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Informationen zum Dokument  BGer 6F_23/2017  Materielle Begründung
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BGer 6F_23/2017 vom 26.01.2018
 
 
6F_23/2017
 
 
Sentenza del 26 gennaio 2018
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________,
 
controparti,
 
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
domanda di revisione della sentenza 6B_916/2017
 
del 16 ottobre 2017 del Tribunale federale svizzero.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 6B_916/2017 del 16 ottobre 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di A.________ contro un giudizio del 20 luglio 2017 della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (incarto n. 60.2017.113);
 
che il 23 novembre 2017 il ricorrente ha presentato una domanda di revisione di detta sentenza;
 
che con decreto presidenziale del 24 novembre 2017 l'istante è stato invitato a fornire, entro l'11 dicembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
 
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 29 dicembre 2017 all'istante è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 12 gennaio 2018, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che, in risposta a una lettera dell'istante, questo decreto è stato confermato il 5 gennaio 2018;
 
che l'istante non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
 
ch'egli ha per contro ribadito con lettera del 12 gennaio 2018 di rifiutarsi di procedere al pagamento in considerazione della  "deficienza giuridica esistente alla Corte di diritto penale";
 
che, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il mancato versamento dell'anticipo comporta l'inammissibilità del rimedio giuridico esperito (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di revisione è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 gennaio 2018
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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