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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1362/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1362/2017 vom 25.01.2018
 
 
6B_1362/2017
 
 
Sentenza del 25 gennaio 2018
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Contravvenzione alla legge cantonale sul lavoro,
 
ricorso contro la decisione emanata il 24 ottobre 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.228).
 
 
Considerando:
 
che, con decisione del 24 ottobre 2017, la Corte di appello e di revisione penale ha stralciato dai ruoli un procedimento d'appello annunciato da A.________, ritenuto che all'annuncio non aveva fatto seguito una dichiarazione d'appello entro il termine legale;
 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un "ricorso" del 29 novembre 2017 al Tribunale federale;
 
che, con decreto presidenziale del 30 novembre 2017, la ricorrente è stata invitata a fornire, entro il 15 dicembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
 
che entro il termine fissato è pervenuto al Tribunale federale unicamente un importo di fr. 4.--;
 
che, con ulteriore decreto presidenziale del 20 dicembre 2017, alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 12 gennaio 2018, per versare l'anticipo totale richiesto con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che la ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
 
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino e al Presidente del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 25 gennaio 2018
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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