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Informationen zum Dokument  BGer 9C_547/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_547/2017 vom 16.01.2018
 
 
9C_547/2017
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2018
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
 
Glanzmann, Parrino,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
patrocinato da Consulenza giuridica andicap,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità
 
del Cantone Ticino,
 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità
 
(assegno per grandi invalidi),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 giugno 2017 (32.2016.63).
 
 
Fatti:
 
A. A.________, nato il 12 novembre 1974, cittadino della Repubblica Dominicana, coniugato dal 16 novembre 2013 con una cittadina italiana - nata e vissuta sempre in Svizzera e con permesso di domicilio C - con la quale risiede a B.________ dall'agosto 2014, ha inoltrato nell'aprile 2015 una richiesta per l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi di grado elevato all'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI). Esperita l'istruttoria, l'UAI con decisione del 13 maggio 2016 ha negato il diritto all'assegno per grandi invalidi.
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B. A.________ si è aggravato il 21 giugno 2016 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, con giudizio del 19 giugno 2017, ha respinto il gravame.
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C. Il 23 agosto 2017 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede il riconoscimento del diritto a un assegno per grandi invalidi di grado elevato a partire dal 1° agosto 2014, ossia dal momento della sua entrata in Svizzera.
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Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2. 
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2.1. L'oggetto della lite concerne il diritto del ricorrente - cittadino domenicano residente in Svizzera dall'agosto 2014 e sposato dal novembre 2013 con una cittadina italiana domiciliata dalla nascita in Svizzera, titolare di un permesso di domicilio C - a percepire un assegno per grandi invalidi di grado elevato.
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2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto in maniera completa e dettagliata le norme di diritto e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando in particolare i presupposti per il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi secondo il diritto interno (in generale l'art. 42 LAI e in particolare per un cittadino straniero l'art. 6 cpv. 2 LAI), come pure in ambito di diritto europeo (cfr. art. 80a LAI e il rinvio allo specifico diritto comunitario, segnatamente l'Allegato II dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [di seguito ALC] e il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [di seguito Regolamento n. 883/0. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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Erwägung 3
 
3.1. La Corte Cantonale, costatato che il ricorrente è cittadino della Repubblica Dominicana, dunque extra-comunitario, giunto in Svizzera nell'agosto 2014 dopo aver contratto matrimonio il 16 novembre 2013 con una cittadina italiana nata e sempre vissuta in Svizzera - dalla nascita titolare di un permesso di domicilio C - ha concluso che per il solo possesso della nazionalità italiana della moglie il ricorrente non può prevalersi dell'ALC e dei suoi regolamenti d'applicazione per invocare la clausola di parità di trattamento e fondare un suo diritto all'assegno per grandi invalidi. Pur se familiare di una cittadina di uno Stato membro, difetta in concreto il necessario requisito del nesso transfrontaliero: il solo possesso della nazionalità italiana della moglie non permette l'applicazione dell'ALC. Dal punto di vista del diritto interno, il ricorrente non adempie i presupposti di cui all'art. 6 cpv. 2 LAI - all'insorgere della grande invalidità egli non aveva versato un anno di contributi né aveva risieduto in Svizzera per almeno 10 anni - e dunque a giusta ragione l'UAI ha respinto la sua domanda di ottenimento di un assegno per grandi invalidi.
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3.2. Il ricorrente critica il Tribunale cantonale per avere erroneamente applicato il diritto federale - art. 6 cpv. 2 LAI - in luogo di quello internazionale. In particolare, egli rimprovera alla Corte cantonale di essersi fondata sulla DTF 143 V 81 malgrado le due fattispecie fossero differenti: nel caso in esame la moglie del ricorrente non ha doppia nazionalità ma solo quella italiana, difettando quella svizzera dove però ha domicilio. In conclusione a mente del ricorrente, dopo analisi della dottrina e giurisprudenza in materia, il fatto di possedere la cittadinanza di uno Stato comunitario rispetto a quello in cui si risiede rappresenterebbe un elemento di estraneità sufficiente, idoneo a giustificare l'applicazione dell'ALC e del Regolamento n. 883/04, segnatamente i suoi articoli 3 n. 1 lett. a e 4, che giustificherebbero il diritto all'assegno per grandi invalidi alle stesse condizioni che un cittadino svizzero (art. 42 cpv. 1 LAI: è sufficiente il domicilio e la dimora in Svizzera, presupposti realizzati dal ricorrente).
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4. Il ricorrente non può essere seguito laddove, senza confrontarsi con le motivazioni ritenute dalla Corte cantonale, opera in maniera generale una nuova analisi della dottrina e giurisprudenza - in relazione al diritto interno e internazionale - alla base della sentenza DTF 143 V 81 per giungere al risultato che il fatto di possedere la cittadinanza di uno Stato comunitario rispetto a quello in cui si risiede rappresenterebbe un elemento di estraneità sufficiente. Il Tribunale federale nella menzionata sentenza ha difatti già deciso la questione e il ricorrente non fornisce alcuna argomentazione relativa alla presenza di eventuali motivi tali da giustificare un cambiamento di giurisprudenza. Come si evince chiaramente dalla DTF 143 V 81 consid. 8.1 pag. 88, determinanti per l'applicazione personale dell'ALC e dei suoi regolamenti sono le condizioni della nazionalità o dello status familiare da un lato e l'elemento transfrontaliero dall'altro, il quale è dato dall'esercizio del diritto alla libera circolazione, segnatamente risiedendo o lavorando in uno Stato membro dell'UE (DTF 143 V 81 consid. 8.3.2 pag. 89). In concreto la Corte cantonale ha appurato che il ricorrente, quale coniuge di una cittadina italiana, ha lo statuto familiare ma però non vi è spazio per l'applicazione del diritto internazionale, considerato che essa non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, in quanto cittadina italiana da sempre domiciliata in Svizzera non ha mai né abitato né lavorato in Italia. Alla stessa conclusione si giunge in virtù della sola nazionalità italiana che non è idonea a conferire il diritto all'applicazione dell'ALC: anche in questo caso è necessario l'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione nel territorio dello Stato membro (cfr. DTF 143 V 81 consid. 8.3.3.1 pag. 90 e consid. 8.3.3.3 pag. 91). Il ricorrente non può essere seguito quando pretende una differenza tra doppia nazionalità e solo nazionalità - peraltro non quella dello Stato in cui vi è domicilio - di uno Stato membro. Nella DTF 143 V 81 è determinante l'esercizio o meno del diritto alla libera circolazione, che difetta inequivocabilmente nel caso di specie. Di conseguenza, conformemente alla nota giurisprudenza, la Corte cantonale ha correttamente concluso per l'applicazione del diritto svizzero - art. 6 cpv. 2 LAI - e non di quello europeo. Considerato che dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente, giunto in Svizzera nell'agosto 2014 allorquando ha preso domicilio a B.________ con la moglie, non ha versato il minimo contributivo di un anno previsto dall'art. 6 cpv. 2 LAI, è a giusto titolo che gli è stato rifiutato il diritto a un assegno per grandi invalidi.
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5. In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato.
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6. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 16 gennaio 2018
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Pfiffner
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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