzo 2011, hanno osservato che l'assicurato avrebbe avuto teoricamente diritto, in applicazione della media retrospettiva, a una rendita d'invalidità già dal mese di giugno 2011 ma ciò nonostante l'hanno erogata, in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI, dal 1° novembre 2011, ossia sei mesi dopo l'inoltro della nuova richiesta (avvenuta il 4 maggio 2011), i giudici cantonali non sono incorsi in alcuna violazione del diritto federale e la loro pronuncia va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
19
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 26 dicembre 2013
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kernen
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).