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Informationen zum Dokument  BGer 8C_894/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_894/2017 vom 26.02.2018
 
 
8C_894/2017
 
 
Sentenza del 26 febbraio 2018
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Maillard, Presidente,
 
Heine, Viscione.
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
via Monte Cervino 6, 88838 Mesoraca (CZ), Italia, patrocinato da Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM, via Luvini 1, 6901 Lugano,
 
ricorrente,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
 
Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
 
opponente,
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni (salario determinante),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 novembre 2017 (35.2017.33).
 
 
Fatti:
 
A. Il 3 novembre 2016 A.________, nato nel 1976, alle dipendenze di un'agenzia di lavoro interinale, è caduto dalle scale della propria abitazione, riportando un trauma contusivo al gluteo destro. L'INSAI, dopo aver assunto il caso, ha comunicato con scritto del 25 gennaio 2017 che l'indennità giornaliera sarebbe stata calcolata in base all'art. 23 cpv. 3 OAINF. Con decisione del 7 marzo 2017, confermata su opposizione il 21 marzo 2017, l'INSAI ha dichiarato estinto il proprio obbligo prestativo dal 21 febbraio 2017, essendo venuto meno il nesso di causalità, e ha confermato la comunicazione del 25 gennaio 2017.
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B. Il 13 novembre 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro l'ammontare delle indennità giornaliere.
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C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la concessione di indennità giornaliere calcolate su di un salario mensile di fr. 4'479.-.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
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1.2. Il ricorso nei motivi deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale esamina peraltro la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). In tale eventualità il ricorrente è tenuto a specificare quali diritti considera lesi ed esporre le sue critiche in modo chiaro e circostanziato, accompagnandole da una motivazione esaustiva (DTF 142 V 407 consid. 2.1 pag. 411 seg.). Nella misura in cui il ricorrente invoca gli art. 8, 9 e 29 Cost. e diverse disposizioni della Cost./TI, le sue censure sono inammissibili, limitandosi egli a elencare praticamente solo tali disposizioni.
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Erwägung 2
 
2.1. A norma dell'art. 23 cpv. 3 OANIF se l'assicurato non esercita regolarmente un'attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare su un medio salario giornaliero ponderato. Questa disposizione tende a creare una compensazione, disciplinando un caso speciale (cfr. DTF 139 V 464) e non il caso abituale, secondo cui l'indennità giornaliera è calcolata in base all'ultimo salario ricevuto dall'assicurato prima dell'infortunio (art. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e art. 22 cpv. 3 OAINF).
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2.2. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che il ricorrente è entrato alle dipendenze dell'agenzia di collocamento B.________ SA dal 25 ottobre 2016. In seguito è stato prestato alla ditta C.________ SA per una durata massima di tre mesi con un lavoro medio di circa 176 ore al mese. Il ricorrente ha poi lavorato un solo giorno. Riferendosi alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di C.________ SA e B.________ SA nonché ai dati richiamati da Meteo Svizzera, la Corte cantonale ha ritenuto che lo scenario più verosimile sarebbe stato quello secondo cui l'assicurato era chiamato in servizio da C.________ SA a dipendenza delle necessità dell'azienda.
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2.3. Le tesi del ricorrente, che si limitano in lunga parte a riproporre soltanto la propria opinione, confrontandosi peraltro in parte con i considerandi del giudizio cantonale, sono infondate. Infatti, il ricorrente ha lavorato un giorno, ma pur apprezzando la sua forza di volontà sul cantiere, C.________ SA non l'ha ritenuto idoneo all'attività prevista di ferraiolo. Se non ci fosse stato l'infortunio, il ricorrente non sarebbe stato in ogni caso in funzione nel ruolo inizialmente previsto. Si può per contro concludere, come i giudici ticinesi, che egli sarebbe stato a disposizione di C.________ SA in caso di necessità in ruoli di manovalanza, tramite lavoro su chiamata. In tale evenienza, si è in presenza di un'attività irregolare e pertanto a ragione si è stato applicato l'art. 23 cpv. 3 OAINF. Per il resto si può rinviare ai considerandi del giudizio cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).
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3. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 26 febbraio 2018
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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