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Informationen zum Dokument  BGer 4A_263/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_263/2014 vom 13.01.2015
 
{T 0/2}
 
4A_263/2014
 
 
Sentenza del 13 gennaio 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Klett, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Francesco Ceruti,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Ivan Paparelli,
 
opponente.
 
Oggetto
 
mandato; responsabilità della banca,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° aprile 2014
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Nell'ottobre 1996 A.________, residente in Italia, ha aperto il conto denominato xxx presso la B.________SA. Lo ha chiuso nel giugno 2002 per approfittare delle agevolazioni del cosiddetto scudo fiscale.
1
B. A.________ insorge davanti al Tribunale federale con un atto del 2 maggio 2014 intitolato " Ricorso in materia di diritto civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale ". Chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che il suo appello del 1° febbraio 2013 sia accolto.
2
 
Diritto:
 
1. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorrente non quantifica la propria domanda di riforma del giudizio cantonale, contravvenendo di per sé all'art. 42 cpv. 1 LTF. L'omissione non pregiudica tuttavia l'ammissibilità del ricorso in materia civile poiché, nella seconda richiesta di giudizio del gravame, il ricorrente chiede l'accoglimento del proprio appello, le cui domande sono state riprese nella motivazione della sentenza impugnata, ed è quindi desumibile la sua volontà di postulare la condanna dell'opponente al pagamento di Euro 60'701.55 (DTF 137 III 617 consid. 6.2 pag. 621 seg.).
3
2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1).
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3. La Corte cantonale ha costatato che agli atti vi sono un Parere tecnico su firme e nome A.________ e C.________ prodotto dall'attore e un  Preavviso di perizia calligrafica di firme allestito dalla Polizia scientifica, su richiesta del Ministero pubblico, nell'ambito del procedimento penale, poi abbandonato, a carico di un dipendente della convenuta e di un gestore patrimoniale esterno dell'attore. Il primo documento è stato definito di parte. I giudici cantonali si sono invece soffermati sul secondo, nel quale si legge, a mo' di conclusione, che " Gli accertamenti tecnici intrapresi sostengono l'ipotesi secondo la quale le firme apposte sulla fiche di prelevamento datata del 2 giugno 1999 sono state falsificate ". Pur riconoscendo a questo referto un " valore probatorio accresciuto ", la Corte cantonale ha considerato che non si tratta di una " prova certa ", poiché vi è formulata solo un'ipotesi; oltretutto, hanno aggiunto, la parte convenuta, che non era parte nel procedimento penale, non ha potuto partecipare all'assunzione della prova.
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4. La Corte ticinese ha accertato che il ricorrente, sebbene avesse chiesto e ottenuto la documentazione completa concernente i movimenti del suo conto una prima volta nell'aprile 2002 poi ancora all'inizio del 2006, ha mosso le prime contestazioni soltanto nel 2008; ha in seguito stabilito che tale silenzio, durato sei anni, è " indiziante di correttezza e accettazione " e che le " rimostranze sollevate dopo un così lungo periodo violano il principio della buona fede e non possono essere accolte ".
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5. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 13 gennaio 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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